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Errata corrige
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Il prefetto della Provincia di Pisa, Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; Vista la nota Prot. n. 0356842/11 del 22 aprile 2011, con la quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha chiesto l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, nei confronti delle Filiali della Banca Popolare di Vicenza, che, nell'ambito della Provincia di Pisa, in data 15 aprile 2011 non sono state in grado di funzionare regolarmente, a causa della chiusura delle stanze di compensazione dovuta ad uno sciopero indetto dalla Banca d'Italia; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e' riconosciuto il mancato funzionamento, il giorno 15 aprile 2011, delle Filiali della Banca Popolare di Vicenza di seguito indicate: Cascina, via T. Romagnola n. 203; Pisa, via F. Crispi n. 32; Ponsacco, via Valdera Pontedera n. 82; Pontedera, via S. Faustino n. 11; San Miniato, via Rosa Agazzi n. 8; S. Croce sull'Arno, piazza Padre Pio n. 8. Pisa, 28 aprile 2011 Il prefetto: De Bonis TC11ABP7315 (Gratuito)