TAR ABRUZZO
L'Aquila

(GU Parte Seconda n.127 del 3-11-2009)

  I presidente del TAR ha  autorizzato  il  Comune  di  Canzano  (TE)
notificare  per  pubblici  proclami  con  dispensa   dall'indicazione
nominativa  e  identificativa  dei  verbali  di   contestazione   dei
controinteressati, il ricorso, previa misura  cautelare  che  intende
proporre per l'impugnazione del  provvedimento  della  Prefettura  di
Teramo, prot. n. 31850, fasc. 4242/09 del 18 settembre 2009 e di ogni
altro atto al suddetto comunque collegato o connesso, sia antecedente
che successivo, definito «a contenuto  provvedimentale  plurimo»  (in
nessun modo contemplato dal Codice della strada), con il  quale  sono
stati indistintamente «archiviati» (rectius: annullati  in  esercizio
di  un  inesistente  potere  di  annullamento  gerarchico)   sanzioni
amministrative. Il prefetto in difetto di ricorso di parte e anche  a
seguito di oblazione del trasgressore a  sanzioni  amministrative  ha
disposto l'archiviazione dei verbali redatti da agenti della  Polizia
Municipale di Canzano a partire dal  14  novembre  2008  fino  al  30
aprile 2009 per fatti accertati nel 2008 (dal  7/08  al  30  dicembre
2008 verbali da 1 a 10646) e nel l'anno 2009  (dal  2  gennaio  al  5
febbraio verbali da 1 al n.  1443).  I  provvedimenti  predetti  sono
quindi  gravemente  illegittimi,  nonche'  lesivi   degli   interessi
economici, operativi ed istituzionali del Comune ricorrente, il quale
ne chiede l'annullamento sulla base dei seguenti motivi  in  Diritto.
1. Violazione e  falsa  applicazione  della  legge  n.  689/1981,  in
particolare art. 17 - Violazione e falsa applicazione della legge  n.
241/1990 e del decreto legislativo n. 285/1992 (codice della strada),
in particolare artt. 3, nn. 4, 142,  201,  202,  203,  204  e  208  e
decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 (reg. es.  codice
della strada) in particolare art. 3, nn. 384, 386 e 393 -  Violazione
e falsa applicazione dell'art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000
- Violazione dei principi di  giusto  procedimento  e  collaborazione
istituzionale tra amministrazioni. Eccesso di potere in tutte le  sue
figure   sintomatiche   ed   in   particolare   per   illogicita'   e
contraddittorieta',  erronea  rappresentazione  dei  presupposti   di
fatto, difetto di motivazione, perplessita', sviamento. Incompetenza,
carenza  di  potere,  eccesso  di  potere  in  tutte  le  sue  figure
sintomatiche ed in particolare per illogicita' e  contraddittorieta',
erronea  rappresentazione  dei  presupposti  di  fatto,  difetto   di
motivazione, perplessita', sviamento. 
    L'aquila, 23 ottobre 2009 

                  Avv. G. Falconi - L. R. Ricchetti 

 
TC-09ABA7300
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.