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Errata corrige
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Prot. n. 25495 del 15 giugno 2011. Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0478399/11 del giorno 3 giugno 2011, con la quale la Banca d'Italia - Filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., per le Agenzie di seguito indicate, di Pescara Agenzia n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5 l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e' stato determinato da uno sciopero generale indetto dalle OO.SS., l'intera giornata del 6 maggio 2011; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nel citato giorno e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso le summenzionate dipendenze durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Li', 15 giugno 2011 p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario De Vivo TC11ABP10481 (Gratuito)