TAR LAZIO - ROMA
Sezione III

(GU Parte Seconda n.132 del 9-11-2013)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Tribunale Amministrativo Regionale del  Lazio,  Roma  Sezione  III,
ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami,  con
esonero dall'indicazione nominativa degli interessati,  n.  3839/2013
Reg.  Prov.  Cau.  emessa  nell'ambito  del  ricorso  assunto  al  n.
7841/2013 R.G., promosso  dall'avv.  Alessandro  Baccellieri  (codice
fiscale: BCC LSN 78A13 H224W), nato  il  13  gennaio  1978  a  Reggio
Calabria, rappresentato e difeso,  congiuntamente  e  disgiuntamente,
dagli avv. Francesca Ascanelli e Roberta Mazzulla contro il Ministero
Della  Giustizia,  in   persona   del   suo   legale   rappresentante
pro-tempore;  la  Commissione  Esaminatrice  del  Concorso   Notarile
indetto con D.D.G. 28 dicembre 2009, in persona del  suo  Presidente,
presso il Ministero della Giustizia,  avverso  e  per  l'annullamento
decreto ministeriale del 24 maggio 2013, pubblicato sul sito web  del
Ministero della Giustizia in data 3 giugno 2003,  con  cui  e'  stata
approvata la graduatoria finale del concorso a 200  posti  di  notaio
indetto con decreto dirigenziale 28 dicembre  2009,  rettificata  con
successivo decreto ministeriale dell'11 giugno 2013; per ivi  sentire
accogliere  le  seguenti  conclusioni:  1)  Accertare  e   dichiarare
l'illegittimita' di tutti gli  atti  in  epigrafe  impugnati  e,  per
l'effetto, annullarli; 2) Conseguentemente,  ex  art.  34,  comma  I,
lettera c), c.p.a., condannare  la  p.a.  all'adozione  delle  misure
idonee a tutelare  la  situazione  giuridica  soggettiva  dedotta  in
giudizio, tra cui ordinare la ricorrezione di tutti gli elaborati del
ricorrente ammettendo il medesimo alle prove orali; 3) Condannare  la
controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Il tutto sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:  illegittimita'
della graduatoria  definitiva  del  concorso  approvata  col  decreto
ministeriale  24  maggio  2013,  derivata  dall'illegittimita',  gia'
dichiarata con sentenza in forma semplificata TAR Lazio,  Roma,  Sez.
I, n. 07559/2012, del verbale di correzione n. 389 del 10 maggio 2012
con cui l'avv. Baccellieri e' stato ritenuto non idoneo  a  sostenere
la prova  orale  del  concorso  notarile,  a  sua  volta  viziato  da
violazione degli artt. 10 e 11, del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 166; violazione dei  criteri  che  regolano  la  valutazione
degli elaborati cosi' fissati dalla commissione  in  occasione  della
seduta del 14 marzo 2011 (verbale n. 7); violazione dell'art.  3,  l.
n. 241/90;  eccesso  di  potere  per  difetto  di  istruttoria  e  di
motivazione; eccesso di potere  per  motivazione  erronea,  illogica,
abnorme, incomprensibile, irrazionale, arbitraria, perplessa; eccesso
di  potere  per  travisamento  dei  fatti;  eccesso  di  potere   per
disparita' di trattamento.  In  particolare,  il  ricorrente,  tenuto
conto del disposto di cui agli artt. 10 (comma 2) e 11 (commi 1, 2, 5
e  7)  del  decreto  legislativo  n.106/2006,  ha  eccepito  che   la
Commissione - dopo la lettura del primo elaborato  -  ha  deliberato,
all'unanimita', di procedere all'esame del secondo atto e -  dopo  la
lettura di questo (e sempre all'unanimita') - al  vaglio  del  terzo;
cosi operando, essa ha (inevitabilmente) ritenuto  che  i  primi  due
compiti   non   presentassero   insufficienze   tali    da    imporre
l'interruzione del processo valutativo; in  un  simile  contesto,  si
sarebbe (logicamente) potuto ("rectius": dovuto) far luogo  alla  non
ammissione soltanto qualora la terza prova fosse risultata di livello
inferiore a quello (medio) riscontrato  nelle  precedenti;  peraltro,
nessun errore (ne' di contenuto ne' di forma) e' stato registrato  in
ordine ad  essa.  A  cio'  aggiungendo  che  la  Commissione  non  ha
considerato che ciascuna prova consta di una parte pratica e  di  una
parte teorica (o motivazionale); che non pare,  in  particolar  modo,
corretto soffermarsi (com'e' stato  fatto  con  riferimento  all'atto
"mortis causa") soltanto sui dati risultanti dall'una; senza,  cioe',
scendere ad esaminare se (e come) tali dati siano stati "valorizzati"
nell'altra; che  la  Commissione  stessa,  dopo  aver  effettuato  la
valutazione  globale  prevista  dall'art.  11,  del  cennato  decreto
legislativo n. "166", ha aggiunto  (si  cita  testualmente)  che  "la
tecnica  redazionale  appare  censurabile  anche  in  riferimento  al
testamento  ed  al  contratto";  che  (al  di  la   di   ogni   altra
considerazione) l'utilizzo del termine  "censurabile"  non  consente,
stante la sua marcata genericita', di far capire sotto quali  profili
la predetta tecnica non abbia convinto i Commissari  (o,  per  meglio
dire,  quei  Commissari  che  non  hanno  ritenuto   di   condividere
l'opinione di quello - tra  essi  -  che  ha  apertamente  lodato  la
pregevolezza della prova di cui trattasi). 
    Roma, 15 ottobre 2013 

                        avv. Roberta Mazzulla 

 
TC13ABA13560
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.