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Errata corrige
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Protocollo: fasc. n. 2013-046682/XII/16.5 Gab. Proroga dei termini legali e convenzionali Il Prefetto della Provincia di Milano, Premesso che nella giornata del 31 ottobre 2013, a causa dell'astensione dal lavoro dovuta allo sciopero del personale di categoria indetto dalle Organizzazioni Sindacali, non hanno potuto funzionare regolarmente le seguenti dipendenze della «Unipol Banca» ubicate nella provincia di Milano, determinando con cio' l'impossibilita', da parte dell'istituto di credito, di rispettare i termini di scadenza legali e convenzionali: Filiale di Milano n. 11: Piazza Wagner, 8; Filiale di Milano n. 49: Via A. Traversi ang. Via Gazzoletti; Filiale di Milano n. 50: Via Mercantini, 4; Filiale di Milano n. 52: Via Binda, 56; Filiale di Milano n. 110: Corso di Porta Romana, 89; Filiale di Milano n. 216: Via Vittor Pisani, 19; Filiale di Milano n. 253: Piazza Missori, 2; Filiale di Cinisello Balsamo n. 220: Viale Rinascita ang. Piazza Costa; Filiale di S. Donato Milanese n. 134: Via dell'Unione Europea, 3/D; Filiale di Senago n. 204: Piazza Matteotti, 13; Filiale di Sesto S. Giovanni n. 222: Via Modena, 53; Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali formulata dalla Banca d'Italia - Sede di Milano - con nota n. 1086496/13 del 22 novembre 2013; Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come causato da eventi eccezionali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: il mancato funzionamento delle dipendenze annesse alla "Unipol Banca", ed indicato nella premessa, e' riconosciuto come causato da eventi eccezionali. La durata dell'evento e' limitata alla giornata del 31 ottobre 2013. Milano, 2 maggio 2014 p. Il prefetto - Il vice prefetto vicario Priolo TC14ABP7051 (Gratuito)