TAR LAZIO - ROMA
Sez. II

(GU Parte Seconda n.18 del 11-2-2014)

 
       Notifica per pubblici proclami - Ricorso rg. 9381/2013 
 

  Con ricorso RG. 9381/2013 la dott.ssa  Dolores  Tomei  ha  proposto
gravame contro Roma Capitale e nei confronti  di  Del  Buono  Giulio,
Vannata  Roberto  e  Carboni  Francesca  per  l'annullamento,  previa
sospensiva: della determinazione dirigenziale n. 2189 del 9 settembre
2013 recante l'approvazione della graduatoria  finale  relativa  alla
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami,  indetta  da  Roma
Capitale per il conferimento di n. 14 posti nel profilo professionale
di Curatore Archeologo -  Categoria  D  (posiziona  economica  D1)  -
Famiglia Cultura, Turismo e Sport; per quanto occorrer possa: i)  del
bando di indizione della  suddetta  procedura  concorsuale;  ii)  del
Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi  presso
il Comune di Roma di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 424
del 22 dicembre 2009 e s.m.i.; di ogni atto presupposto,  connesso  e
consequenziale.  Motivi   di   impugnazione:   violazione   e   falsa
applicazione degli artt. 7, comma 3 e 8,  comma  4  del  decreto  del
presidente della Repubblica n. 487/94; violazione degli artt. 35 e 70
del decreto legislativo n. 165/2001; violazione degli artt. 3, 5, 6 e
7 del bando di concorso; violazione e falsa applicazione dell'art. 19
del Regolamento di disciplina in materia  di  accesso  agli  impieghi
presso il Comune di Roma per il personale non dirigente;  eccesso  di
potere  per  sviamento,  difetto   di   istruttoria,   irrazionalita'
manifesta, travisamento  dei  fatti;  mancanza  dei  presupposti.  In
particolare  la  ricorrente  ha  denunciato  l'illegittimita'   della
procedura  concorsuale  per   aver   l'amministrazione   erroneamente
applicato, nella redazione della graduatoria di merito,  il  criterio
della somma aritmetica dei singoli punteggi ottenuti nelle due  prove
scritte  con  quello  relativo  alla  prova  orale  ed  al  punteggio
conseguito per i titoli,  anziche'  utilizzare  il  diverso  criterio
della somma della media dei punteggi conseguiti nelle  singole  prove
scritte con il punteggio conseguito nella prova orale e per i titoli,
previsto dal combinato disposto degli artt. 7, comma 3 e 8,  comma  4
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94.  Nel  medesimo
giudizio ha proposto ricorso incidentale Roberto Vannata,  censurando
la graduatoria definitiva in quanto, a suo  dire,  determinata  sulla
base di una errata ripartizione dei punteggi previsti per titoli. Con
ordinanza  presidenziale  n.  890/14,  la  dott.ssa  Tomei  e'  stata
autorizzata ad avvalersi della notifica per pubblici proclami al fine
di procedere all'integrazione del contraddittorio nei  confronti  dei
seguenti  controinteressati:  Franco  Marianna,   Gobbi   Alessandra,
D'Ambrosio Ersilia, Cappa Francesca Romana, Quadrino Daniela Assunta,
Giovanetti Giulia, Falcone  Annalisa,  Giovino  Fiora,  Traini  Lino,
Forlano Gaia, Morlando Massimo, Mercuri  Luca,  Maffioli  Elisabetta,
Caracciolo Elena. 
    Roma, 6 febbraio 2014 

                         Avv. Greta Morelli 

 
TC14ABA1555
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