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Protocollo: n. 0012053 del 18/03/2014 Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pescara; Vista la nota n. 1074341/13 del 20 novembre 2013, con la quale la Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca Popolare di Puglia e Basilicata per la filiale di Pescara, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli dell'anzidetta dipendenza della Banca Popolare di Puglia e Basilicata e' stato determinato dallo sciopero generale nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali, per l'intera giornata del 31 ottobre 2013; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: I termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Li', 18 marzo 2014 Il prefetto D'Antuono TC14ABP4776 (Gratuito)