PREFETTURA DI MILANO

(GU Parte Seconda n.30 del 11-3-2014)

Protocollo: fasc. n. 2013-049636/16.5 Gab
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Milano, 
  Premesso che a causa di uno sciopero proclamato dalle OO.SS. per le
prime quattro ore di lavoro del  15  novembre  2013,  non  ha  potuto
funzionare regolarmente  la  filiale  della  Biverbanca  -  Cassa  di
Risparmio di Biella e Vercelli, sita in Milano in via Manzoni n.  12,
determinando con cio' l'impossibilita',  da  parte  dell'istituto  di
credito, di rispettare i termini di scadenza legali e convenzionali; 
  Vista la richiesta di proroga dei termini  legali  e  convenzionali
formulata dalla Banca d'Italia  -  Sede  di  Milano  -  con  nota  n.
1178384/13 del 18 dicembre 2013; 
  Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come  causato
da eventi eccezionali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15
gennaio 1948, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  il mancato funzionamento della dipendenza della Biverbanca -  Cassa
di  risparmio  di  Biella  e  Vercelli  indicata   in   premessa   e'
riconosciuto come causato da eventi eccezionali. 
  La durata dell'evento e' limitata alla  giornata  del  15  novembre
2013. 
    Milano, 29 gennaio 2014 

              p. il prefetto - Il vice prefetto vicario 
                               Priolo 

 
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