PREFETTURA DI MILANO

(GU Parte Seconda n.106 del 10-9-2013)

Protocollo: 2013-034024/16.5 Gab
 
               Proroga termini legali e convenzionali 
 

  Premesso che nella giornata del 24  luglio  2013,  a  causa  di  un
disservizio  dell'azienda  di  comunicazioni  che  ha   impedito   il
collegamento  al  sistema  informatico,  non  ha  potuto   funzionare
regolarmente la filiale della Biverbanca S.p.A., sita in Milano,  via
Manzoni n. 12,  determinando  con  cio'  l'impossibilita',  da  parte
dell'istituto di credito, di rispettare i termini di scadenza  legali
e convenzionali; 
  Vista la richiesta di proroga dei termini  legali  e  convenzionali
formulata dalla Banca d'Italia  -  Sede  di  Milano  -  con  nota  n.
0744823/13 del 7 agosto 2013; 
  Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come  causato
da eventi eccezionali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15
gennaio 1948, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  Il mancato funzionamento  della  filiale  della  Biverbanca  S.p.A.
indicata  in  premessa  e'  riconosciuto  come  causato   da   eventi
eccezionali. 
  La durata dell'evento e' limitata alla giornata del 24 luglio 2013. 
    Milano, 7 agosto 2013  

                  Il vice prefetto vicario in S.V. 
                             Zappalorto 

 
TC13ABP11127 (Gratuito)
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