CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.136 del 18-11-2014)

Rinegoziazione dei prestiti ordinari della Cassa depositi e  prestiti
  societa' per azioni, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge  27
  ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla  legge  20
  dicembre 1995, n. 539 - Circolare n. 1281. 

  Premessa la Cassa depositi  e  prestiti  societa'  per  azioni  (di
seguito  «CDP»)  si  rende  disponibile   alla   rinegoziazione   dei
finanziamenti  concessi  a  province   e   comuni,   attualmente   in
ammortamento a tasso d'interesse fisso, alle condizioni, nei  termini
e con le modalita' di seguito indicate. 
 
                             Parte prima 
 
 
                    Caratteristiche dei prestiti 
 
1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili 
  I prestiti che possono essere  rinegoziati  (di  seguito  «Prestiti
Originari»)   sono   connotati   dalle   seguenti    e    contestuali
caratteristiche: 
  a) prestiti ordinari intestati a  province  e  comuni  (di  seguito
«Enti»), ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai sensi del  decreto  5  dicembre  2003,  adottato  in
attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269; 
  b) coincidenza tra soggetto pagatore e  soggetto  mutuatario  (sono
esclusi i prestiti con piu' di un pagatore); 
  c) in ammortamento a tasso fisso al 1° luglio 2014; 
  d) scadenza del piano di  ammortamento  vigente  successiva  al  31
dicembre 2018; 
    e) residuo debito da  ammortizzare  al  1°  luglio  2014  pari  o
superiore a € 10.000,00. 
  Non  possono  comunque  essere  rinegoziati  i  finanziamenti   che
presentino una delle seguenti caratteristiche: 
  I. oggetto di precedenti programmi di rimodulazione attivati  dalla
CDP a seguito della trasformazione in societa' per azioni, nonche' di
quello ex D.M. 20 giugno 2003; 
  II. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; 
  III. intestati ad enti commissariati per inquinamento mafioso privi
degli organi elettivi ricostituiti; 
  IV.  intestati  ad  enti  morosi  o  in  condizione   di   dissesto
finanziario,  che  non  abbiano  approvato  l'ipotesi   di   bilancio
stabilmente  riequilibrato  di  cui  all'articolo  261  del   decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (di seguito «T.U.E.L.»); 
  V. concessi in base a leggi speciali. 
2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati 
  Gli Enti beneficiari  di  prestiti  con  le  caratteristiche  sopra
elencate possono accedere alla  rinegoziazione  delle  condizioni  di
rimborso del finanziamento. 
  Per i prestiti oggetto  di  rinegoziazione  (di  seguito  «Prestiti
Rinegoziati»), la rata in scadenza  al  31  dicembre  2014  sara'  di
importo  pari  alla  sola  quota  interessi  prevista  dal  piano  di
ammortamento attualmente vigente; non verra',  pertanto,  corrisposta
la relativa quota capitale e si procedera' alla rinegoziazione  delle
condizioni di rimborso del debito residuo rilevato al 1° luglio 2014. 
  I Prestiti Rinegoziati avranno le seguenti caratteristiche: 
    scadenza a scelta dell'Ente al 31 dicembre degli anni 2024, 2029,
2034, 2039 e al 30 giugno 2044; 
    tasso  di  interesse  fisso,  determinato  per  ciascun  Prestito
Rinegoziato  in  funzione  della  scadenza  prescelta  e  secondo  il
principio dell'equivalenza finanziaria, sulla base  delle  condizioni
di mercato vigenti al momento dell'adesione e della curva  dei  tassi
settimanali della CDP per i  prestiti  ordinari  concessi  agli  enti
locali; 
    rate semestrali, la prima delle quali in scadenza al 31  dicembre
2014, pari alla  sola  quota  interessi  del  piano  di  ammortamento
attualmente vigente. Le successive rate,  a  partire  dal  30  giugno
2015, in scadenza al 30 giugno  ed  al  31  dicembre  di  ogni  anno,
saranno di importo costante, comprensive di quota  capitale  e  quota
interessi; 
    garanzia costituita da delegazione di  pagamento  irrevocabile  e
pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del
bilancio annuale, ex art. 206 del T.U.E.L.; 
    clausole  di  rimborso  anticipato   volontario   dei   prestiti,
interessi  di  mora  e  risoluzione  adeguate  a  quelle  attualmente
adottate nei contratti  dei  prestiti  ordinari  concessi  agli  enti
locali. 
  I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non  espressamente
modificato con  il  contratto  di  rinegoziazione,  continueranno  ad
essere regolati: 
  dal  decreto  del  Ministro  del  tesoro  del  bilancio   e   della
programmazione  economica   del   7   gennaio   1998   e   successive
modificazioni  e  dalle  relative  circolari  recanti  le  istruzioni
generali per l'accesso al credito della CDP, se i  relativi  Prestiti
Originari sono stati concessi precedentemente al 27 gennaio 2005; 
  dagli originari contratti  di  prestito,  se  i  relativi  Prestiti
Originari sono stati concessi a partire dal 27 gennaio 2005. 
  Si precisa che per i prestiti oggetto di differimento del pagamento
delle rate a seguito di eventi sismici nelle Regioni Emilia  Romagna,
Veneto, Lombardia e Abruzzo si  procedera'  alla  rinegoziazione  del
debito residuo comprensivo delle quote capitali  relative  alle  rate
non pagate nei semestri precedenti. Per  i  prestiti  intestati  agli
enti interessati dagli eventi sismici nelle Regioni  Emilia  Romagna,
Veneto e Lombardia, per i  quali  e'  ad  oggi  prevista  la  mancata
corresponsione della rata al 31 dicembre 2014, in  caso  di  adesione
alla rinegoziazione e' dovuto  -  in  analogia  agli  altri  prestiti
rinegoziati - il pagamento della quota interessi al 31 dicembre 2014. 
  In base ai principi recati dall'articolo 119 della Costituzione, le
economie derivanti dal minore  esborso  annuale  in  linea  capitale,
conseguente alla rinegoziazione del debito, sono destinate dagli enti
locali alla copertura di spese di investimento o alla  riduzione  del
debito in essere. 
 
                            Parte seconda 
 
 
               Procedura di adesione e perfezionamento 
 
  Procedura di adesione alle proposte di rinegoziazione dei  Prestiti
Originari, perfezionamento dei contratti, limitazioni  e  adempimenti
successivi. 
1. Procedura di adesione 
  La procedura di adesione si articola in tre fasi distinte: 
  1) scelta delle condizioni; 
  2) domanda di adesione; 
  3) perfezionamento del contratto. 
1.1 Scelta delle condizioni 
  La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, nel  periodo  compreso
tra il 7 novembre 2014 ed il 26 novembre 2014 (di seguito «Periodo di
Adesione»),  l'elenco  dei  Prestiti  Originari  e  rende   note   le
condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata
all'operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un  apposito
applicativo informatico di gestione (di seguito «Applicativo»). 
  Durante il Periodo di Adesione, dal 7 novembre 2014 alle ore  23:59
del 26 novembre 2014, il soggetto abilitato  a  rappresentare  l'Ente
puo' accedere all'Applicativo mediante le credenziali utilizzate  per
l'accesso al Portale Enti Locali e  PA1  ,  dichiarare  la  posizione
dell'Ente in merito al rispetto  del  limite  di  cui  al  successivo
paragrafo 2, punto a), ed effettuare le azioni sotto elencate: 
  1. selezionare i Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare; 
  2.  indicare  la  scadenza  prescelta  per  ciascuno  dei  Prestiti
Rinegoziati; 
  3. prendere visione delle condizioni applicate  dalla  CDP  per  la
rinegoziazione dei Prestiti Originari al momento vigenti; 
  4. confermare di voler accettare e fissare tali condizioni; 
  5. stampare la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione
(codice 02/22.00/001.00) e l'allegato elenco dei  Prestiti  Originari
che l'Ente intende rinegoziare (di seguito «Elenco Prestiti»), in cui
sara' data indicazione della somma delle quote capitali dei  prestiti
rinegoziati, anche al fine della determinazione dell'ammontare  della
rata in scadenza al 31 dicembre  2014,  che  l'Ente  comunichera'  al
proprio tesoriere in  caso  di  perfezionamento  dell'operazione;  il
contratto di  rinegoziazione  e  l'elenco  prestiti  potranno  essere
stampati fino al 2 dicembre 2014. 
1.2 Domanda di adesione 
  L'Ente che intenda aderire alla rinegoziazione deve  far  pervenire
alla CDP, entro il 2 dicembre 2014, la  seguente  documentazione,  in
originale: 
    proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei Prestiti
Originari (codice 02/22.00/001.00), in duplice originale, debitamente
sottoscritta  e  timbrata  in   ogni   pagina,   ciascuna   corredata
dall'Elenco   Prestiti   generato    dall'Applicativo,    debitamente
sottoscritto e timbrato in ogni  pagina,  nel  quale,  in  base  alle
condizioni e  alle  scadenze  prescelte,  sono  indicati  i  Prestiti
Originari da rinegoziare; 
    delegazione di pagamento relativa a ciascun Prestito Rinegoziato,
generata dall'Applicativo,  completa  della  relata  di  notifica  al
tesoriere dell'Ente e debitamente firmata dal messo notificatore; 
    determinazione a contrattare (il cui  schema  esemplificativo  e'
disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere indicati gli
estremi della delibera di  Consiglio²  che  approva  l'operazione  di
rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti  di  legge.  La  citata
determinazione dovra' essere munita dei pareri di regolarita' tecnica
e contabile di cui all'art. 147-bis del T.U.E.L. nonche' del visto di
regolarita' contabile di cui all'art. 151 del T.U.E.L.; 
    modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore,
completo di copia del documento d'identita' del medesimo, in corso di
validita'. 
  La suddetta  documentazione  deve  essere  trasmessa  alla  CDP  in
originale, a mezzo corriere, posta o consegna a mano, all'indirizzo: 
    Cassa  depositi  e  prestiti  societa'  per  azioni -  Area  Enti
Pubblici - via Goito n. 4 - 00185 Roma, specificando:  Rinegoziazione
enti locali 2014. 
  Ai fini del rispetto del termine del 2 dicembre 2014,  fa  fede  la
data di ricezione della documentazione da parte della CDP. Gli  orari
per la consegna della documentazione sono indicati nel sito  internet
della CDP. 
1.3 Perfezionamento del contratto 
  La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali  irrevocabili
di rinegoziazione  -  valide  ed  accompagnate  dalla  documentazione
completa  ed  idonea,  comprensiva  delle  delegazioni  di  pagamento
relative a ciascun Prestito Rinegoziato - ricevute dalla CDP medesima
entro il 2 dicembre 2014. La trasmissione da parte della CDP all'Ente
della proposta contrattuale sottoscritta per  accettazione,  mediante
telefax, entro il 15 dicembre 2014, sancisce il  perfezionamento  del
Contratto relativo ai Prestiti Rinegoziati;  successivamente,  verra'
trasmesso dalla  CDP  all'Ente  il  contratto  di  rinegoziazione  in
originale. 
2. Limitazioni 
  La rinegoziazione dei Prestiti Originari e' soggetta alle  seguenti
limitazioni: 
  a) la posizione  debitoria  dell'Ente  deve  rispettare  il  limite
stabilito dall'art. 204, comma 1, del T.U.E.L. e successive modifiche
ovvero il limite di indebitamento previsto dalla legge della  Regione
a statuto speciale o dalla legge della  Provincia  autonoma  nel  cui
territorio l'Ente e' situato; 
  b)   contestualmente   al   perfezionamento   del   contratto    di
rinegoziazione,  le  eventuali  domande   di   rimborso   anticipato,
riduzione e  variazione  di  ente  pagatore  concernenti  i  Prestiti
Originari si intenderanno automaticamente revocate da parte dell'Ente
e,  pertanto,  resteranno  prive  di  qualsiasi  effetto;   eventuali
richieste di diverso utilizzo dei Prestiti Originari  pervenute  dopo
il 1° luglio 2014, ove accettate, avranno effetto sui  corrispondenti
Prestiti Rinegoziati; 
    c) la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze e di
modificare talune condizioni e opzioni offerte per la  rinegoziazione
indicate nella presente Circolare in  relazione  all'andamento  delle
condizioni dei mercati monetari e finanziari durante  il  Periodo  di
Adesione. 
______ 
  1) Ove le credenziali di accesso non siano  gia'  disponibili,  gli
Enti potranno inoltrare una specifica richiesta utilizzando i  canali
disponibili nel sito della CDP. 
  2)  O  altro  provvedimento  equivalente.  Per  le  Amministrazioni
provinciali la delibera deve essere  assunta  dall'organo  competente
anche ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 56/2014. 

  L'amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti S.p.a. 
                       Giovanni Gorno Tempini 

 
TC14AAB13409
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