PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.30 del 10-3-2012)

Prot. n. 6606.
 
                           Proroga termini 
 

  Il prefetto della Provincia di Pescara, 
  Viste le note n. 125241/12 e n. 143001/12 datate rispettivamente 10
e 16 febbraio 2012,  con  le  quali  la  Banca  d'Italia  Filiale  di
L'Aquila, ha chiesto, su conformi istanze della  Cassa  di  Risparmio
della provincia di Chieti S.p.a. per gli sportelli  delle  dipendenze
di: Pescara Agenzia1; Pescara Agenzia 2; Pescara Agenzia  3;  Pescara
Agenzia 4; Pescara Agenzia 5; Pescara Agenzia 6; Pescara  Agenzia  7;
Pescara Agenzia 8; Montesilvano; Montesilvano Agenzia 1  e  Tocco  da
Casauria l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio  1948,
n. 1, concernente la sospensione dei termini legali  e  convenzionali
scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie
in dipendenza di eventi eccezionali; 
  Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli  della  Cassa
di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a. per le  dipendenze  di:
Pescara Agenzia 1; Pescara Agenzia  2;  Pescara  Agenzia  3;  Pescara
Agenzia 4; Pescara Agenzia 5; Pescara Agenzia 6; Pescara  Agenzia  7;
Pescara Agenzia 8; Montesilvano; Montesilvano Agenzia 1  e  Tocco  da
Casauria e' dipeso dall'eccezionale ondata di maltempo che ha causato
problemi alla viabilita', determinando, per  le  Filiali  suindicate,
l'impossibilita' di rispettare i termini legali o convenzionali nelle
giornate del 3, 6, 7, 8, 9 e 10 febbraio 2012; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  i termini legali e convenzionali scaduti nei citati  giorni  e  nei
cinque giorni successivi sono prorogati,  a  favore  degli  sportelli
bancari indicati in premessa, di  quindici  giorni  a  decorrere  dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di
Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno  essere  muniti  di
apposita dichiarazione con cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato
decreto legislativo n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della  proroga
accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Li', 17 febbraio 2012 

              p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario 
                       dott. Vincenzo De Vivo 

 
TC12ABP3095 (Gratuito)
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