PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.59 del 20-5-2014)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Pescara, 
  Vista la nota n. 0443202/14 del 28 aprile 2014,  con  la  quale  la
Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su  conforme  istanza
della Banca delle Marche S.p.a. per le filiali di: Pescara;  Pescara,
Agenzia n.2; Montesilvano (PE) e Spoltore  (PE),  l'applicazione  del
decreto  legislativo  del  15  gennaio  1948,  n.1,  concernente   la
sospensione dei termini legali e convenzionali  scadenti  durante  il
periodo di interruzione delle operazioni bancarie  in  dipendenza  di
eventi eccezionali; 
  Atteso  che  l'irregolare  funzionamento  degli   sportelli   delle
anzidette  dipendenze  della  Banca  delle  Marche  S.p.a.  e'  stato
determinato  dall'astensione  dal  lavoro  del  personale   a   causa
dell'assemblea sindacale nell'intero pomeriggio del 17 aprile 2014; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  i termini legali e convenzionali scaduti nei citati  giorni  e  nei
cinque giorni successivi sono prorogati,  a  favore  degli  sportelli
bancari indicati in premessa, di  quindici  giorni  a  decorrere  dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di
Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno  essere  muniti  di
apposita dichiarazione  con  cui,  ai  sensi  dell'art.3  del  citato
decreto legislativo n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della  proroga
accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Li', 30 aprile 2014 

                             Il prefetto 
                              D'Antuono 

 
TC14ABP6441 (Gratuito)
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