TAR LAZIO
Sezione Prima bis

(GU Parte Seconda n.146 del 19-12-2009)

N. 5986/09 Reg. Ric. 

  Si rende noto che con ricorso  notificato  il  19  giugno  2009  il
signor Giacomo Del Bianco  nato  a  Macerata  il  24  dicembre  1978,
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Paolucci e domiciliato a Roma
Lungotevere della Vittoria n. 11 presso  l'avv.  Giuseppe  Lore',  ha
promosso un giudizio contro il Ministero dell'interno,  con  sede  in
piazza del Viminale n. 1 a Roma, in persona del Ministro pro-tempore;
il Ministero dell'interno, Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco  del
soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale  per  gli
affari generali, Area 1, Concorsi di  accesso;  e  nei  confronti  di
Moraglio Marcello e  Marchese  Angelo  in  qualita'  di  soggetti  in
posizione di graduatoria successiva  a  quella  del  ricorrente;  per
ottenere l'annullamento previa sospensiva:  del  decreto  n.  74,  15
aprile 2009, comunicato in data 23 aprile 2009, con cui il  Ministero
dell'Interno Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso  pubblico
e della difesa civile, Direzione centrale per  gli  affari  generali,
Area I, Concorsi di accesso, ha escluso  in  via  definitiva  il  Del
Bianco  dalla  procedura  selettiva  per   titoli   ed   accertamento
dell'idoneita' motoria per la copertura di posti nella  qualifica  di
vigile del Fuoco per la stabilizzazione del personale volontario  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco (DM  2747  del  27  agosto  2007
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie  speciale  Concorsi  ed
Esami, n. 72 dell'11 settembre 2007) in considerazione  del  giudizio
di non idoneita' del candidato espresso dalla Commissione medica  per
deficit  di  acutezza  visiva;  del  conseguente   provvedimento   di
esclusione;  del  provvedimento  di  non  idoneita'  espresso   dalla
Commissione medica per deficit di acutezza visiva  naturale;  nonche'
di ogni altro atto presupposto, connesso  e  consequenziale.  Il  Del
Bianco dopo la visita del 30 marzo 2009 veniva infatti escluso  dalla
procedura selettiva per un presunto «deficit  della  acutezza  visiva
naturale» (OD 7/10, OS 5/10). I motivi posti alla  base  del  ricorso
sono la violazione e falsa applicazione art. l l DM n.  3747  del  27
agosto 2007 e art. 1, comma 1, Lettera F DM n. 78 dell'11 marzo 2008,
per eccesso di  potere  per  falsa  rappresentazione  della  realta',
travisamento  di  fatti,   difetto   di   istruttoria,   erronea   ed
insufficiente motivazione,  sviamento,  violazione  dei  principi  di
imparzialita' e buon andamento; ed in particolare:  A)  contestazione
della patologia asseritamente riscontrata, manifesta illogicita'  del
decreto di esclusione ed errori di fatto; B) mancanza di  correttezza
ed attendibilita' delle operazioni tecniche eseguite.  Il  ricorrente
ha  concluso  chiedendo  in  via   cautelare   la   sospensione   dei
provvedimenti impugnati; nel merito l'annullamento dei  provvedimenti
stessi con obbligo della amministrazione  ad  adeguarsi  all'emanando
giudicato e con riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti
e subendi, con vittoria di spese di lite.  Tutto  cio'  premesso,  il
Tribunale  Amministrativo  Regionale  Lazio  Sezione  Prima  Bis  con
ordinanza n. 1297/2009 del 21 ottobre 2009 successivamente modificata
ed integrata con ordinanza n.  1559/2009  del  18  novembre  2009  ha
ritenuto che il contraddittorio processuale deve essere assicurato  a
tutti gli iscritti in graduatoria  dovendo  essere  qualificati  tali
soggetti  in  termini  di  litisconsorti   necessari   nel   giudizio
instaurato  avverso  la  procedura   selettiva   contestata   ed   ha
autorizzato la presente  notifica  per  pubblici  proclami  ai  6.080
soggetti elencati nella graduatoria relativa alla procedura selettiva
di cui al D.M. 28 aprile 2008, n. 1996  del  Ministero  dell'interno,
Dipartimento dei vigili del  fuoco  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile rinviando il processo all'udienza del 17 febbraio 2010. 

                      Avvocato Andrea Paolucci 

 
TC09ABA9373
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