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Fusione transfrontaliera per incorporazione di Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. (societa' costituita ai sensi del diritto italiano) in Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (societa' costituita ai sensi del diritto svizzero). Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera: - Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A., una societa' per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, Via G.B. Cassinis 21, 20139, codice fiscale n. 01851070159, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 585006, capitale sociale pari a Euro 12.000.000,00, interamente versato (di seguito, la "Societa' Incorporanda"); e - Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, una societa' per azioni costituita ai sensi del diritto svizzero, con sede legale in St. Gallen (Svizzera), Dufourstrasse 40, 9001, codice fiscale e numero d'ordine del Registro di Commercio del Cantone di San Gallo CHE- 101.400.176, capitale sociale pari a CHF 77.480.000,00 interamente versato (di seguito, la "Societa' Incorporante"). II. Esercizio dei diritti dei creditori: - con riferimento alla Societa' Incorporanda: i creditori della Societa' Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile italiano, hanno diritto di proporre opposizione alla fusione ai sensi dell'articolo 2503 del codice civile italiano entro 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione della decisione di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano; - con riferimento alla Societa' Incorporante: ai sensi dell'articolo 25 della Legge Federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio del 3 ottobre 2003 della Confederazione Svizzera (di seguito, "Legge sulla Fusione"), i creditori delle societa' partecipanti alla fusione hanno diritto a veder garantiti i propri crediti facendone richiesta entro 3 (tre) mesi a decorrere dal momento in cui la fusione acquisisce validita' giuridica. I creditori della Societa' Incorporante e della Societa' Incorporanda saranno informati circa i loro diritti anche mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, salvo che non ricorrano le circostanze di esclusione dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 25, secondo comma, della Legge sulla Fusione. Ai sensi dell'articolo 25, terzo e quarto comma, della Legge sulla Fusione, la prestazione di garanzia non sara' necessaria allorche' la Societa' Incorporante fornisca prova dell'ininfluenza della fusione sulla soddisfazione del credito; in luogo della costituzione di garanzie, la societa' obbligata puo' soddisfare il credito, purche' non ne risulti un danno per gli altri creditori. III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza: - con riferimento alla Societa' Incorporanda: non esistono soci di minoranza della Societa' Incorporanda poiche' l'intero capitale della Societa' Incorporanda e' detenuto dalla Societa' Incorporante; - con riferimento alla Societa' Incorporante: trattandosi di fusione agevolata di societa' di capitali di cui agli articoli 23, comma primo, lettera a) della Legge sulla Fusione, trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 24, comma primo, della menzionata Legge sulla Fusione. IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione: Ulteriori informazioni sulla fusione transfrontaliera sono disponibili gratuitamente e messe a disposizione presso la sede legale della Societa' Incorporanda e della Societa' Incorporante al fine di consentire a tutti gli aventi diritto di prenderne visione. La fusione e' subordinata all'autorizzazione o parere preventivo delle autorita' di vigilanza elvetica ed italiana alla luce delle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili. Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. - p. Il consiglio di amministrazione Il presidente - Francesco Vittorio La Gioia Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG - I legali rappresentanti Paul Norton e Markus Gemperle T16AAB488