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Notificazione per pubblici proclami - RG. 11924/2015 Con ordinanza n. 5825/2015, (r.g. 11924/2015) il TAR Lazio, sez. II^ quater, ha disposto che "parte ricorrente - che ha notificato il gravame proposto solamente a un controinteressato per ciascuno dei due gruppi dei "Complessi strumentali" e della "Programmazione di attivita' concertistiche e corali" - deve essere onerata dell'integrazione del contraddittorio processuale nei confronti di tutti gli altri organismi settore musicale anch'essi beneficiari dei contributi a valere sul FUS alla stregua del decreto rep. n. 947 del 31 luglio 2015, atteso il fatto che nel ricorso sono contenuti anche profili di censura potenzialmente idonei a caducare l'intera procedura". A tanto si provvede nei confronti di: I Solisti Veneti, Associazione I Solisti Aquilani, Orchestra da Camera Fiorentina, Camerata Strumentale "Citta' di Prato", Associazionemusica '900, Associazione Blue Note Orchestra - Orchestra Jazz della Sardegna; Associazione Serate Musicali - Milano, Associazione Amici della Musica di Firenze, Unione Musicale Onlus - Torino, Fondazione La Societa' dei Concerti - Milano, Fondazione Gioventu' Musicale d'Italia - Milano, Ente Musicale Societa' Aquiliana dei Concerti B. Barattelli, Associazione Siciliana Amici della Musica - Palermo, Camerata Musicale Barese, Associazione Culturale Jonica Onlus - Roccella Jonica, Associazione Bologna Festival, Fondazione I Teatri - Reggio Emilia, Associazione Manifestazioni Artistiche Calabria - Lamezia Terme, Cooperativa Teatro e/o Musica - Sassari, Asolo Musica - Associazione Amici della Musica, A.Gi.Mus. Associazione Giovanile Musicale - Roma, Milano Classica Orchestra da Camera, Fondazione Perugia Musica Classica Onlus, Associazione Giovine Orchestra Genovese, Associazione Alessandro Scarlatti - Ente Morale - Napoli, Associazione Ferrara Musica, Associazione Orchestra da Camera di Mantova, Associazione Jazz Network - Ravenna, Centro di Musica Antica Pieta' De' Turchini - Napoli, Associazione Amici della Musica di Padova, Societa' del Quartetto di Milano, Fondazione Teatro Regio di Parma, Associazione Music Pool - Firenze, Associazione Veneto Jazz - Vedelago, Societa' del Teatro e della Musica "L. Barbara" - Ente Morale - Pescara, Associazione Europa Musica - Roma, Societa' dei Concerti Onlus - La Spezia, Societa' Filarmonica di Trento, Societa' del Quartetto di Vicenza, Musicus Concertus - Firenze, Associazione Catania Jazz, I Concerti Nel Parco - Roma, Filarmonica Laudamo - Messina, Ente Concerti Di Pesaro, Associazione Orchestra da Camera di Caserta, Comune di Rimini, Accademia Filarmonica di Messina, Associazione Musicale Etnea - Catania, Societa' Amici della Musica di Verona, Associazione Lingotto Musica - Torino, Associazione Orchestra Filarmonica di Torino, Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, Associazione Roma Sinfonietta, Fondazione Musica Insieme - Bologna, Associazione Divertimento Ensemble - Milano, Orchestra Sinfonica di Savona, Associazione Harmonia Novissima - Avezzano, Associazione Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti - Napoli, Associazione Fano Jazz Network, Ente Concerti Alba Pani Passino - Oristano, Associazione Orchestra Regionale Filarmonica Veneta - Rovigo, Fondazione Internazionale Accademia Arco - Roma, Fondazione Campus Internazionale di Musica - Latina, Camerata Musicale Salentina - Lecce, Associazione Coro Polif. Romano "Gastone Tosato" Oratorio del Gonfalone, Associazione Societa' del Quartetto - Vercelli, Associazione Nuova Consonanza - Roma, Associazione Amici della Musica Vittorio Cocito - Novara, Associazione Musicale Maggio della Musica - Napoli, Associazione Concerti Citta' di Noto, Comune di Monfalcone, Associazione Musicale Festina Lente - Roma, Camerata Musicale Sulmonese Onlus, Associazione Amici della Musica - Foggia, Associazione Amici della Musica Walter De Angelis - Campobasso, Associazione Musicale Angelo Mariani - Ravenna, Eventi Scrl - Grottazzolina, Associazione Anna Jervolino - Caserta, Fondazione Musicale V.M. Valente - Molfetta, Accademia Corale Stefano Tempia Onlus - Torino, Associazione Filarmonica Umbra - Terni, Circolo Culturale Bellunese, Associazione L'Offerta Musicale - Venezia, Associazione Amici della Musica FEDELE FENAROLI - Lanciano, Associazione Musicale Euterpe - Monopoli, Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Associazione Nova Amadeus - Roma, Ateneo Musica Basilicata - Potenza, Associazione Accademia di Musica - Pinerolo, Associazione Culturale La Cappella Musicale - Milano, Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Roma, Associazione Fasanomusica - Selva di Fasano, Associazione Cultura e Musica G. Curci - Barletta, Associazione Culturale Gruppo Strumentale Musica D'Oggi - Roma, Associazione I Solisti Dauni - Foggia, Associazione Musicale Lucchese Onlus, Associazione Amici della Musica - Udine, Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza - Taranto, Associazione Musicale "Vincenzo Bellini" - Messina, Associazione Artistico Musicale Nino Rota - Brindisi, Associazione Amici della Musica San Severo, Fondazione Academia Montis Regalis Onlus - Mondovi', Associazione Amici della Musica - Monopoli, Fondazione Luigi Bon - Tavagnacco, Camerata Polifonica Siciliana - Catania, Associazione Ellipsis - Sassari, Accademia Musicale Pescarese, Societa' Amici della Musica Guido Michelli - Ancona, Associazione Chamber Music - Trieste, Associazione Amici della Musica - Savigliano, Cento d'Arte degli Studenti dell'Universita' di Padova, Associazione Visioninmusica - Terni, Coro A Tenores Cultura Popolare di Neoneli - Oristano, Associazione Corale Luigi Canepa - Sassari, Amici della Musica Foligno, Associazione Filarmonica di Rovereto, Associazione Amici della Musica di Cagliari, Associazione Amici della Musica - Trapani, Associazione Musicaimmagine - Roma, Associazione Culturale Il Tempietto - Roma, Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica - Fiuggi, Societa' dei Concerti di Bolzano, Ensemble le Muse - Roma, I.S.B.E.S. - Istituzione Sinfonica di Benevento e del Sannio, Associazione Culturale "Maestro Rodolfo Lipizer" Onlus - Gorizia, Regia Accademia Filarmonica di Bologna, Coro Polifonico di Ruda, Collegium Musicum - Bari, Associazione Musicale Appassionata - Macerata, Associazione Amici della Musica di Mestre Onlus - Venezia, Associazione Culturale Musicale Nel Gioco del Jazz - Bari, Associazione Orchestrale da Camera Benedetto Marcello - Teramo, Associazione Auditorium - Castellana Grotte, Associazione Amici della Musica del Lagonegrese, Accademia dei Cameristi - Bari, Associazione Musicale Mario Pellegrini - Bologna, Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni - Empoli, Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina, Ass.ne Amici della Musica - Alcamo, Associazione Floridiana Amici della Musica, Associazione Coro Franco M. Saraceni degli Universitari di Roma; Associazione Culturale Rest - Art - Novara, Circolo Controtempo - Cormons, Emilia Romagna Concerti soc coop arl - Ravenna, Associazione Ghislierimusica - Pavia, Fondazione Ottavio Ziino Orchestra di Roma e del Lazio, Associazione Spaziomusica - Ancona, Associazione Musicale Enrico - Simbruina - Affile, Associazione Omaggio all'Umbria - Foligno, Centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale - Firenze, Accademia di Alta Formazione Artistica e Musicale Lorenzo Perosi Onlus - Biella. Il ricorso introduttivo del giudizio e' stato promosso dall'Associazione Camerata Ducale (C.F.: 97545020014, P.IVA: 07572340011), con sede legale in Vercelli (VC), 13100, C.so Liberta', n. 300, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Daniela Rimonda (C.F.: RMNDNL56E49H727O), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto (C.F.: CRVBMN54D19H501A), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via di Porta Pinciana n. 6, contro il MIBACT - Direzione Generale Spettacolo, per l'annullamento, previa sospensione, della nota prot. n. 10899/22.13.07/2015, del Decreto del Direttore Generale Spettacolo n. 947/2015, della nota prot. n. 12729/S 22.13.07/19/2015, dei pareri della Commissione consultiva per la Musica, del DM MIBACT 1° luglio 2014, dei decreti del Direttore Generale Spettacolo del 7 e del 28 novembre 2014 e del 5 marzo e 7 maggio 2015, nonche' di tutti gli atti connessi. Sunto del ricorso Con le note prot. n. 10899/22.13.07 del 3 luglio 2015 e n. 12729/S22.13.07/19 del 5 agosto 2015, l'Associazione Camerata Ducale veniva esclusa dal novero dei soggetti assegnatari dei contributi a valere sul FUS con riferimento, rispettivamente, sia all'art. 22 del DM 1° luglio, riguardante il settore "Complessi strumentali e complessi strumentali giovanili", sia - all'esito di un illegittimo "declassamento" della propria domanda - all'art. 24 afferente la "Programmazione di attivita' concertistiche e corali". Diritto 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del D.L. 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 112/2013. Violazione degli artt. 5, 22 e 24 del D.M. 1° luglio 2014. La Commissione ha svolto una prevalutazione ed una arbitraria riclassificazione della Domanda della Camerata Ducale senza seguire gli steps procedimentali richiesti dalla normativa di riferimento, ovvero senza previamente procedere all'assegnazione dei punteggi per la qualita' artistica e senza che l'amministrazione, assegnati i punteggi anche per la qualita' indicizzata e la dimensione quantitativa, provvedesse alla definitiva sommatoria dei valori conseguiti. 2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis della L. N. 241/1990. I provvedimenti impugnati sono altresi' illegittimi perche' non preceduti dalla comunicazione del cd. "preavviso di rigetto" di cui all'art. 10-bis della L. 241/1990. Come precisato da consolidata giurisprudenza, infatti, la deroga prevista per i procedimenti concorsuali non e' estensibile ad un procedimento caratterizzato da una valutazione specifica di singole istanze, sfociante nell'adozione di un provvedimento individuale. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 12 della L. 241/1990. Difetto di motivazione ed istruttoria. Il procedimento per l'accesso ai finanziamenti FUS ha natura concorsuale. Conseguentemente, lo stesso deve svolgersi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, che connotano tali procedure tra i quali spicca l'obbligo di effettiva motivazione del provvedimento escludente. Tuttavia, nel caso di specie, il MIBACT ha omesso qualsivoglia riferimento ai punteggi ottenuti dall'istante per i tre parametri della qualita' artistica, della dimensione qualitativa e della quantita' indicizzata, conseguentemente non fornendo alcuna indicazione circa l'ipotetico mancato raggiungimento delle soglie prescritte dall'art. 5 del DM 1° luglio 2014 a pena di reiezione delle domande. Inoltre, nei provvedimenti gravati l'amministrazione non ha dato conto dei criteri adottati per declassare e successivamente escludere la domanda di finanziamento della Camerata Ducale, e cio' in violazione dell'art. 12 della L. 241/1990. 4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del dm 1° luglio 2014. La formulazione di un giudizio di qualita' artistica negativo e' del tutto irragionevole, illogica e sproporzionata. E cio' sia ove riguardato alla luce delle scelte operate per l'annualita' 2014 - nella quale, a fronte di un progetto simile se non meno articolato di quello relativo al 2015, la Camerata Ducale aveva ottenuto 25.000 euro di contributo e un punteggio di qualita' artistica estremamente elevato -, sia in relazione all'effettivo spessore artistico-culturale e all'ampiezza del progetto triennale da ultimo presentato. 5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, commi 5 e 7, 5, comma 1 e 24 del dm 1° luglio 2014. Il Decreto direttoriale n. 947 del 31 luglio 2015 e' altresi' illegittimo nella parte in cui ha previsto che le cd. "prime istanze" ex art. 3, comma 7, del DM 1° luglio 2014 possano essere valutate e, conseguentemente, ottenere la contribuzione, integrando autonomi sottoinsiemi nel settore di cui all'art. 24 del DM 1° luglio 2014. Scopo del combinato disposto degli artt. 3 e 5 del DM non e' rendere le prime istanze un autonomo sottosettore all'interno di ciascuna categoria, bensi' solo consentire alle domande presentate per la prima volta di beneficiare dell'applicazione di requisiti minimi meno stringenti onde favorire l'ingresso di nuovi soggetti nel sistema di finanziamento. Il Decreto 947, invece, ha dapprima assegnato alle prime istanze una autonoma rilevanza, consentendone poi il raggruppamento in una sorta di "micro-settore", a sua volta diviso in tre ulteriori sottoinsiemi, cosi' arrivando a prevedere ben sei cluster nello stesso settore di cui all'art. 24 (operazione non consentita dal DM). 6. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1 del dm 1° luglio 2014. Il Decreto 947 e' altresi' viziato ove ha arbitrariamente suddiviso la somma complessivamente stanziata in favore della Programmazione di attivita' concertistiche e Corali (ma lo stesso discorso vale anche per l'art. 22 e per gli altri settori) per ciascuno dei 6 sottoinsieme individuati. Tale operazione si appalesa sprovvista di copertura a livello legislativo e regolamentare, giacche' l'art. 4, comma 1, del DM si limita a stabilire che con Decreto del Direttore Generale - sentita la Commissione consultiva competente - sia stabilita la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori. Cio', tuttavia, senza contestualmente prevedere che tale ripartizione possa operare anche per i singoli cluster. 7. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della L. N. 400 del 1988. Esorbitando il perimetro oggettivo delineato dall'art. 9 del D.L. 91/13, il Ministero ha adottato il DM 1° luglio 2014 con il quale non si e' limitato a definire nuovi criteri per l'erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, ma ha integralmente riscritto il sistema delle performing art attraverso un complesso articolato di previsioni che, per pervasivita' e portata innovativa, avrebbero piuttosto richiesto un intervento legislativo organico e di sistema. Cosi' facendo, il DM presenta i caratteri della generalita' e dell'astrattezza, rivolgendosi a qualsiasi operatore dello spettacolo dal vivo ed essendo suscettibile di regolare una serie indefinita e indeterminata di casi nel tempo. Alla luce di cio', risulta indubitabile la natura regolamentare del DM 1° luglio, il quale rientra nella categoria prevista dal comma 3 dell'art. 17 della L. n. 400 del 1988 di cui avrebbe dovuto seguire le regole procedimentali (non ha richiesto il parere obbligatorio del Consiglio di Stato, ne' e' stato previamente comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri). Istanza cautelare Il danno grave ed irreparabile subito dalla Camerata Ducale e' immediatamente percepibile alla luce della radicale impossibilita' per la stessa di far fronte agli impegni economici assunti per l'espletamento della stagione artistica 2015. Ai tali gravissimi danni economici - che, con tutta evidenza, costituiscono l'anticamera di un dissesto che potrebbe compromettere la stessa sopravvivenza dell'Associazione - si aggiungono altrettanto gravi ed irreparabili danni all'immagine dalla medesima subiti per effetto dell'esclusione ivi contestata. Istanza istruttoria La Camerata Ducale chiede pertanto che Codesto Ecc.mo TAR ordini al MIBACT di esibire tutti gli atti, i documenti e le informazioni inerenti il procedimento per l'erogazione dei contributi a valere sul FUS 2015. PQM l'Associazione Camerata Ducale, come sopra difesa, rappresentata e domiciliata chiede, omnibus contrariis reiectis, che piaccia a Codesto Ecc.mo TAR Lazio: in via cautelare sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati; in via istruttoria ordinare l'esibizione di tutti gli atti e documenti della procedura; nel merito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare tutti gli atti gravati. prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto T16ABA604