PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.81 del 16-7-2011)

Prot. n. 25495 del 15 giugno 2011.

  Il prefetto della Provincia di Pescara, 
  Vista la nota n. 0478399/11 del giorno 3 giugno 2011, con la  quale
la Banca d'Italia - Filiale di  L'Aquila,  ha  chiesto,  su  conforme
istanza della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., per le  Agenzie
di seguito indicate, di Pescara Agenzia n. 1, n.  2,  n.  4  e  n.  5
l'applicazione del decreto legislativo del 15  gennaio  1948,  n.  1,
concernente  la  sospensione  dei  termini  legali  e   convenzionali
scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie
in dipendenza di eventi eccezionali; 
  Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli della
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e' stato  determinato  da  uno
sciopero generale indetto  dalle  OO.SS.,  l'intera  giornata  del  6
maggio 2011; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  i termini legali e convenzionali scaduti nel citato  giorno  e  nei
cinque giorni successivi sono prorogati,  a  favore  degli  sportelli
bancari indicati in premessa, di  quindici  giorni  a  decorrere  dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso le summenzionate dipendenze
durante il periodo di chiusura, dovranno essere  muniti  di  apposita
dichiarazione con cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato  decreto
legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Li', 15 giugno 2011 

              p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario 
                               De Vivo 

 
TC11ABP10481 (Gratuito)
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