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Rinegoziazione dei prestiti ordinari della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 - Circolare n. 1281. Premessa la Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (di seguito «CDP») si rende disponibile alla rinegoziazione dei finanziamenti concessi a province e comuni, attualmente in ammortamento a tasso d'interesse fisso, alle condizioni, nei termini e con le modalita' di seguito indicate. Parte prima Caratteristiche dei prestiti 1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili I prestiti che possono essere rinegoziati (di seguito «Prestiti Originari») sono connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche: a) prestiti ordinari intestati a province e comuni (di seguito «Enti»), ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269; b) coincidenza tra soggetto pagatore e soggetto mutuatario (sono esclusi i prestiti con piu' di un pagatore); c) in ammortamento a tasso fisso al 1° luglio 2014; d) scadenza del piano di ammortamento vigente successiva al 31 dicembre 2018; e) residuo debito da ammortizzare al 1° luglio 2014 pari o superiore a € 10.000,00. Non possono comunque essere rinegoziati i finanziamenti che presentino una delle seguenti caratteristiche: I. oggetto di precedenti programmi di rimodulazione attivati dalla CDP a seguito della trasformazione in societa' per azioni, nonche' di quello ex D.M. 20 giugno 2003; II. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; III. intestati ad enti commissariati per inquinamento mafioso privi degli organi elettivi ricostituiti; IV. intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, che non abbiano approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (di seguito «T.U.E.L.»); V. concessi in base a leggi speciali. 2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati Gli Enti beneficiari di prestiti con le caratteristiche sopra elencate possono accedere alla rinegoziazione delle condizioni di rimborso del finanziamento. Per i prestiti oggetto di rinegoziazione (di seguito «Prestiti Rinegoziati»), la rata in scadenza al 31 dicembre 2014 sara' di importo pari alla sola quota interessi prevista dal piano di ammortamento attualmente vigente; non verra', pertanto, corrisposta la relativa quota capitale e si procedera' alla rinegoziazione delle condizioni di rimborso del debito residuo rilevato al 1° luglio 2014. I Prestiti Rinegoziati avranno le seguenti caratteristiche: scadenza a scelta dell'Ente al 31 dicembre degli anni 2024, 2029, 2034, 2039 e al 30 giugno 2044; tasso di interesse fisso, determinato per ciascun Prestito Rinegoziato in funzione della scadenza prescelta e secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, sulla base delle condizioni di mercato vigenti al momento dell'adesione e della curva dei tassi settimanali della CDP per i prestiti ordinari concessi agli enti locali; rate semestrali, la prima delle quali in scadenza al 31 dicembre 2014, pari alla sola quota interessi del piano di ammortamento attualmente vigente. Le successive rate, a partire dal 30 giugno 2015, in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, saranno di importo costante, comprensive di quota capitale e quota interessi; garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale, ex art. 206 del T.U.E.L.; clausole di rimborso anticipato volontario dei prestiti, interessi di mora e risoluzione adeguate a quelle attualmente adottate nei contratti dei prestiti ordinari concessi agli enti locali. I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati: dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi precedentemente al 27 gennaio 2005; dagli originari contratti di prestito, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi a partire dal 27 gennaio 2005. Si precisa che per i prestiti oggetto di differimento del pagamento delle rate a seguito di eventi sismici nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Abruzzo si procedera' alla rinegoziazione del debito residuo comprensivo delle quote capitali relative alle rate non pagate nei semestri precedenti. Per i prestiti intestati agli enti interessati dagli eventi sismici nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, per i quali e' ad oggi prevista la mancata corresponsione della rata al 31 dicembre 2014, in caso di adesione alla rinegoziazione e' dovuto - in analogia agli altri prestiti rinegoziati - il pagamento della quota interessi al 31 dicembre 2014. In base ai principi recati dall'articolo 119 della Costituzione, le economie derivanti dal minore esborso annuale in linea capitale, conseguente alla rinegoziazione del debito, sono destinate dagli enti locali alla copertura di spese di investimento o alla riduzione del debito in essere. Parte seconda Procedura di adesione e perfezionamento Procedura di adesione alle proposte di rinegoziazione dei Prestiti Originari, perfezionamento dei contratti, limitazioni e adempimenti successivi. 1. Procedura di adesione La procedura di adesione si articola in tre fasi distinte: 1) scelta delle condizioni; 2) domanda di adesione; 3) perfezionamento del contratto. 1.1 Scelta delle condizioni La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, nel periodo compreso tra il 7 novembre 2014 ed il 26 novembre 2014 (di seguito «Periodo di Adesione»), l'elenco dei Prestiti Originari e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all'operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito applicativo informatico di gestione (di seguito «Applicativo»). Durante il Periodo di Adesione, dal 7 novembre 2014 alle ore 23:59 del 26 novembre 2014, il soggetto abilitato a rappresentare l'Ente puo' accedere all'Applicativo mediante le credenziali utilizzate per l'accesso al Portale Enti Locali e PA1 , dichiarare la posizione dell'Ente in merito al rispetto del limite di cui al successivo paragrafo 2, punto a), ed effettuare le azioni sotto elencate: 1. selezionare i Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare; 2. indicare la scadenza prescelta per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati; 3. prendere visione delle condizioni applicate dalla CDP per la rinegoziazione dei Prestiti Originari al momento vigenti; 4. confermare di voler accettare e fissare tali condizioni; 5. stampare la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione (codice 02/22.00/001.00) e l'allegato elenco dei Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare (di seguito «Elenco Prestiti»), in cui sara' data indicazione della somma delle quote capitali dei prestiti rinegoziati, anche al fine della determinazione dell'ammontare della rata in scadenza al 31 dicembre 2014, che l'Ente comunichera' al proprio tesoriere in caso di perfezionamento dell'operazione; il contratto di rinegoziazione e l'elenco prestiti potranno essere stampati fino al 2 dicembre 2014. 1.2 Domanda di adesione L'Ente che intenda aderire alla rinegoziazione deve far pervenire alla CDP, entro il 2 dicembre 2014, la seguente documentazione, in originale: proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei Prestiti Originari (codice 02/22.00/001.00), in duplice originale, debitamente sottoscritta e timbrata in ogni pagina, ciascuna corredata dall'Elenco Prestiti generato dall'Applicativo, debitamente sottoscritto e timbrato in ogni pagina, nel quale, in base alle condizioni e alle scadenze prescelte, sono indicati i Prestiti Originari da rinegoziare; delegazione di pagamento relativa a ciascun Prestito Rinegoziato, generata dall'Applicativo, completa della relata di notifica al tesoriere dell'Ente e debitamente firmata dal messo notificatore; determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo e' disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di Consiglio² che approva l'operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge. La citata determinazione dovra' essere munita dei pareri di regolarita' tecnica e contabile di cui all'art. 147-bis del T.U.E.L. nonche' del visto di regolarita' contabile di cui all'art. 151 del T.U.E.L.; modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore, completo di copia del documento d'identita' del medesimo, in corso di validita'. La suddetta documentazione deve essere trasmessa alla CDP in originale, a mezzo corriere, posta o consegna a mano, all'indirizzo: Cassa depositi e prestiti societa' per azioni - Area Enti Pubblici - via Goito n. 4 - 00185 Roma, specificando: Rinegoziazione enti locali 2014. Ai fini del rispetto del termine del 2 dicembre 2014, fa fede la data di ricezione della documentazione da parte della CDP. Gli orari per la consegna della documentazione sono indicati nel sito internet della CDP. 1.3 Perfezionamento del contratto La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione - valide ed accompagnate dalla documentazione completa ed idonea, comprensiva delle delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato - ricevute dalla CDP medesima entro il 2 dicembre 2014. La trasmissione da parte della CDP all'Ente della proposta contrattuale sottoscritta per accettazione, mediante telefax, entro il 15 dicembre 2014, sancisce il perfezionamento del Contratto relativo ai Prestiti Rinegoziati; successivamente, verra' trasmesso dalla CDP all'Ente il contratto di rinegoziazione in originale. 2. Limitazioni La rinegoziazione dei Prestiti Originari e' soggetta alle seguenti limitazioni: a) la posizione debitoria dell'Ente deve rispettare il limite stabilito dall'art. 204, comma 1, del T.U.E.L. e successive modifiche ovvero il limite di indebitamento previsto dalla legge della Regione a statuto speciale o dalla legge della Provincia autonoma nel cui territorio l'Ente e' situato; b) contestualmente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, le eventuali domande di rimborso anticipato, riduzione e variazione di ente pagatore concernenti i Prestiti Originari si intenderanno automaticamente revocate da parte dell'Ente e, pertanto, resteranno prive di qualsiasi effetto; eventuali richieste di diverso utilizzo dei Prestiti Originari pervenute dopo il 1° luglio 2014, ove accettate, avranno effetto sui corrispondenti Prestiti Rinegoziati; c) la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze e di modificare talune condizioni e opzioni offerte per la rinegoziazione indicate nella presente Circolare in relazione all'andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione. ______ 1) Ove le credenziali di accesso non siano gia' disponibili, gli Enti potranno inoltrare una specifica richiesta utilizzando i canali disponibili nel sito della CDP. 2) O altro provvedimento equivalente. Per le Amministrazioni provinciali la delibera deve essere assunta dall'organo competente anche ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 56/2014. L'amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti S.p.a. Giovanni Gorno Tempini TC14AAB13409