HELVETIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG
NATIONALE SUISSE COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.11 del 26-1-2016)

 
Fusione  transfrontaliera  per  incorporazione  di  Nationale  Suisse
Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.  (societa'  costituita  ai
sensi   del   diritto   italiano)    in    Helvetia    Schweizerische
Versicherungsgesellschaft  AG  (societa'  costituita  ai  sensi   del
                         diritto svizzero). 
 
 
Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 maggio
                             2008 n. 108 
 

  I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera: 
  - Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.,  una
societa' per azioni costituita ai sensi  del  diritto  italiano,  con
sede legale in Milano, Via G.B. Cassinis 21, 20139, codice fiscale n.
01851070159, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Milano  n.  585006,  capitale  sociale  pari  a  Euro  12.000.000,00,
interamente versato (di seguito, la "Societa' Incorporanda"); e 
  -  Helvetia  Schweizerische   Versicherungsgesellschaft   AG,   una
societa' per azioni costituita ai sensi  del  diritto  svizzero,  con
sede legale in St. Gallen (Svizzera), Dufourstrasse 40, 9001,  codice
fiscale e numero d'ordine del Registro di Commercio  del  Cantone  di
San Gallo CHE- 101.400.176, capitale sociale pari a CHF 77.480.000,00
interamente versato (di seguito, la "Societa' Incorporante"). 
  II. Esercizio dei diritti dei creditori: 
  - con riferimento alla Societa'  Incorporanda:  i  creditori  della
Societa' Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente
all'iscrizione del progetto  di  fusione  presso  il  Registro  delle
Imprese di Milano ai sensi dell'articolo 2501-ter del  codice  civile
italiano, hanno diritto di proporre opposizione alla fusione ai sensi
dell'articolo 2503 del codice civile  italiano  entro  60  (sessanta)
giorni dall'iscrizione della decisione di fusione presso il  Registro
delle Imprese di Milano; 
  -  con   riferimento   alla   Societa'   Incorporante:   ai   sensi
dell'articolo 25 della Legge Federale sulla fusione, la scissione, la
trasformazione e il trasferimento di patrimonio del  3  ottobre  2003
della Confederazione Svizzera (di seguito, "Legge sulla Fusione"),  i
creditori delle societa' partecipanti alla fusione  hanno  diritto  a
veder garantiti i propri crediti facendone richiesta  entro  3  (tre)
mesi a decorrere dal momento in cui la fusione  acquisisce  validita'
giuridica. I creditori della Societa' Incorporante e  della  Societa'
Incorporanda saranno informati circa i loro  diritti  anche  mediante
triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale  svizzero  di  commercio,
salvo che non ricorrano le circostanze di esclusione dell'obbligo  di
pubblicazione di cui all'articolo  25,  secondo  comma,  della  Legge
sulla Fusione. Ai sensi dell'articolo 25, terzo e quarto comma, della
Legge sulla Fusione, la prestazione di garanzia non sara'  necessaria
allorche' la Societa' Incorporante  fornisca  prova  dell'ininfluenza
della  fusione  sulla  soddisfazione  del  credito;  in  luogo  della
costituzione di garanzie, la societa' obbligata  puo'  soddisfare  il
credito, purche' non ne risulti un danno per gli altri creditori. 
  III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza: 
  - con riferimento alla Societa' Incorporanda: non esistono soci  di
minoranza della Societa' Incorporanda poiche' l'intero capitale della
Societa' Incorporanda e' detenuto dalla Societa' Incorporante; 
  -  con  riferimento  alla  Societa'  Incorporante:  trattandosi  di
fusione agevolata di societa' di capitali di cui  agli  articoli  23,
comma  primo,  lettera  a)  della  Legge   sulla   Fusione,   trovano
applicazione le agevolazioni di cui  all'articolo  24,  comma  primo,
della menzionata Legge sulla Fusione. 
  IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione: 
  Ulteriori  informazioni   sulla   fusione   transfrontaliera   sono
disponibili gratuitamente e  messe  a  disposizione  presso  la  sede
legale della Societa' Incorporanda e della Societa'  Incorporante  al
fine di consentire a tutti gli aventi diritto di prenderne visione. 
  La fusione e' subordinata all'autorizzazione  o  parere  preventivo
delle autorita' di vigilanza elvetica ed  italiana  alla  luce  delle
disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili. 

Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. -  p.  Il
                    consiglio di amministrazione 
             Il presidente - Francesco Vittorio La Gioia 
Helvetia  Schweizerische  Versicherungsgesellschaft  AG  -  I  legali
                           rappresentanti 
                    Paul Norton e Markus Gemperle 

 
T16AAB488
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.