Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Nella causa R.G. n. 2564/09 promossa dall'attore Paolo Tonussi, residente in Reana del Rojale, con l'avv. Dorotea Negro, contro i signori Valentino Tonussi, residente in Reana del Rojale (UD), Robert Maranzana, residente in Lutterbach (Francia), Aldo Maranzana, residente in Wittelsheim (Francia), Mario Tommasino, residente in Le Mans Sarthe (Francia), Daniel Tommasino, residente in Domene (Francia), Giobatta Maranzana, residente in Ruein Sarthe (Francia), Louis Maranzana, residente in Ollioules (Francia), e degli eredi Santa Tommasino, Evelyne Warembourg, in Saint Egreve (Francia), Marie-Laure Leconte, residente in Le Mans (Francia), e Lionel Huet, residente in Le Plessis Robinson (Francia), per far accertare ai sensi dell'art. 1158 del Codice civile in suo favore l'usucapione del diritto di proprieta' dei beni immobili siti nel Comune di Reana del Rojale (UD), frazione di Qualso, catastalmente contraddistinti al foglio 3, mappali 81, 259, 260, 82, 261, 262 e 263, per averli utilizzati in via esclusiva per oltre vent'anni escludendo tutti i comproprietari (ed introducendo richieste istruttorie in tal senso e depositando documenti), l'intestato Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Robert Maranzana, nato a 16 ottobre 1926, a Jarny, gia' residente in Lutterbach (Francia), 18 Rue des Chevreuils (mediante notifica dell'atto di citazione in via ordinaria nei confronti dell'erede conosciuta Raymonde Emma Maranzana nata Misslin e nelle forme della notifica per pubblici nei confronti degli eredi sconosciuti, debitamente autorizzata il 16 maggio 2011, previo parere favorevole del P.M.). Cio' posto, il sig. Paolo Tonussi, come rappresentato e difeso, cita gli eredi di Robert Maranzana (nato a Jarny-Meurthe et Moselle, il 16 ottobre 1926 - morto a Mulhouse-Haute Rhin il 7 novembre 1997, gia' residente in 68460 Lutterbach - Francia, 18 Rue des Chevreuils) a comparire avanti il Tribunale di Udine, G.I. dott. Andrea Zuliani, all'udienza del 19 dicembre 2011, ore 9, con l'invito a costituirsi nel termine di dieci giorni prima di essa ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 C.P.C. e con l'avvertenza che - salva la declaratoria di contumacia - in difetto di tempestiva costituzione incorreranno nelle decadenze di cui agli arti. 38 e 167 C.P.C., per ivi sentir accogliere la domanda di usucapione dei beni sopra citati con condanna alle spese di lite solo in caso di opposizione (il tutto previa ammissione delle istanze istruttorie di cui alle memorie 3 gennaio 2011 e 20 gennaio 2011). Palmanova - Udine, 28 luglio 2011 Avv. Dorotea Negro TC11ABA11504