Avviso di rettifica
Errata corrige
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Con atto di citazione dd. 4 marzo 2011 per la rinnovazione della domanda nei confronti dei convenuti contumaci e l'integrazione della domanda nei confronti dei convenuti costituiti ex art. 164 C.P.C. in relazione al giudizio civile n. 162/2009 Tribunale di Trento dott. Segna, come autorizzati dal presidente del Tribunale di Trento in data 18 novembre 2008 e confermata dal G.I. dott.ssa Segna con ordinanza dd. 16 febbraio 2011, cita ai sensi dell'art. 150 C.P.C., gli eventuali eredi di Bernardi Ottavio nato il 17 settembre 1941 a Baselga di Pine' ed ivi deceduto l'8 agosto 2007, gli eventuali eredi di Bernardi Rosanna nata il 20 settembre 1934 a Baselga di Pine' e deceduta in Pergine Valsugana il 17 marzo 2007, gli eventuali eredi di Dallapiccola Margherita in Franceschi nata a Baselga di Pine' il 26 luglio 1873 e deceduta a Baselga di Pine' (TN), il 17 agosto 1950, gli eventuali eredi di Franceschi Ottavio, nato a Montagnaga (Baselga di Pine' (TN) il 28 marzo 1917 e deceduto a Rovereto (TN) il 30 dicembre 1995, gli eventuali eredi di Franceschi Emanuele fu Nicolo', nato a Montagnaga (Baselga di Pine' (TN), il 14 luglio 1875 ed emigrato all'estero, gli eventuali eredi di Donati Adriano nato a Baselga di Pine' (TN) il 27 agosto 1927 e deceduto a Pergine Valsugana il 24 ottobre 2007, gli eventuali eredi di Moser Cesarino, nato a Baselga di Pine' (TN) il 30 aprile 1928 e ivi deceduto l'8 febbraio 2004 a comparire avanti al Tribunale di Trento, nella sua sede di Trento largo Pigarelli, davanti al giudice gia' designato nel procedimento n. 162/2009 dott.ssa Giuliana Segna per l'udienza del giorno 30 novembre 2011 ore 9 con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza sopra indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 C.P.C. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertato il diritto degli attori Giuseppe Franceschi e Moser Ada, disporre lo scioglimento delle comunioni relativa al patrimonio immobiliare identificato quale: C.C. Baselga di Pine': pp.ff. 5240/5 (P.T. 539 II); C.C. Miola: p.ed. 137 pp.mm. 2, 5 (P.T. 601 II), pp.ff. 2044/1, 2152 (P.T. 810 II), pp.ff. 1920, 1921, 2142, 2143 (P.T. 212 II); C.C. Vigalzano: p.f. 1384/8 (P.T. 367 II), p.ed 153/1 p.m. 2 (P.T. 597 II) specificando che trattasi di tre comunioni ereditarie come in narrativa e nella relazione tecnica (doc. n. 1) meglio specificate, con esclusione dei beni ceduti a terzi precisando che tale cessione non comporta implicito atto di scioglimento della comunione ereditaria, assegnare in proprieta' esclusiva agli attori (per la quota di ½ ciascuno), poiche' funzionalmente collegate alle altre proprieta' esclusive degli stessi, le pp.ff. 2044/1 C.C. Miola, 1920 e 1921 C.C. Miola intere o, in subordine, anche frazionate per la parte confinante con le loro proprieta' esclusive; solo in caso di non comoda divisibilita' dei beni disporsi secondo l'art. 720 del Codice civile, respingere la domanda riconvenzionale di usucapione ex art. 1159-bis del Codice civile ed ex art. 1158 del Codice civile del convenuto Luciano Bernardi sulla p.f. 1920 C.C. Miola. Pergine Valsugana, 8 marzo 2011 Avv. Sergio D'Amato TC11ABA3437