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Errata corrige
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Prot. n. 31741/2011/14.2 Gab. Il prefetto della Provincia di Firenze, Vista la nota n. 0456370/11 datata 26 maggio 2011, con la quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che le sotto elencate Filiali del Monte dei Paschi di Siena non hanno potuto funzionare con regolarita' l'intero pomeriggio del giorno 23 maggio 2011, a causa di un'assemblea del personale indetta dalle OO.SS., ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detto giorno o nei cinque giorni successivi: Ag. Casellina; Scandicci Agenzie 1, 2, 3; Ag. Lastra a Signa; Ag. Signa; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e' riconosciuta essere causata da eventi eccezionali la chiusura delle Filiali dei Monte dei Paschi di Siena per l'interno pomeriggio del giorno 23 maggio 2011; pertanto i termini legali e convenzionali sono prorogati, in favore delle suindicate Filiali, di 15 giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di cui sopra. Firenze, 21 luglio 2011 Il prefetto: Padoin TC11ABP11782 (Gratuito)