Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
I presidente del TAR ha autorizzato il Comune di Canzano (TE) notificare per pubblici proclami con dispensa dall'indicazione nominativa e identificativa dei verbali di contestazione dei controinteressati, il ricorso, previa misura cautelare che intende proporre per l'impugnazione del provvedimento della Prefettura di Teramo, prot. n. 31850, fasc. 4242/09 del 18 settembre 2009 e di ogni altro atto al suddetto comunque collegato o connesso, sia antecedente che successivo, definito «a contenuto provvedimentale plurimo» (in nessun modo contemplato dal Codice della strada), con il quale sono stati indistintamente «archiviati» (rectius: annullati in esercizio di un inesistente potere di annullamento gerarchico) sanzioni amministrative. Il prefetto in difetto di ricorso di parte e anche a seguito di oblazione del trasgressore a sanzioni amministrative ha disposto l'archiviazione dei verbali redatti da agenti della Polizia Municipale di Canzano a partire dal 14 novembre 2008 fino al 30 aprile 2009 per fatti accertati nel 2008 (dal 7/08 al 30 dicembre 2008 verbali da 1 a 10646) e nel l'anno 2009 (dal 2 gennaio al 5 febbraio verbali da 1 al n. 1443). I provvedimenti predetti sono quindi gravemente illegittimi, nonche' lesivi degli interessi economici, operativi ed istituzionali del Comune ricorrente, il quale ne chiede l'annullamento sulla base dei seguenti motivi in Diritto. 1. Violazione e falsa applicazione della legge n. 689/1981, in particolare art. 17 - Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 e del decreto legislativo n. 285/1992 (codice della strada), in particolare artt. 3, nn. 4, 142, 201, 202, 203, 204 e 208 e decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 (reg. es. codice della strada) in particolare art. 3, nn. 384, 386 e 393 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000 - Violazione dei principi di giusto procedimento e collaborazione istituzionale tra amministrazioni. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per illogicita' e contraddittorieta', erronea rappresentazione dei presupposti di fatto, difetto di motivazione, perplessita', sviamento. Incompetenza, carenza di potere, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per illogicita' e contraddittorieta', erronea rappresentazione dei presupposti di fatto, difetto di motivazione, perplessita', sviamento. L'aquila, 23 ottobre 2009 Avv. G. Falconi - L. R. Ricchetti TC-09ABA7300