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Protocollo: n. 0045578 del 20/12/2013 Proroga dei termini legali o convenzionali Il prefetto della Provincia de l'Aquila, Vista la nota Prot. n. 1106212/13 del 28 novembre 2013 con la quale la Filiale di L'Aquila della Banca d'Italia ha comunicato che l'Istituto di Credito Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha segnalato il mancato regolare funzionamento della seguente dipendenza: Sulmona, Ag. 2, piazza del Carmine n. 2, nella giornata del 15 novembre 2013, a causa dello sciopero regionale indetto dalle Organizzazioni Sindacali, che ha compromesso la regolare operativita' della dipendenza medesima; Considerato che, in relazione a quanto sopra ed allo scopo di tutelare gli interessi dell'Istituto di Credito e dei clienti, la stessa Filiale della Banca d'Italia, ha chiesto l'emissione del decreto di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nella giornata in questione e nei cinque giorni successivi; Ritenuto che nel giorno indicato si sia effettivamente verificato l'evento di carattere eccezionale che giustifica il provvedimento richiesto; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, viene riconosciuto come causato da evento di carattere eccezionale l'irregolare svolgimento dei servizi, nella suddetta giornata, presso la sopra specificata dipendenza dell'Istituto di Credito in premessa indicato. Sono conseguentemente prorogati di quindici giorni i termini legali e convenzionali scaduti nella giornata medesima e nei cinque giorni successivi. Il presente provvedimento e' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'Aquila, 4 dicembre 2013 Il prefetto Alecci TC14ABP651 (Gratuito)