TAR LAZIO
Sezione III Bis

Roma

(GU Parte Seconda n.73 del 22-6-2010)

  In ottemperanza all'ordinanza n. 876/2010 Reg. ord. coll. del 27-28
maggio 2010 del TAR Lazio -  Roma  -  Sezione  III  Bis,  si  procede
all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei  soggetti  che
nell'eventuale  accoglimento  del   ricorso   verrebbero   postergati
rispetto alla loro posizione nelle  graduatorie  impugnate,  mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del  seguente
sunto del ricorso e delle prese conclusioni: 
    il prof. Raffa Salvatore, nato a  Milazzo  (ME)  il  29  novembre
1968, rappr. e dif. dagli avv.ti Aldo  Troina  e  G.Luca  Tempera  ed
elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 35,  presso
lo  studio  dell'avv.  Luciano  Caruso,   con   ricorso   ritualmente
notificato e depositato presso il TAR di cui sopra, ove registrato al
n.  10485/2009  Reg.  Ric.,  proposto  contro  l'Ufficio   Scolastico
Provinciale di  Messina,  l'U.S.R.  della  Sicilia,  il  M.I.U.R,  il
Ministero della Difesa e nei confronti di Antonio Cicciari e Caterina
Di Pisa, ha chiesto nell'epigrafe e nelle conclusioni  l'Annullamento
previa sospensione dell'efficacia della  graduatoria  provinciale  ad
esaurimento per  l'assunzione  del  personale  docente  sia  a  tempo
indeterminato  che  a  tempo  determinato   per   l'anno   scolastico
2009/2010,  3ª  fascia,  classe  di  concorso  A047  «Matematica»   e
correlativo elenco per  le  assunzioni  su  posti  di  sostegno  AD01
pubblicati dall'U.S.P. di Messina in via definitiva il 5 agosto 2009,
per la mancata attribuzione al ricorrente di  punti  18  spettantigli
per la valutazione del servizio militare da lui prestato per anni uno
e giorni 77 pur se non in costanza di  nomina,  nonche'  degli  altri
atti  preparatori,  presupposti,  di  esecuzione,  consequenziali   e
connessi, compreso espressamente il bando di concorso. Deduceva quali
motivi di illegittimita' degli atti impugnati: Violazione di legge in
relazione agli artt. 17  e  20,  legge  24  dicembre  1986,  n.  958,
all'art. 4, legge 13 giugno  1969,  n.  282,  all'art.  485,  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonche' violazione dei principi di
cui agli artt. 3, 4, c.1, 52,  c.2,  e  97  c.1  della  Costituzione,
illogicita' ed  ingiustizia  manifesta,  disparita'  di  trattamento,
erroneita' dei presupposti. 
  Il TAR adito, Sezione III bis, con l'ordinanza n. 876/2010 dep.  il
28 maggio 2010, ha disposto l'interazione  del  contraddittorio  come
sopra, rinviando  la  trattazione  della  cautelare  alla  Camera  di
Consiglio del 19 luglio 2010. 
    Catania, 15 giugno 2010 

                          Avv. Aldo Troina 

 
TC10ABA7504
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