TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
N. 342/2010 V.G.
Cron. 622.

(GU Parte Seconda n.59 del 20-5-2010)

 
                   Ammortamento titoli di credito 
 

  Il presidente, 
  Visto il ricorso che precede e la documentazione allegata,  nonche'
gli artt. 9 e 11 della legge 30 luglio 1951 n. 948; 
  Dichiara la inefficacia dei seguenti titoli: 
    1) libretto di deposito a risparmio al portatore  n.  066/5150086
emesso in data 26 febbraio 2007 dalla Banca Etruria, sede di Perugia,
intestato a Scotoni Maria portante un saldo contabile di € 30,85; 
    2) libretto di deposito a risparmio al portatore  n.  066/5150087
emesso in data 26 febbraio 2007 dalla Banca Etruria, sede di Perugia,
intestato a Scotoni Maria portante un saldo contabile di € 41,55; 
    3) certificato di deposito al portatore n. 066/31066, intestato a
Scotoni Maria, emesso da Banca Etruria, sede di Perugia  in  data  31
gennaio 2008 per € 200.000,00 scadenza 30 aprile 2008. 
 
                               Dispone 
 
  quanto ai titoli nn. 1) e 2) che un estratto autentico del presente
decreto rimanga affisso nei locali aperti al  pubblico  del  predetto
Istituto di credito per 90 (novanta)  giorni  consecutivi;  autorizza
l'Istituto emittente a rilasciare  al  ricorrente  un  duplicato  del
libretto di cui sopra dopo trascorso  il  termine  dell'affissione  e
purche' non sia stata nel frattempo proposta opposizione. 
  Relativamente al titolo n.  3)  autorizza  l'Istituto  emittente  a
rilasciare il duplicato dei  titoli  dopo  trascorso  il  termine  di
giorni 90 dalla pubblicazione per estratto del decreto  stesso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purche', nel frattempo, non  sia
fatta opposizione dal detentore. 
    Perugia, 30 marzo 2010 

                        Avv. Laura Filippucci 

 
TC10ABC6086
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