Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Dematerializzazione delle quote
del capitale della Banca d'Italia
Viste le disposizioni di cui al Titolo II del decreto legge 30
novembre 2013, n. 133, convertito con modifiche dalla l. 29 gennaio
2014 n. 5;
Viste le disposizioni di cui al Capo II, Titolo II, Parte III del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
Viste le disposizioni di cui al regolamento recante la disciplina
dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di
garanzia e delle relative societa' di gestione, adottato dalla Banca
d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008;
Visto l'articolo 2355 del codice civile;
Viste le disposizioni di cui allo Statuto della Banca d'Italia,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre
2013;
Considerato che:
a seguito dell'aumento deliberato dall'Assemblea straordinaria
del 23 dicembre 2013, il capitale della Banca d'Italia e' di
7.500.000.000 euro ed e' rappresentato da 300.000 quote nominative di
partecipazione del valore nominale di 25.000 euro ciascuna;
ai sensi dell'articolo 6, comma 6-bis del decreto legge 30
novembre 2013, n. 133, la Banca d'Italia e' autorizzata a procedere
alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio
capitale; il trasferimento delle quote ha luogo, previa verifica del
rispetto dei requisiti di cui al comma 5, lettera d) del citato
articolo, mediante scritturazione sui conti aperti dalla Banca
d'Italia a nome dei partecipanti; si applicano l'articolo 2355, comma
5, del codice civile e, in quanto compatibili con le disposizioni del
medesimo articolo 6, comma 6-bis e dello Statuto della Banca
d'Italia, le disposizioni di cui al Capo II, Titolo II, Parte III del
TUF;
ai sensi dell'articolo 2355, comma 5 del codice civile, il
trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina
della gestione accentrata in regime di dematerializzazione si opera
mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti
degli strumenti finanziari; se le azioni sono nominative, la
scritturazione sul conto equivale alla girata;
ai sensi dell'articolo 83-ter TUF, per ciascuna emissione di
strumenti finanziari soggetti alla disciplina della gestione
accentrata in regime di dematerializzazione deve essere scelta
un'unica societa' di gestione accentrata; l'emittente comunica alla
societa' l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari,
il suo frazionamento e ogni ulteriore caratteristica stabilita dal
regolamento indicato nell'articolo 81, comma 1 TUF; la societa' di
gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome
dell'emittente;
ai sensi dell'articolo 83-quater, commi 3 e 4 TUF, a nome e su
richiesta degli intermediari la societa' di gestione accentrata
accende per ogni intermediario conti destinati a registrare i
movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso;
l'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio,
registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua
pertinenza nonche' il trasferimento, gli atti di esercizio e i
vincoli disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti
distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di
pertinenza dell'intermediario stesso;
ai sensi dell'art. 83-terdecies TUF, la legittimazione al
pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti gli
strumenti finanziari registrati nei conti indicati all'articolo
83-quater, comma 3, e' determinata con riferimento alle evidenze dei
conti relative al termine della giornata contabile individuata
dall'emittente che stabilisce altresi' le modalita' del relativo
pagamento;
il Consiglio superiore della Banca d'Italia
Delibera
l'immissione nella gestione accentrata in regime di
dematerializzazione delle quote di partecipazione al capitale della
Banca d'Italia, con effetto dal 18.1.2016 e con le modalita' di
seguito indicate.
Conferimento del capitale e individuazione della societa' di gestione
accentrata
1. Il capitale della Banca d'Italia, rappresentato da quote
nominative di partecipazione (Quote), e' conferito in un'unica
soluzione in un conto (Conto Emittente) alla stessa intestato presso
Monte Titoli Spa; presso quest'ultima sono accesi distinti conti
terzi per i titolari di Quote (Partecipanti), parimenti intestati
alla Banca d'Italia (Conti Terzi Liquidatori) e nei quali sono
registrate le Quote di ciascun Partecipante risultanti dalle evidenze
del registro dei Partecipanti, di cui all'articolo 4 dello Statuto
della Banca d'Italia, alla data del 2/1/20I6.
2. Presso la Banca d'Italia sono aperti conti intestati a ciascun
Partecipante (Conti Titoli) nei quali sono registrate le Quote di
rispettiva pertinenza. Il rapporto di custodia delle Quote e gli
adempimenti connessi con i trasferimenti delle stesse sono
disciplinati da un apposito contratto di deposito titoli (Contratto).
3. L'apertura del Conto Emittente e dei Conti Terzi Liquidatori
integra un servizio aggiuntivo, ai sensi delle "Condizioni di
servizio" vigenti tra la Banca d'Italia e Monte Titoli Spa per
l'utilizzo di conti gia' in essere.
4. I certificati cartacei rappresentativi delle Quote (Certificati)
cessano di essere validi dalla data di efficacia della
dematerializzazione.
Adempimenti connessi alla dematerializzazione
1. Gli adempimenti connessi alla dematerializzazione, ivi comprese
le modalita' e i termini di restituzione dei Certificati, sono
dettagliati in una comunicazione inviata ai soggetti che, alla data
di pubblicazione della presente delibera, risultino iscritti nel
registro dei Partecipanti.
2. La comunicazione e' resa altresi' disponibile sul sito internet
della Banca d'Italia.
Regime di circolazione delle Quote e gestione dei rapporti con i
Partecipanti
1. Le Quote possono essere cedute in una sede di negoziazione, nel
rispetto della normativa vigente, o "fuori mercato" (Over the Counter
- OTC).
2. I trasferimenti sono regolati nell'ambito del servizio di
liquidazione titoli di Monte Titoli.
3. Gli adempimenti relativi al regolamento delle operazioni di
trasferimento e le connesse modalita' di scambio delle comunicazioni
con la Banca d'Italia sono specificati in una "Guida operativa"
allegata al Contratto.
Esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali dei Partecipanti
1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio
del diritto di voto e' attestata da una comunicazione effettuata
dalla Banca d'Italia, in conformita' alle proprie scritture
contabili; tale legittimazione spetta ai soggetti che risultino
Partecipanti alla data indicata nello Statuto.
2. L'iscrizione nel registro dei Partecipanti non e' condizione di
legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del
diritto di voto.
3. I dividendi sono corrisposti ai soggetti che, alla data indicata
nello Statuto, risultino Partecipanti in conformita' alle scritture
contabili della Banca d'Italia.
Sospensione della cessione delle Quote mediante girata
Nei quindici giorni antecedenti la data prevista per l'efficacia
della dematerializzazione la cessione delle Quote mediante girata
resta sospesa e non possono essere emessi nuovi Certificati.
La presente delibera entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2015
Il governatore
Ignazio Visco
TC15AAB12882