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Proroga termini Il prefetto della Provincia di Pescara, Viste le note n. 143048/12 e n. 146818/12 datate rispettivamente 16 e 17 febbraio 2012, con le quali la Banca d'Italia Filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila S.p.A. per gli sportelli della dipendenza di Pescara, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli della Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A. per la dipendenza di Pescara, e' dipeso dall'eccezionale ondata di maltempo che ha determinato, per la Filiale suindicata, l'impossibilita' di rispettare i termini legali o convenzionali nelle giornate del 6 e 7 febbraio 2012; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Li', 17 febbraio 2012 p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario dott. Vincenzo De Vivo TC12ABP3097 (Gratuito)