TAR PUGLIA
Sezione II

(GU Parte Seconda n.31 del 13-3-2010)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con decreto n. 3/2010 del  9  febbraio  2010,  reso  a  seguito  di
richiesta espressa da parte dei difensori delle parti, la Sezione  II
del TAR della Puglia Sezione di Lecce ha autorizzato i ricorrenti  De
Maria Patrizio, Creti' Daniele e Colazzo Salvatore  ad  integrare  il
contraddittorio del ricorso n. 1911/09, anche  a  mezzo  di  pubblici
proclami, nei confronti di tutti i soggetti presenti nelle  impugnate
graduatorie   con   dispensa    dell'indicazione    nominativa    dei
controinterssati individuabili. Pertanto  si  notifica  per  pubblici
proclami, il ricorso n. 1911/09 proposto al TAR  Puglia  Sez.  II  di
Lecce, per l'annullamento, previa sospensione  delle  graduatorie  di
circolo e di istituto di 3ª fascia dell'I.I.S. «N. Moccia» di  Nardo'
pubblicate in data 26 settembre 2009, dell'I.P.S.S.A.R.T.  «A.  Moro»
di Santa Cesarea  Terme  pubblicate  in  data  26  settembre  2009  e
dell'I.I.S. «Bottazzi» di Casarano pubblicate  in  data  25  novembre
2009 nella parte in cui non  vengono  attribuiti,  dalle  commissioni
valutatrici  delle  domande  di  inserimento,  presso  ogni  istituto
preposte, i punti per il servizio militare di leva  reso  da  ciascun
ricorrente; delle graduatorie di circolo e di istituto di  3ª  fascia
degli Istituti scolastici della Provincia di Lecce ove  i  ricorrenti
sono ricompresi, e piu' specificamente  per  le  classi  di  concorso
C500, C510, C520, C150 e A075 (De Maria Patrizio); A016, A033,  A038,
A047, A048, A072, A026, A071, C140 e  C320  (Creti'  Daniele);  C140,
C190 e C320 (Colazzo Slavatore) pubblicate in data 26 settembre  2009
e di  ogni  altro  atto  o  provvedimento  preordinato,  collegato  o
consequenziale, ivi compreso, ove occorra,  il  D.M.  n.  56  del  28
maggio 2009, nella parte in cui recependo l'Allegato A al regolamento
adottato con D.M. 13 giugno 2007, ha previsto al punto 10 delle  Note
al punto D) (Titoli di servizio) della Tabella  1  che  «il  servizio
militare di leva ... e' interamente valutabile, purche'  prestato  in
costanza di nomina». Con il  ricorso  si  censurano  i  provvedimenti
impugnati per violazione dell'art. 22, comma  7,  legge  24  dicembre
1986, n. 958, violazione dell'art. 485, comma 7, decreto  legislativo
16 aprile 1994, n. 297, arbitrarieta', irrazionalita', violazione dei
principi regolanti i  pubblici  concorsi,  violazione  del  principio
tempus  regit  actum,  violazione  della  tutela  dell'affidamento  e
disparita'    di    trattamento.    Viene,    altresi',     sostenuta
l'illegittimita'  costituzionale  della   legge   n.   143/2004   per
violazione degli artt. 3, 4, 23, 35 e  97  della  Costituzione  nella
parte in cui sopprime la lett. b sub i) alla tabella  di  valutazione
di cui al D.L. n. 97/04.  La  discussione  del  ricorso  in  pubblica
udienza e' a data da destinarsi. 

             Avv. Giuliano Giannini e avv. Simona Manca 

 
TC10ABA2592
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