PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.30 del 10-3-2012)

 
                           Proroga termini 
 

  Il prefetto della Provincia di Pescara, 
  Vista la nota n. 108884/12 del giorno 7 febbraio 2012, con la quale
la Banca d'Italia  Filiale  di  L'Aquila,  ha  chiesto,  su  conforme
istanza dell'Unicredit S.p.A. per gli sportelli delle dipendenze  di:
Pescara, corso Umberto; Pescara,  piazza  Unione;  Pescara,  via  del
Circuito; Pescara, via Regina  Margherita;  Pescara,  viale  Marconi;
Pescara, via Conte di Ruvo; Pescara, viale Bovio;  Montesilvano,  via
Mazzini; Montesilvano, viale  Europa  e  Nocciano,  via  San  Lorenzo
l'applicazione del decreto legislativo del 15  gennaio  1948,  n.  1,
concernente  la  sospensione  dei  termini  legali  e   convenzionali
scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie
in dipendenza di eventi eccezionali; 
  Atteso   che    l'irregolare    funzionamento    degli    sportelli
dell'Unicredit S.p.A. per gli sportelli delle dipendenze di: Pescara,
corso Umberto; Pescara, piazza Unione;  Pescara,  via  del  Circuito;
Pescara, via Regina Margherita; Pescara, viale Marconi; Pescara,  via
Conte di Ruvo;  Pescara,  viale  Bovio;  Montesilvano,  via  Mazzini;
Montesilvano, viale Europa e Nocciano, via San Lorenzo l'applicazione
del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1,  e'  dipeso  dallo
sciopero della categoria degli autotrasportatori che ha  impedito  il
regolare  recapito  della  posta,  determinando,   per   la   Filiale
suindicata,  l'impossibilita'  di  rispettare  i  termini  legali   o
convenzionali nelle giornate del 23, 24, 25, 26 e 27 gennaio 2012; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  i termini legali e convenzionali scaduti nei citati  giorni  e  nei
cinque giorni successivi sono prorogati,  a  favore  degli  sportelli
bancari indicati in premessa, di  quindici  giorni  a  decorrere  dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di
Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno  essere  muniti  di
apposita dichiarazione con cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato
decreto legislativo n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della  proroga
accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Li', 22 febbraio 2012 

              p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario 
                       dott. Vincenzo De Vivo 

 
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