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Errata corrige
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Atto di citazione Atto di citazione nell'interesse del sig. Spinelli Giuseppe (codice fiscale: SPN GPP 35A16 A818J), nato a Besana Brianza il 16 gennaio 1935 e residente in 20842 Besana in Brianza alla via Rivabella n. 35, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dagli avv.ti Marco Cantu' (codice fiscale: CNT MRC 70T14 E063J) del Foro di Monza e Maddalena Colombo (codice fiscale: CLM MDL 67L62 B729M), presso il cui studio in 20844 Triuggio (MB), alla via A. De Gasperi n. 16 e' elettivamente domiciliato (ai sensi e per gli effetti del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 e della legge 14 maggio 2005 n. 80 si dichiara che le comunicazioni al ricorrente potranno essere effettuate anche al fax n. 0362/94.30.15 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata maddalena.colombo@monza.pecavvocati.it). Premesso: 1. Che il sig. Spinelli, classe 1935, agricoltore da sempre e titolare dell'omonima azienda agricola (cfr. visura CCIAA doc. 1), coltiva da tempo immemore numerosi terreni agricoli; 2. Che in particolare coltiva anche i mappali prospicienti la via Rivabella in frazione Villaraverio di Besana Brianza - Mb - (ove al n. civico 35 ha sede la citata azienda agricola) come appresso identificati nel Catasto Terreni di detto comune: foglio 33 - particella n. 512 (are 65, ca 60 reddito dominicale € 40,66); foglio 33 - particella n. 13 (are 7, ca 10 reddito dominicale € 2,75); e foglio 33 - particella n. 68 (are 35, ca 70 reddito dominicale € 17,52) dal 1972 di proprieta' del sig. Villa Enrico (codice fiscale: VLL NRC 38M23 B729B) come da ispezioni catastali quivi allegate(cfr. doc. 2 e doc. 3). 3. Che, il possesso uti dominus dell'odierno attore dei mappali in parola (fatti oggetto delle presente domanda di accertamento di intervenuta loro usucapione), ebbe inizio alla fine degli anni '70 allorquando il sig. Villa, pur rimanendone "sulla carta" proprietario, si spoglio' di fatto del relativo titolo disinteressandosi del tutto dei fondi e lasciandoli nella piena e totale disponibilita' del sig. Spinelli il quale, in considerazione della sopracitata condotta, vi si era pubblicamente introdotto per coltivarli insieme agli altri terreni di sua proprieta' ad essi confinanti; 4. Che il Sig. Villa decedeva in data 9 luglio 1990 (cfr. doc. 4) e che gli unici eredi legittimi noti all'attore ed identificati nelle persone della moglie Pelluccani Amalia Maria (cfr. doc. 5 stato di famiglia Villa Enrico), dei fratelli Villa Alessandro, Villa Antonio (peraltro deceduto il 18 luglio 2007) nonche' dell'unico nipote figlio di quest'ultimo Villa Diego (cfr. doc. 6 stato di famiglia storico, doc. 7 stato di famiglia Villa Alessandro e doc. 8 stato di famiglia Villa Antonio) rinunciavano tutti espressamente all'eredita' lasciata dal de cuius. 5 Che in particolare la sig.ra Pelluccani rinunciava avanti il Cancelliere della Pretura Circondariale di Monza in data 9 novembre 1990 (doc. 9) ed i sig.ri Villa avanti il Notai dott.ssa Bettaglio in data 3 dicembre 1990 (doc.10); 6. Che inoltre il possesso pubblico e non occulto dei terreni per cui e' causa da parte dell'odierno attore, iniziato in vita del Sig. Villa e continuata anche dopo la sua morte protraendosi sino ad oggi, si e' sempre concretizzato non solo nella materiale pressoche' quotidiana occupazione dei fondi del de cuius ai fini della coltivazione di granoturco, orzo e patate (le cui fasi di aratura, semina e raccolta sono da sempre svolte esclusivamente dal solo Sig. Spinelli) ma anche nella loro gestione ut res proprias palesatasi con segni visibili quali la piantumazione di alcuni alberi e la realizzazione di ogni altra opera necessaria al miglioramento di terreni; 7. Che in ulteriore aggiunta, alla consapevolezza da parte dell'attore che trattavasi di terreni di fatto abbandonati e cioe' in buona sostanza "di nessuno" (attesa la condotta del Sig. Villa in vita e l'intervenuta rinuncia alla eredita' dallo stesso lasciata da parte degli unici parenti noti), si accompagno' l'intenzione dello stesso di comportarsi come proprietario esclusivo facendo altresi' in modo che i terzi lo considerassero (e lo considerino tuttora) come l'effettivo titolare; 8. Che il succitato fermo intento del sig. Spinelli di esercitare la propria piena signoria su detti terreni non e' mai venuto meno anche in considerazione del fatto che nessun soggetto terzo, dalla fine degli anni '70 ad oggi ha mai compiuto alcun atto che potesse configurare una qualsivoglia manifestazione del relativo diritto di proprieta' sui mappali de quibus, ne' il possesso da parte dell'odierno attore e' mai stato interrotto ne' impedito da chicchessia; 9. Che in definitiva alla continuita' nel possesso da parte del Sig. Spinelli dei mappali in parola dalla fine degli anni '70 ad oggi e, quindi, al potere di fatto da quest'ultimo esercitato su tali aree occupate per un periodo ben ultraventennale, e' corrisposto un innegabile animus possidendi uti dominus che si e' peraltro manifestato attraverso atti idonei a palesare pubblicamente una indiscussa e piena signoria sui citati immobili, atti del tutto contrastanti ed incompatibili con qualsiasi eventuale - ma sin d'ora denegato - possesso altrui; 10. che, per quanto sopra espresso, il Sig. Spinelli ha indiscutibilmente usucapito, ipso iure, ex art. 1158 C.C., l'esclusivo diritto di proprieta' dei fondi identificati nel Catasto Terreni del Comune di Besana Brianza fg. 33 ai mappali n. 512, 68 e 13 essendosi verificati per l'attore tutti i presupposti richiesti dal legislatore e cioe' il possesso (quale proprietario) continuato per oltre quarant'anni dei mappali per cui e' causa; 11. che, per tale motivo e' intenzione dell'attore ottenere l'emissione di una sentenza con la quale gli venga riconosciuto l'acquisto per intervenuta usucapione della piena, integrale ed esclusiva proprieta' dei predetti fondi; 12. che attesa la estrema difficolta' di individuare la controparte, ovverosia di risalire all'identita' di eventuali parenti prossimi quali eredi legittimi ai sensi art. 572 C.C., il tentativo (all'epoca obbligatorio) da esperirsi ai fini della mediazione avanti l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Monza non ha potuto effettuarsi (cfr. doc. 11). Tutto cio' premesso, il signor Spinelli Giuseppe come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, Cita gli eredi del sig. Villa Enrico (codice fiscale: VLL NRC 38M23 B729B), nato a Carate Brianza (MB) il 23 agosto 1938 e deceduto ad Atri (TE) il 9 luglio 1990 e chiunque abbia interesse a contraddire, a comparire avanti il Tribunale di Monza, all'udienza del giorno 16 ottobre 2014 ore 9,30 ss, Giudice a designarsi ex art. 168-bis c.p.c., con invito a costituirsi in cancelleria nel termine di 20/venti giorni prima dell'udienza ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implichera' le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, non comparendo, si procedera' in loro legittima dichiarata contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti Conclusioni: voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis rejectis, cosi' giudicare: Principalmente e nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione, ex art. 1158 C.C., da parte dell'attore, dei fondi identificati al Catasto Terreni del Comune di Besana Brianza (Mb)al fg. 33, mapp. 512, fg. 33 mapp. 68 e fg. 33 mapp.13 e, per l'effetto, emettere sentenza di accertamento di intervenuto acquisto della proprieta' piena, integrale ed esclusiva dei suddetti fondi identificati al Catasto Terreni del Comune di Besana Brianza (Mb)al fg. 33 mapp. 512, fg. 33 mapp. 68 e fg. 33 mapp.13 in favore del Sig. Spinelli Giuseppe (codice fiscale: SPN GPP 35A16 A818J). Con ordine al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla immediata trascrizione dell'emananda sentenza, esonerandolo da ogni conseguente responsabilita'. Con ogni piu' opportuna declaratoria del caso. In ogni caso: con vittoria di spese e spettanze di causa, oltre agli oneri fiscali come per legge ed al rimborso delle anticipazioni. In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui fatti di cui in premessa meglio articolandi in singoli capitoli di prova ed espunti giudizi e valutazioni, indicando sin d'ora quali testi i sig.ri Sala Enrico, residente in via A. de Gasperi n. 22 Besana Brianza, Sironi Mario , residente in Villa Raverio Cascina Osculati e Sironi Alberto, residente in Villa Raverio, Cascina Osculati con riserva di indicarne altri e di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare nei concedendi termini di cui all'art. 183, VI comma cpc. Si dichiara ai sensi dell'art. 9, comma V, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modifiche (decreto legislativo n. 28 dell'11 marzo 2002) che il valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 15 c.p c e' di € 12.186,00. Nei termini di legge si depositera' il fascicolo contenente, oltre all'originale notificato del presente atto con la procura a margine, i seguenti documenti: 1)Visura CCIAA azienda agricola Spinelli Giuseppe; 2) visura catastale proprieta' sig. Villa Enrico; 3) estratto di mappa mapp. 512. 13,68 fg 33; 4) certificato di morte sig. Villa Enrico; 5) certificato stato di famiglia sig. Villa Enrico; 6) certificato stato di famiglia storico sig. Villa Enrico; 7) certificato stato di famiglia sig. Villa Alessandro; 8) certificato stato di famiglia sig. Villa Antonio; 9) dichiarazione di rinuncia all'eredita' sig.ra Pelluccani Amalia; 10) dichiarazione di rinuncia all'eredita' Villa Alessandro, Villa Antonio e Villa Diego (rogante Notaio dott.ssa Bettaglio - Seregno); 11) domanda mediazione avanti l'organismo di conciliazione Ordine avvocati Monza n. 390/11 e successiva istanza di archiviazione. Triuggio, 21 febbraio 2013 avv. Maddalena Colombo avv. Marco Cantu' TC14ABA3920