PREFETTURA DI FIRENZE

(GU Parte Seconda n.92 del 11-8-2011)

Prot. n. 30837/2011/14.2 Gab.

  Il prefetto della Provincia di Firenze, 
  Vista la nota n. 0439472/11 datata 20 maggio 2011, con la quale  la
Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che le sotto  elencate
Filiali del Monte dei Paschi di Siena non hanno potuto funzionare con
regolarita' l'intero pomeriggio del giorno 18 maggio 2011, a causa di
un'assemblea del personale indetta dalle OO.SS.,  ed  ha  chiesto  la
proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detto giorno  o
nei cinque giorni successivi: 
    Ag. Fiesole, Ag. Pelago, Ag. Le Sieci, Ag. Tosi, Ag. Rufina,  Ag.
Compiobbi, Ag. Pontassieve; 
  Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui  all'art.
1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1,  e'  riconosciuta  essere  causata  da  eventi  eccezionali  la
chiusura delle Filiali del Monte dei Paschi di  Siena  per  l'interno
pomeriggio del giorno 18 maggio 2011; pertanto  i  termini  legali  e
convenzionali sono prorogati, in favore delle suindicate Filiali,  di
15 giorni a decorrere dal primo  giorno  lavorativo  successivo  alla
data di cui sopra. 
    Firenze, 21 luglio 2011 

                            Il prefetto: 
                               Padoin 

 
TC11ABP11774 (Gratuito)
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