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Protocollo: n. 3418/12-02-2014 Proroga termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pistoia, Vista la nota prot. n. 0145698/14 del 10 febbraio 2014 della Sede di Firenze della Banca d'Italia con la quale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, viene chiesta la proroga dei termini legali e convenzionali in relazione all'irregolare funzionamento, delle seguente Filiale di Olmi della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, verificatosi il 31 gennaio 2014 a causa di uno sciopero del personale indetto dalle OO.SS. Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 che ha stabilito, come forma di pubblicita' del presente provvedimento, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Viste le circolari prot. M/3311 del 27 febbraio 2001 e prot. M/3311 del 24 aprile 2001 del Ministero dell'interno, Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli Affari del personale; Decreta: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e' riconosciuto come determinato da eventi eccezionali, l'irregolare funzionamento, verificatosi il 31 gennaio 2014 , dell'agenzia indicata in premessa, della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia. La Sede di Firenze della Banca d'Italia e' incaricata dell'esecuzione del presente decreto che, a cura di questa Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, e' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pistoia, 12 febbraio 2014 Il prefetto Lubatti TC14ABP2299 (Gratuito)