TRIBUNALE DI TRENTO

(GU Parte Seconda n.34 del 26-3-2011)

  Con atto di citazione dd. 4 marzo 2011 per  la  rinnovazione  della
domanda nei confronti dei convenuti contumaci e l'integrazione  della
domanda nei confronti dei convenuti costituiti ex art. 164 C.P.C.  in
relazione al giudizio civile n. 162/2009 Tribunale  di  Trento  dott.
Segna, come autorizzati dal presidente del  Tribunale  di  Trento  in
data 18 novembre 2008  e  confermata  dal  G.I.  dott.ssa  Segna  con
ordinanza dd. 16 febbraio 2011, cita ai sensi dell'art.  150  C.P.C.,
gli eventuali eredi di Bernardi Ottavio nato il 17 settembre  1941  a
Baselga di Pine' ed ivi deceduto l'8 agosto 2007, gli eventuali eredi
di Bernardi Rosanna nata il 20 settembre 1934 a Baselga  di  Pine'  e
deceduta in Pergine Valsugana il 17 marzo 2007, gli  eventuali  eredi
di Dallapiccola Margherita in Franceschi nata a Baselga di  Pine'  il
26 luglio 1873 e deceduta a Baselga di Pine' (TN), il 17 agosto 1950,
gli eventuali eredi di Franceschi Ottavio, nato a Montagnaga (Baselga
di Pine' (TN) il 28 marzo 1917 e  deceduto  a  Rovereto  (TN)  il  30
dicembre 1995, gli eventuali eredi di Franceschi Emanuele fu Nicolo',
nato a Montagnaga (Baselga di  Pine'  (TN),  il  14  luglio  1875  ed
emigrato all'estero, gli eventuali eredi di  Donati  Adriano  nato  a
Baselga di Pine'  (TN)  il  27  agosto  1927  e  deceduto  a  Pergine
Valsugana il 24 ottobre 2007, gli eventuali eredi di Moser  Cesarino,
nato a Baselga di Pine' (TN) il 30 aprile 1928  e  ivi  deceduto  l'8
febbraio 2004 a comparire avanti al Tribunale di  Trento,  nella  sua
sede di Trento largo Pigarelli, davanti al giudice gia' designato nel
procedimento n. 162/2009 dott.ssa Giuliana Segna  per  l'udienza  del
giorno 30 novembre 2011 ore 9 con invito a costituirsi nel termine di
venti giorni prima dell'udienza sopra indicata ai sensi e nelle forme
stabilite dall'art. 166 C.P.C. per  sentire  accogliere  le  seguenti
conclusioni: accertato il diritto degli attori Giuseppe Franceschi  e
Moser Ada, disporre  lo  scioglimento  delle  comunioni  relativa  al
patrimonio immobiliare identificato quale:  C.C.  Baselga  di  Pine':
pp.ff. 5240/5 (P.T. 539 II); C.C. Miola: p.ed. 137 pp.mm. 2, 5  (P.T.
601 II), pp.ff. 2044/1, 2152 (P.T. 810 II), pp.ff. 1920, 1921,  2142,
2143 (P.T. 212 II); C.C. Vigalzano: p.f. 1384/8 (P.T. 367  II),  p.ed
153/1 p.m. 2 (P.T. 597 II) specificando che trattasi di tre comunioni
ereditarie come in narrativa e nella relazione tecnica  (doc.  n.  1)
meglio specificate, con esclusione dei beni ceduti a terzi precisando
che tale cessione non comporta implicito atto di  scioglimento  della
comunione ereditaria, assegnare in proprieta' esclusiva  agli  attori
(per la quota di ½ ciascuno), poiche' funzionalmente  collegate  alle
altre proprieta' esclusive degli stessi, le pp.ff. 2044/1 C.C. Miola,
1920 e 1921 C.C. Miola intere o, in subordine, anche  frazionate  per
la parte confinante con le loro proprieta' esclusive; solo in caso di
non comoda divisibilita' dei beni disporsi  secondo  l'art.  720  del
Codice civile, respingere la domanda riconvenzionale di usucapione ex
art. 1159-bis del Codice civile ed ex art. 1158 del Codice civile del
convenuto Luciano Bernardi sulla p.f. 1920 C.C. Miola. 
    Pergine Valsugana, 8 marzo 2011 

                         Avv. Sergio D'Amato 

 
TC11ABA3437
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