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Errata corrige
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Prot. n. 6607. Proroga termini Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 128816/12 del giorno 13 febbraio 2012, con la quale la Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca Popolare di Milano per gli sportelli della dipendenza di Pescara, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli della Banca Popolare di Milano per la dipendenza di Pescara, e' dipeso dallo sciopero degli autotrasportatori che ha interessato tutto il territorio nazionale, determinando, per la Filiale suindicata, l'impossibilita' di rispettare i termini legali o convenzionali nelle giornate del 23, 24, 25 e 26 gennaio 2012; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Li', 17 febbraio 2012 p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario dott. Vincenzo De Vivo TC12ABP3093 (Gratuito)