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Errata corrige
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Prot. n. 294/Gab. Il prefetto della Provincia di Arezzo, Vista la nota prot. n. 123037/11 del 9 febbraio 2011, integrata con nota prot. n. 164808/11 del 23 febbraio 2011, con la quale la Banca d'Italia ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti a seguito di un «evento fraudolento» verificatosi nella giornata del 3 febbraio 2011, nel seguente Istituto di Credito: Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Filiale di Ponte a Poppi; Ritenuto che tale evento abbia impedito il regolare svolgimento delle operazioni nel giorno 3 febbraio 2011 negli Sportelli dell'Istituto di Credito sopra menzionato; Visto l'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: l'irregolare svolgimento delle operazioni nel giorno 3 febbraio 2011 negli sportelli dell'Istituto di Credito sopra menzionato e' riconosciuto come causato da eventi eccezionali. I termini legali e convenzionali scaduti nel giorno anzidetto sono prorogati di giorni 15, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.L. 15 gennaio 1948, a decorrere dal giorno di apertura degli sportelli al pubblico presso le Filiali e presso le Agenzie suindicate. La Direzione della sede di Firenze della Banca d'Italia e' incaricata dell'esecuzione del presente decreto che, a cura di questo Ufficio Territoriale del Governo verra' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Arezzo, 24 febbraio 2011 Il prefetto: Saverio Ordine TC11ABP2416 (Gratuito)