TAR LAZIO - ROMA
Sezione II quater

(GU Parte Seconda n.12 del 28-1-2016)

 
        Notificazione per pubblici proclami - RG. 11924/2015 
 

  Con ordinanza n. 5825/2015, (r.g. 11924/2015) il  TAR  Lazio,  sez.
II^ quater, ha disposto che "parte ricorrente - che ha notificato  il
gravame proposto solamente a un controinteressato  per  ciascuno  dei
due gruppi dei "Complessi strumentali"  e  della  "Programmazione  di
attivita'  concertistiche   e   corali"   -   deve   essere   onerata
dell'integrazione del contraddittorio processuale  nei  confronti  di
tutti gli altri organismi settore musicale anch'essi beneficiari  dei
contributi a valere sul FUS alla stregua del decreto rep. n. 947  del
31 luglio 2015, atteso il fatto che nel ricorso sono contenuti  anche
profili  di  censura  potenzialmente  idonei  a   caducare   l'intera
procedura". A tanto si provvede nei confronti di: I  Solisti  Veneti,
Associazione I Solisti  Aquilani,  Orchestra  da  Camera  Fiorentina,
Camerata Strumentale  "Citta'  di  Prato",  Associazionemusica  '900,
Associazione Blue Note Orchestra -  Orchestra  Jazz  della  Sardegna;
Associazione Serate  Musicali  -  Milano,  Associazione  Amici  della
Musica di Firenze, Unione Musicale  Onlus  -  Torino,  Fondazione  La
Societa'  dei  Concerti  -  Milano,  Fondazione  Gioventu'   Musicale
d'Italia - Milano, Ente Musicale Societa' Aquiliana dei  Concerti  B.
Barattelli, Associazione Siciliana  Amici  della  Musica  -  Palermo,
Camerata Musicale  Barese,  Associazione  Culturale  Jonica  Onlus  -
Roccella Jonica, Associazione Bologna Festival, Fondazione I Teatri -
Reggio Emilia,  Associazione  Manifestazioni  Artistiche  Calabria  -
Lamezia Terme, Cooperativa Teatro e/o Musica - Sassari, Asolo  Musica
- Associazione Amici della Musica, A.Gi.Mus.  Associazione  Giovanile
Musicale - Roma, Milano  Classica  Orchestra  da  Camera,  Fondazione
Perugia  Musica  Classica  Onlus,  Associazione   Giovine   Orchestra
Genovese, Associazione Alessandro Scarlatti - Ente Morale  -  Napoli,
Associazione Ferrara Musica,  Associazione  Orchestra  da  Camera  di
Mantova, Associazione Jazz Network - Ravenna, Centro di Musica Antica
Pieta' De' Turchini - Napoli,  Associazione  Amici  della  Musica  di
Padova, Societa' del Quartetto di Milano, Fondazione Teatro Regio  di
Parma, Associazione Music Pool - Firenze, Associazione Veneto Jazz  -
Vedelago, Societa' del Teatro e della  Musica  "L.  Barbara"  -  Ente
Morale - Pescara, Associazione Europa Musica  -  Roma,  Societa'  dei
Concerti Onlus - La Spezia, Societa' Filarmonica di Trento,  Societa'
del Quartetto di Vicenza, Musicus Concertus -  Firenze,  Associazione
Catania Jazz, I Concerti Nel Parco  -  Roma,  Filarmonica  Laudamo  -
Messina, Ente Concerti Di Pesaro, Associazione Orchestra da Camera di
Caserta,  Comune  di  Rimini,  Accademia  Filarmonica   di   Messina,
Associazione Musicale Etnea - Catania, Societa' Amici della Musica di
Verona, Associazione Lingotto Musica - Torino, Associazione Orchestra
Filarmonica di Torino, Orchestra  del  Teatro  Olimpico  di  Vicenza,
Associazione Roma Sinfonietta, Fondazione Musica Insieme  -  Bologna,
Associazione Divertimento Ensemble - Milano, Orchestra  Sinfonica  di
Savona, Associazione  Harmonia  Novissima  -  Avezzano,  Associazione
Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti - Napoli, Associazione Fano Jazz
Network, Ente Concerti Alba Pani  Passino  -  Oristano,  Associazione
Orchestra  Regionale  Filarmonica   Veneta   -   Rovigo,   Fondazione
Internazionale   Accademia   Arco   -   Roma,    Fondazione    Campus
Internazionale di Musica -  Latina,  Camerata  Musicale  Salentina  -
Lecce, Associazione Coro Polif. Romano "Gastone Tosato" Oratorio  del
Gonfalone,  Associazione   Societa'   del   Quartetto   -   Vercelli,
Associazione Nuova Consonanza - Roma, Associazione Amici della Musica
Vittorio Cocito - Novara, Associazione Musicale Maggio della Musica -
Napoli, Associazione Concerti Citta' di Noto, Comune  di  Monfalcone,
Associazione  Musicale  Festina  Lente  -  Roma,  Camerata   Musicale
Sulmonese  Onlus,  Associazione  Amici   della   Musica   -   Foggia,
Associazione Amici della  Musica  Walter  De  Angelis  -  Campobasso,
Associazione  Musicale  Angelo  Mariani  -  Ravenna,  Eventi  Scrl  -
Grottazzolina, Associazione  Anna  Jervolino  -  Caserta,  Fondazione
Musicale V.M. Valente - Molfetta,  Accademia  Corale  Stefano  Tempia
Onlus - Torino,  Associazione  Filarmonica  Umbra  -  Terni,  Circolo
Culturale  Bellunese,  Associazione  L'Offerta  Musicale  -  Venezia,
Associazione  Amici  della  Musica  FEDELE   FENAROLI   -   Lanciano,
Associazione Musicale Euterpe -  Monopoli,  Fondazione  Teatro  Nuovo
Giovanni da Udine, Associazione Nova Amadeus -  Roma,  Ateneo  Musica
Basilicata - Potenza, Associazione Accademia di  Musica  -  Pinerolo,
Associazione Culturale La Cappella Musicale - Milano, Scuola Popolare
di Musica di Testaccio - Roma, Associazione Fasanomusica -  Selva  di
Fasano,  Associazione  Cultura  e  Musica  G.   Curci   -   Barletta,
Associazione Culturale  Gruppo  Strumentale  Musica  D'Oggi  -  Roma,
Associazione I Solisti Dauni - Foggia, Associazione Musicale Lucchese
Onlus, Associazione Amici della Musica -  Udine,  Associazione  Amici
della Musica Arcangelo  Speranza  -  Taranto,  Associazione  Musicale
"Vincenzo Bellini" - Messina, Associazione  Artistico  Musicale  Nino
Rota  -  Brindisi,  Associazione  Amici  della  Musica  San   Severo,
Fondazione Academia Montis Regalis  Onlus  -  Mondovi',  Associazione
Amici della Musica - Monopoli, Fondazione  Luigi  Bon  -  Tavagnacco,
Camerata Polifonica Siciliana  -  Catania,  Associazione  Ellipsis  -
Sassari, Accademia Musicale Pescarese, Societa'  Amici  della  Musica
Guido Michelli  -  Ancona,  Associazione  Chamber  Music  -  Trieste,
Associazione Amici della Musica  -  Savigliano,  Cento  d'Arte  degli
Studenti dell'Universita' di Padova,  Associazione  Visioninmusica  -
Terni, Coro  A  Tenores  Cultura  Popolare  di  Neoneli  -  Oristano,
Associazione Corale  Luigi  Canepa  -  Sassari,  Amici  della  Musica
Foligno, Associazione Filarmonica  di  Rovereto,  Associazione  Amici
della Musica di Cagliari, Associazione Amici della Musica -  Trapani,
Associazione  Musicaimmagine  -  Roma,  Associazione   Culturale   Il
Tempietto - Roma, Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica -  Fiuggi,
Societa' dei Concerti di Bolzano, Ensemble le Muse - Roma, I.S.B.E.S.
- Istituzione Sinfonica  di  Benevento  e  del  Sannio,  Associazione
Culturale "Maestro Rodolfo Lipizer" Onlus - Gorizia, Regia  Accademia
Filarmonica di Bologna, Coro Polifonico di Ruda, Collegium Musicum  -
Bari, Associazione Musicale  Appassionata  -  Macerata,  Associazione
Amici della Musica di Mestre Onlus - Venezia, Associazione  Culturale
Musicale Nel Gioco del  Jazz  -  Bari,  Associazione  Orchestrale  da
Camera  Benedetto  Marcello  -  Teramo,  Associazione  Auditorium   -
Castellana Grotte, Associazione Amici della Musica  del  Lagonegrese,
Accademia  dei  Cameristi  -  Bari,   Associazione   Musicale   Mario
Pellegrini -  Bologna,  Centro  Studi  Musicali  Ferruccio  Busoni  -
Empoli, Fondazione Giovanni Pierluigi  da  Palestrina,  Ass.ne  Amici
della Musica - Alcamo, Associazione Floridiana  Amici  della  Musica,
Associazione Coro Franco M.  Saraceni  degli  Universitari  di  Roma;
Associazione Culturale Rest - Art -  Novara,  Circolo  Controtempo  -
Cormons, Emilia Romagna Concerti soc coop arl - Ravenna, Associazione
Ghislierimusica - Pavia, Fondazione Ottavio Ziino Orchestra di Roma e
del Lazio, Associazione Spaziomusica - Ancona, Associazione  Musicale
Enrico -  Simbruina  -  Affile,  Associazione  Omaggio  all'Umbria  -
Foligno, Centro di ricerca, produzione  e  didattica  musicale  Tempo
Reale - Firenze, Accademia di Alta Formazione  Artistica  e  Musicale
Lorenzo Perosi Onlus - Biella. 
  Il  ricorso   introduttivo   del   giudizio   e'   stato   promosso
dall'Associazione  Camerata   Ducale   (C.F.:   97545020014,   P.IVA:
07572340011), con sede legale in Vercelli (VC), 13100, C.so Liberta',
n. 300, in persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore  Sig.ra
Daniela Rimonda (C.F.: RMNDNL56E49H727O), rappresentata e difesa  dal
Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto (C.F.: CRVBMN54D19H501A), ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via di  Porta
Pinciana n. 6, contro il MIBACT - Direzione Generale Spettacolo,  per
l'annullamento,   previa   sospensione,   della   nota    prot.    n.
10899/22.13.07/2015, del Decreto del Direttore Generale Spettacolo n.
947/2015, della nota prot. n. 12729/S  22.13.07/19/2015,  dei  pareri
della Commissione consultiva per la Musica, del DM MIBACT  1°  luglio
2014, dei decreti del Direttore Generale Spettacolo del 7  e  del  28
novembre 2014 e del 5 marzo e 7 maggio 2015,  nonche'  di  tutti  gli
atti connessi. 
  Sunto del ricorso 
  Con le note  prot.  n.  10899/22.13.07  del  3  luglio  2015  e  n.
12729/S22.13.07/19 del 5 agosto 2015, l'Associazione Camerata  Ducale
veniva esclusa dal novero dei soggetti assegnatari dei  contributi  a
valere sul FUS con riferimento, rispettivamente, sia all'art. 22  del
DM  1°  luglio,  riguardante  il  settore  "Complessi  strumentali  e
complessi strumentali giovanili", sia - all'esito di  un  illegittimo
"declassamento" della propria domanda  -  all'art.  24  afferente  la
"Programmazione di attivita' concertistiche e corali". 
  Diritto 
  1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9  del  D.L.  91/2013,
convertito, con modificazioni, dalla L.  112/2013.  Violazione  degli
artt. 5, 22 e 24 del D.M. 1° luglio 2014. La  Commissione  ha  svolto
una prevalutazione ed una arbitraria riclassificazione della  Domanda
della  Camerata  Ducale  senza  seguire  gli   steps   procedimentali
richiesti dalla normativa di riferimento,  ovvero  senza  previamente
procedere all'assegnazione dei punteggi per la qualita'  artistica  e
senza che  l'amministrazione,  assegnati  i  punteggi  anche  per  la
qualita' indicizzata e la dimensione quantitativa,  provvedesse  alla
definitiva sommatoria dei valori conseguiti. 
  2. Violazione e falsa applicazione dell'art.  10-bis  della  L.  N.
241/1990. I provvedimenti impugnati sono altresi' illegittimi perche'
non preceduti dalla comunicazione del cd. "preavviso di  rigetto"  di
cui all'art. 10-bis della L. 241/1990. Come precisato da  consolidata
giurisprudenza,  infatti,  la  deroga  prevista  per  i  procedimenti
concorsuali non e' estensibile ad un procedimento  caratterizzato  da
una valutazione specifica di singole istanze, sfociante nell'adozione
di un provvedimento individuale. 
  3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 12  della  L.
241/1990. Difetto di motivazione ed istruttoria. Il procedimento  per
l'accesso   ai   finanziamenti    FUS    ha    natura    concorsuale.
Conseguentemente, lo stesso deve svolgersi nel rispetto dei principi,
anche di derivazione comunitaria, che connotano tali procedure tra  i
quali spicca l'obbligo di  effettiva  motivazione  del  provvedimento
escludente. Tuttavia,  nel  caso  di  specie,  il  MIBACT  ha  omesso
qualsivoglia riferimento ai punteggi ottenuti dall'istante per i  tre
parametri della qualita' artistica, della  dimensione  qualitativa  e
della quantita' indicizzata,  conseguentemente  non  fornendo  alcuna
indicazione circa l'ipotetico  mancato  raggiungimento  delle  soglie
prescritte dall'art. 5 del DM 1° luglio  2014  a  pena  di  reiezione
delle domande. Inoltre, nei provvedimenti  gravati  l'amministrazione
non  ha  dato  conto  dei   criteri   adottati   per   declassare   e
successivamente escludere la domanda di finanziamento della  Camerata
Ducale, e cio' in violazione dell'art. 12 della L. 241/1990. 
  4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5  del  dm  1°  luglio
2014. La formulazione di un giudizio di qualita'  artistica  negativo
e' del tutto irragionevole, illogica e sproporzionata. E cio' sia ove
riguardato alla luce delle scelte operate  per  l'annualita'  2014  -
nella quale, a fronte di un progetto simile se non meno articolato di
quello relativo al 2015, la Camerata  Ducale  aveva  ottenuto  25.000
euro di contributo e un punteggio di qualita' artistica  estremamente
elevato    -,    sia    in    relazione    all'effettivo     spessore
artistico-culturale e all'ampiezza del progetto triennale  da  ultimo
presentato. 
  5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, commi 5  e  7,
5, comma 1 e 24 del dm 1° luglio 2014. Il Decreto direttoriale n. 947
del 31 luglio 2015 e' altresi' illegittimo  nella  parte  in  cui  ha
previsto che le cd. "prime istanze" ex art. 3, comma  7,  del  DM  1°
luglio 2014 possano essere valutate e, conseguentemente, ottenere  la
contribuzione, integrando autonomi sottoinsiemi nel  settore  di  cui
all'art. 24 del DM 1° luglio 2014. Scopo del combinato disposto degli
artt. 3 e 5 del DM non  e'  rendere  le  prime  istanze  un  autonomo
sottosettore  all'interno  di   ciascuna   categoria,   bensi'   solo
consentire alle domande presentate per la prima volta di  beneficiare
dell'applicazione di requisiti minimi meno stringenti  onde  favorire
l'ingresso di nuovi soggetti nel sistema di finanziamento. 
  Il Decreto 947, invece, ha dapprima assegnato  alle  prime  istanze
una autonoma rilevanza, consentendone poi il  raggruppamento  in  una
sorta di  "micro-settore",  a  sua  volta  diviso  in  tre  ulteriori
sottoinsiemi, cosi' arrivando  a  prevedere  ben  sei  cluster  nello
stesso settore di cui all'art. 24 (operazione non consentita dal DM). 
  6. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1 del  dm  1°
luglio  2014.  Il  Decreto   947   e'   altresi'   viziato   ove   ha
arbitrariamente suddiviso  la  somma  complessivamente  stanziata  in
favore della Programmazione di attivita' concertistiche e Corali  (ma
lo stesso discorso vale anche per l'art. 22 e per gli altri  settori)
per ciascuno dei  6  sottoinsieme  individuati.  Tale  operazione  si
appalesa  sprovvista   di   copertura   a   livello   legislativo   e
regolamentare, giacche' l'art.  4,  comma  1,  del  DM  si  limita  a
stabilire che  con  Decreto  del  Direttore  Generale  -  sentita  la
Commissione consultiva competente -  sia  stabilita  la  quota  delle
risorse da assegnare a ciascuno dei settori.  Cio',  tuttavia,  senza
contestualmente prevedere che tale ripartizione possa  operare  anche
per i singoli cluster. 
  7. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della L. N. 400 del
1988. Esorbitando il perimetro oggettivo delineato  dall'art.  9  del
D.L. 91/13, il Ministero ha adottato il DM  1°  luglio  2014  con  il
quale non si e' limitato a definire nuovi  criteri  per  l'erogazione
dei contributi per  lo  spettacolo  dal  vivo,  ma  ha  integralmente
riscritto il sistema delle performing  art  attraverso  un  complesso
articolato di previsioni che, per pervasivita' e portata  innovativa,
avrebbero piuttosto richiesto un intervento legislativo organico e di
sistema. 
  Cosi' facendo, il DM  presenta  i  caratteri  della  generalita'  e
dell'astrattezza, rivolgendosi a qualsiasi operatore dello spettacolo
dal vivo ed essendo suscettibile di regolare una serie  indefinita  e
indeterminata  di  casi  nel  tempo.  Alla  luce  di  cio',   risulta
indubitabile la natura regolamentare  del  DM  1°  luglio,  il  quale
rientra nella categoria prevista dal comma 3 dell'art. 17 della L. n.
400 del 1988 di cui avrebbe dovuto seguire le  regole  procedimentali
(non ha richiesto il parere obbligatorio del Consiglio di Stato,  ne'
e' stato previamente  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri). 
  Istanza cautelare Il  danno  grave  ed  irreparabile  subito  dalla
Camerata  Ducale  e'  immediatamente  percepibile  alla  luce   della
radicale impossibilita' per la stessa  di  far  fronte  agli  impegni
economici assunti per l'espletamento della stagione  artistica  2015.
Ai tali  gravissimi  danni  economici  -  che,  con  tutta  evidenza,
costituiscono l'anticamera di un dissesto che potrebbe  compromettere
la stessa sopravvivenza dell'Associazione - si aggiungono altrettanto
gravi ed irreparabili danni all'immagine dalla  medesima  subiti  per
effetto dell'esclusione ivi contestata. 
  Istanza istruttoria La Camerata Ducale chiede pertanto che  Codesto
Ecc.mo TAR ordini al MIBACT di esibire tutti gli atti, i documenti  e
le  informazioni  inerenti  il  procedimento  per  l'erogazione   dei
contributi a valere sul FUS 2015. 
  PQM   l'Associazione   Camerata   Ducale,   come   sopra    difesa,
rappresentata e domiciliata chiede, omnibus contrariis reiectis,  che
piaccia a Codesto Ecc.mo TAR Lazio: in via cautelare  sospendere  gli
effetti dei provvedimenti  impugnati;  in  via  istruttoria  ordinare
l'esibizione di tutti gli  atti  e  documenti  della  procedura;  nel
merito accogliere il presente ricorso  e,  per  l'effetto,  annullare
tutti gli atti gravati. 

              prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto 

 
T16ABA604
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.