CARISMI FINANCE S.R.L.

Societa' unipersonale a responsabilita' limitata costituita ai sensi
dell'articolo 3 della Legge 130/99

Sede legale: via Alessandro Pestalozza, 12/14 - 20131 Milano
Registro delle imprese: Milano n. 07172340965
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07172340965

(GU Parte Seconda n.16 del 6-2-2016)

 
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge n.  130
del  30  aprile  1999  (la   "Legge   sulla   Cartolarizzazione")   e
dell'articolo 58 del Decreto Legislativo  n.  385  del  1°  settembre
1993, come successivamente modificato e integrato  (il  "Testo  Unico
Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati
personali, ai sensi  dell'articolo  13  del  Decreto  Legislativo  30
           giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy") 
 

  Carismi Finance S.r.l. (la "Societa'")  comunica  che  in  data  24
aprile 2014 ha concluso con Cassa di Risparmio di San Miniato  S.p.A.
("Cassa di Risparmio  di  San  Miniato"  o  la  "Banca  Cedente")  un
contratto quadro di cessione di crediti  pecuniari  individuabili  in
blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione
e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro  di
Cessione"). 
  In virtu' del Contratto Quadro  di  Cessione,  ed  in  forza  della
Proposta di Cessione di un Portafoglio Ulteriore perfezionata in data
03.02.2016,  la  Societa'  ha  acquistato  pro  soluto,  con  effetti
economici alle 00.01 del 01.01.2016  (la  "Data  di  Godimento"),  da
Cassa di Risparmio di  San  Miniato  tutti  i  crediti  per  capitale
residuo, nonche' gli interessi maturati a  tale  data  (compresi  gli
interessi, maturati ma  non  ancora  scaduti  a  tale  data),  e  gli
interessi che matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per
commissioni,  penali  ed  altri  pagamenti  a  titolo  di  estinzione
anticipata dei mutui, accessori, spese,  danni,  indennizzi  ed  ogni
altra somma eventualmente dovuta in relazione a  contratti  di  mutuo
ipotecario e  chirografario  (i  "Contratti  di  Mutuo"),  nonche'  i
relativi crediti nascenti dalle  polizze  assicurative  stipulate  in
relazione ai Contratti di Mutuo ("Crediti da Polizze  Assicurative"),
crediti individuabili in blocco ai sensi  delle  citate  disposizioni
(complessivamente i "Crediti") in base alla normativa  emanata  dalla
Banca d'Italia e selezionati tra quelli che, alla data del 31.12.2015
(la "Data di Valutazione"), o alla diversa data indicata in relazione
al  relativo  criterio,  soddisfacevano  cumulativamente  i  seguenti
criteri di selezione: 
  (i) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo  nei
quali non vi siano previsioni che ne  permettano  la  conversione  in
diversa valuta; 
  (ii) mutui derivanti da Contratti di  Mutuo  regolati  dalla  legge
italiana; 
  (iii) mutui i cui Debitori Ceduti siano  classificati  dalla  Banca
Cedente al 31 dicembre 2015 come in bonis  (nel  significato  di  cui
alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272
del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti)); 
  (iv) mutui interamente erogati  per  i  quali  non  sussista  alcun
obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori  erogazioni  (per
chiarezza,  pertanto,  non  sono  ceduti  i   mutui   che   prevedano
l'erogazione del relativo importo mutuato in piu' soluzioni  in  base
allo stato avanzamento lavori ("SAL")  del  bene  immobile  alla  cui
costruzione o ristrutturazione e' finalizzato il relativo mutuo); 
  (v) mutui derivanti da Contratti di Mutuo  che  alla  data  del  31
dicembre 2015 non presentino alcuna Rata scaduta e non pagata da piu'
di 30 giorni; 
  (vi) mutui che, se a tasso variabile, siano indicizzati ad un tasso
di riferimento in ogni caso maggiorato di uno spread; 
  (vii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo in relazione ai  quali,
se garantiti da Ipoteca su Bene Immobile, il relativo  Bene  Immobile
sia localizzato nel territorio della Repubblica Italiana; 
  (viii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo i cui Debitori  Ceduti
siano  (i)  persone  fisiche  residenti  in  Italia  o  (ii)  persone
giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento  italiano  ed  aventi
sede legale in Italia; 
  (ix) mutui derivanti da Contratti di Mutuo i  cui  Debitori  Ceduti
sono qualificabili come  piccole  e  medie  imprese  ai  sensi  delle
Guidelines della Banca Centrale Europea del 20 marzo 2013, relative a
misure temporanee supplementari sulle operazioni  di  rifinanziamento
dell'Eurosistema e sull'idoneita' delle garanzie; 
  (x) mutui derivanti da Contratti di Mutuo  che  prevedano,  durante
l'intera vita del mutuo, l'applicazione di un tasso  fisso  o  di  un
tasso variabile, e nel caso di Mutui  a  tasso  variabile,  prevedano
l'applicazione (A) del  codice  indicizzazione  57  "EURIBOR  6M/360,
media del mese prec., arr.to allo 0,05 sup., rilevazione e decorrenza
all'inizio di ogni mese" o (B) del codice indicizzazione 32  "EURIBOR
6M/360, media del mese prec., arr.to allo 0,05  sup.,  rilevazione  e
decorrenza 1/1 - 1/7"; 
  con espressa esclusione dei: 
  (a) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di
contributi finanziari (ovvero di altra  forma  di  agevolazione),  in
conto capitale e/o  interessi,  di  alcun  tipo  ai  sensi  di  legge
(nazionale, regionale,  provinciale  o  comunitaria)  o  convenzione,
concessi  da  un  soggetto  terzo   (inclusi   soggetti   di   natura
pubblicistica) in favore del relativo debitore (cd. "Mutui Agevolati"
e "Mutui Convenzionati"); 
  (b) mutui con scadenza successiva al 31 ottobre 2043; 
  (c) mutui erogati da un gruppo  di  banche  organizzate  "in  pool"
ovvero che siano stati oggetto di sindacazione; 
  (d) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano un piano di
ammortamento c.d. bullet in relazione al quale le rate sono  composte
dalla sola componente interessi ad eccezione dell'ultima rata che  e'
composta della componente interessi e dalla componente capitale; 
  (e) mutui i cui  crediti  siano  stati  classificati  in  qualsiasi
momento   dalla   Banca   Cedente   come   "sofferenze",   "incagli",
"esposizioni ristrutturate", o "esposizioni scadute e/o  sconfinanti"
ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di
volta in volta applicabile; 
  (f) mutui in relazione ai quali il relativo debitore benefici della
sospensione (in corso al 31 dicembre 2015) del pagamento  delle  rate
(integralmente o per la sola componente capitale) rispetto  al  piano
di ammortamento originario del relativo mutuo: 
  1) concessa a seguito della stipulazione tra il relativo debitore e
la Banca Cedente di un accordo di moratoria; o 
  2) derivante dalle misure di sospensione specificatamente  previste
rispettivamente dall'"Accordo per il credito 2013" stipulato in  data
1° luglio 2013 o  dalle  "Nuove  misure  per  il  credito  alle  PMI"
stipulato in data  28  febbraio  2012  (e  come  di  volta  in  volta
rinnovato)  dall'ABI  (Associazione  Bancaria   Italiana)   e   dalle
Associazioni di rappresentanza delle imprese; 
  (g) mutui concessi a favore di soggetti  che  siano  amministratori
e/o  dipendenti  (ivi  inclusi  a  titolo  esemplificativo,  ma   non
esaustivo, dirigenti e funzionari) della Banca Cedente; 
  (h) mutui concessi a favore di  societa'  partecipate  dalla  Banca
Cedente o comunque facenti parte del Gruppo Cassa di Risparmio di San
Miniato; 
  (i) mutui erogati a mutuatari che, in conformita' con i criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricompresi nella categoria SAE (settore di attivita' economica): 
   dal 100 ("Tesoro dello Stato") al  191  ("Enti  di  previdenza  e
assistenza sociale"); 
     dal   470   ("Aziende   municipalizzate,   provincializzate   e
regionalizzate") al 474 ("Holding pubbliche) 
    500  ("Istituzioni  senza  scopo  di  lucro  al  servizio  delle
famiglie"), 501 ("Enti non riconosciuti"); 
     551   ("Unita'   non   classificabili"),   552   ("Unita'   non
classificate"); 
   600 ("Famiglie Consumatrici"); e 
   dal 704 ("Amministrazioni Centrali dei Paesi UE Membri  dell'UM")
al 794 ("Rappresentanze Estere"); 
  (j) mutui derivanti da contratti di  mutuo  la  cui  provvista  sia
rinveniente da soggetti terzi; 
  (k)  mutui  concessi  a  favore  di   fondazioni   e   associazioni
riconosciute e associazioni non riconosciute o condomini; 
  (l) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia superiore  ad
Euro 5.000.000,00; 
  (m) mutui il cui debitore sia titolare di almeno 6 (sei)  contratti
di mutuo che  rispettano  tutti  gli  altri  Criteri  applicabili  al
Portafoglio oggetto di cessione e agli altri Portafogli in precedenza
ceduti  (come  pubblicati  in  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana); 
  (n) mutui con un tasso di interesse pari a zero; 
  (o) mutui  che  prevedano  la  possibilita'  in  capo  al  relativo
debitore di scegliere, una o piu' volte durante la vita  residua  del
relativo  mutuo,  il  regime  di  tasso  di  interesse  (c.d.  "mutui
modulari"); 
  (p) mutui che prevedano  l'automatico  passaggio  ad  un  tasso  di
interesse variabile decorso un periodo iniziale in cui  il  tasso  di
interesse e' calcolato con riferimento a un tasso di interesse  fisso
(c.d. "mutui misti"); 
  (q)  mutui  derivanti  da  contratti  di  mutuo  il  cui  piano  di
ammortamento   preveda,   al   termine   del    periodo    di    c.d.
pre-ammortamento, il  pagamento  di  almeno  una  rata  che  non  sia
composta sia di una quota capitale che di una quota interessi; 
  (r)  mutui  derivanti  da  contratti  di  mutuo  il  cui  piano  di
ammortamento 
  1) preveda il pagamento di una rata di importo costante, e 
  2) abbia una durata variabile; 
  (s)  mutui  che  prevedano  un  periodo  di  pre-ammortamento   che
presenti,  alla  data  del  31  dicembre  2015,  una  durata  residua
superiore a 12 mesi; 
  (t)  mutui  garantiti  da  Consorzi  di  Garanzia  Collettiva  Fidi
("Confidi"); 
  (u) mutui garantiti da garanzia rilasciata dalla Societa'  Gestione
Fondi per l'Agroalimentare ai sensi del decreto del  Ministero  delle
Politiche Agricole e Forestali del 14 Febbraio 2006; 
  (v) mutui per i quali, alla data del 31 dicembre 2015, la Posizione
Creditizia Verso la Banca (come  di  seguito  definita)  sia  pari  o
superiore al 60% della somma del debito  residuo  in  linea  capitale
alla stessa data di tutti i mutui stipulati da tale soggetto  con  la
Cassa di Risparmio di San Miniato  che  rispettano  tutti  gli  altri
Criteri del Portafoglio Ulteriore, oltre che di tutti  gli  eventuali
mutui stipulati da tale soggetto con la Cassa  di  Risparmio  di  San
Miniato e che siano gia' compresi  nel  Portafoglio  per  effetto  di
precedenti cessioni ai sensi del Contratto  Quadro  di  Cessione.  Ai
fini del presente criterio di esclusione,  per  Posizione  Creditizia
Verso la Banca si intende, in relazione ad  un  soggetto,  il  valore
ottenuto come la somma di: 
  (i) il valore maggiore tra (a) un importo pari al  credito  vantato
da tale soggetto nei confronti di Cassa di Risparmio di  San  Miniato
derivante dai saldi attivi di conto corrente accesi da tale  soggetto
presso Cassa di Risparmio di San Miniato  stessa  sommato  al  valore
nominale dei certificati e dei  conti  di  deposito  aperti  da  tale
soggetto presso Cassa di Risparmio di San Miniato e che sono  oggetto
di tutela ai sensi dell'articolo 96-bis del Testo Unico  Bancario,  e
diminuito di un importo pari  al  limite  di  rimborso  previsto  per
ciascun depositante  di  cui  all'articolo  96-bis  del  Testo  Unico
Bancario e (b) zero; e 
  (ii) un importo pari al valore nominale delle  obbligazioni  emesse
da Cassa di Risparmio di  San  Miniato  e  di  tutti  i  crediti  nei
confronti di Cassa di Risparmio di San Miniato nascenti  da  rapporti
bancari che non sono oggetto di tutela ai sensi dell'articolo  96-bis
del Testo Unico Bancario, di cui tale soggetto sia titolare; 
  (w) mutui con scadenza antecedente il prossimo 1 Settembre 2016  e,
per i soli mutui che contemporaneamente non siano  assistiti  da  una
garanzia ipotecaria  e  che  prevedano  il  pagamento  di  una  quota
interesse che sia determinata per l'intera durata contrattuale  sulla
base di un tasso variabile, con scadenza antecedente il  prossimo  31
Gennaio 2017; 
  (x) mutui che prevedano  il  pagamento  delle  rate  con  frequenza
annuale; 
  (y) mutui il cui debito residuo in  linea  capitale  alla  Data  di
Valutazione sia maggiore di Euro  3.000.000,00  e  che  prevedano  il
pagamento di una quota interesse che  sia  determinata  per  l'intera
durata contrattuale sulla base di un tasso variabile maggiorato di un
margine contrattuale superiore al 3%; 
  (z) mutui nei confronti di  soggetti  appartenenti  ad  uno  stesso
gruppo, che alla Data di Valutazione abbiano mutui con  la  Cassa  di
Risparmio di San Miniato che rispettano tutti gli altri  Criteri  del
Portafoglio Ulteriore in numero complessivo superiore a cinque; 
  (aa) mutui che prevedano il pagamento di una  quota  interesse  che
sia determinata sulla base di un  tasso  fisso  per  l'intera  durata
contrattuale, per i quali il  tasso  contrattuale  sia  inferiore  al
5,75%; 
  (bb) mutui che non siano assistiti da una garanzia ipotecaria e che
prevedano il pagamento di una quota interesse che sia determinata per
l'intera  durata  contrattuale  sulla  base  di  un  tasso  variabile
maggiorato di un margine contrattuale inferiore al 1,2%; 
  (cc) mutui che, pur rispettando tutti  i  criteri  sopra  elencati,
sono indicati nella lista depositata agli  atti  dal  notaio  Roberto
Rosselli, notaio in San  Miniato,  distretto  di  Pisa,  in  data  26
gennaio 2016, consultabile presso le filiali della Cassa di Risparmio
di San Miniato (tramite il suo sistema intranet)." 
  Come previsto dal combinato disposto del comma 3  dell'articolo  58
del  Testo  Unico  Bancario  e  dall'articolo  4  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti ed/o i relativi  Crediti  da
Polizze Assicurative sono stati altresi' trasferiti alla Societa'  ai
sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti  accessori  (ivi
inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' ad  essi  relativi)  ai
Crediti ed/o i relativi Crediti da Polizze Assicurative  e  tutte  le
garanzie specifiche ed i privilegi che  assistono  e  garantiscono  i
Crediti ed i relativi Crediti da Polizze Assicurative  od  altrimenti
ad essi inerenti, senza bisogno  di  alcuna  ulteriore  formalita'  o
annotazione salvo l'iscrizione nel registro  delle  imprese  prevista
dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario. 
  Restano escluse dalla cessione  in  oggetto  le  sole  garanzie  di
natura generica (in particolare, le cd.  fideiussioni  omnibus),  che
siano state rilasciate fino ad un importo  massimo  predeterminato  a
garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni,  presenti
e future, a carico del Debitore  Ceduto  nei  confronti  della  Banca
Cedente. 
  La Societa' ha conferito incarico  a  Cassa  di  Risparmio  di  San
Miniato ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo
nome e per suo  conto,  in  qualita'  di  soggetto  incaricato  della
riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso dei Crediti e dei
relativi Crediti da Polizze  Assicurative  e  delle  garanzie  e  dei
privilegi  che  li  assistono  e  garantiscono  (nei   limiti   sopra
indicati). Pertanto, i debitori ceduti da Cassa di Risparmio  di  San
Miniato, i loro garanti, successori o aventi causa, sono  legittimati
a pagare a Cassa di Risparmio di San Miniato  ogni  somma  dovuta  in
relazione ai Crediti ed ai relativi Crediti da Polizze  Assicurative,
nelle forme gia' previste dai relativi Contratti  di  Mutuo  o  dalle
relative polizze  assicurative  o  in  forza  di  legge,  nonche'  in
conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di  tale
incarico  verra'  data  notizia  mediante  comunicazione  scritta  ai
debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Cassa  di
Risparmio di San Miniato  S.p.A.,  Via  IV  Novembre  45,  56028  San
Miniato (PI). 
  Inoltre,  a  seguito  della  cessione,  la  Societa'  e'   divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e  dei  relativi  Crediti  da  Polizze
Assicurative e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento  dei  dati
personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso,  la  Societa',
in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi
del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai debitori
ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy (in particolare i
commi 1 e  2  dell'articolo  13),  la  Societa'  non  trattera'  dati
definiti come "sensibili". La Societa' trattera' i dati personali per
finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del
portafoglio  di  Crediti  e   dei   relativi   Crediti   da   Polizze
Assicurative; alla riscossione ed  al  recupero  del  Credito  e  dei
relativi Crediti da Polizze  Assicurative  (ad  es.:  conferimento  a
legali dell'incarico professionale del recupero del  credito,  etc.);
agli obblighi previsti da leggi, da  regolamenti  e  dalla  normativa
comunitaria, nonche' da  disposizioni  emesse  da  autorita'  a  cio'
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per  il
trattamento per le suestese finalita' non e'  richiesto  il  consenso
dei debitori ceduti, mentre l'eventuale  opposizione  al  trattamento
comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In  relazione
alle indicate finalita', il trattamento dei  dati  personali  avviene
mediante strumenti manuali,  informatici  e  telematici  con  logiche
strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo  da
garantire la sicurezza e la riservatezza  dei  dati  stessi.  Per  lo
svolgimento della  propria  attivita'  di  gestione  e  recupero  dei
Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative,  la  Societa'
comunichera' i dati personali per le "finalita' del  trattamento  cui
sono destinati i dati", a persone,  societa',  associazioni  o  studi
professionali che prestano attivita' di assistenza  o  consulenza  in
materia legale e societa' di recupero crediti. Un elenco  dettagliato
di tali soggetti e' disponibile presso la sede della  Societa',  come
sotto  indicato.  I  soggetti  esterni,  ai  quali   possono   essere
comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi  in  qualita'
di "titolari" ai sensi del Codice della Privacy, in piena  autonomia,
essendo estranei  all'originario  trattamento  effettuato  presso  la
Societa'. I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della  Privacy
potranno  essere  esercitati  anche  mediante  richiesta  scritta  al
"Titolare", Carismi  Finance  S.r.l.,  con  sede  in  Via  Alessandro
Pestalozza, 12/14, 20131 Milano, all'attenzione  dell'Avv.  Salvatore
Pennisi. 
  Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della  Sezione
IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla  "Trasparenza
delle  Operazioni  e  dei  Servizi  Bancari  e  Finanziari"   saranno
adempiuti dalla Banca Cedente, in qualita' di  soggetto  responsabile
di tali obblighi di comunicazione. 
 
  Milano, li' 4 febbraio 2016 

            Carismi Finance S.r.l. - Amministratore unico 
                       avv. Salvatore Pennisi 

 
T16AAB818
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.