PREFETTURA DI PISA

(GU Parte Seconda n.56 del 17-5-2011)

  Il prefetto della Provincia di Pisa, 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; 
  Vista la nota Prot. n. 0356842/11 del 22 aprile 2011, con la  quale
la Banca d'Italia, sede  di  Firenze,  ha  chiesto  l'emanazione  del
provvedimento  prefettizio  di   proroga   dei   termini   legali   e
convenzionali, ai sensi del citato  decreto  legislativo  15  gennaio
1948, n. 1, nei confronti  delle  Filiali  della  Banca  Popolare  di
Vicenza, che, nell'ambito della Provincia di Pisa, in data 15  aprile
2011 non sono state in grado  di  funzionare  regolarmente,  a  causa
della chiusura delle stanze di compensazione dovuta ad  uno  sciopero
indetto dalla Banca d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, e' riconosciuto il mancato funzionamento, il giorno  15  aprile
2011, delle Filiali  della  Banca  Popolare  di  Vicenza  di  seguito
indicate: 
  Cascina, via T. Romagnola n. 203; 
  Pisa, via F. Crispi n. 32; 
  Ponsacco, via Valdera Pontedera n. 82; 
  Pontedera, via S. Faustino n. 11; 
  San Miniato, via Rosa Agazzi n. 8; 
  S. Croce sull'Arno, piazza Padre Pio n. 8. 
    Pisa, 28 aprile 2011 

                            Il prefetto: 
                              De Bonis 

 
TC11ABP7315 (Gratuito)
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