REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

(GU Parte Seconda n.12 del 31-1-2015)

 
Proroga dei termini legali e convenzionali per mancato funzionamento 
 

 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
  Viste le note n. 1248733/14 e n. 1248821/14 del 16 dicembre 2014  e
n. 1266595/14 del 19 dicembre 2014 con le quali la Filiale  di  Aosta
della  Banca  d'Italia  ha  chiesto  di  valutare  l'opportunita'  di
procedere nei confronti degli istituti bancari 
    BIVERBANCA S.p.A. - Agenzia n. 1 di Aosta  e  filiali  di  Aosta,
Courmayeur, Donnas e St-Vincent, 
    UNICREDIT S.p.A. - filiali  di  Aosta  Av.  Conseil  des  Commis,
Pont-Suaz e C.so Padre Lorenzo, e filiali di Morgex,  Courmayeur,  La
Thuile, Verres e Gressoney-St-Jean, 
    UNIPOL BANCA S.p.A. filiale di Aosta - C.so Battaglione Aosta, 
  all'emissione del provvedimento di proroga  dei  termini  legali  e
convenzionali scaduti  il  12  dicembre  2014  o  nei  cinque  giorni
successivi, a  causa  dello  sciopero  indetto  dalle  organizzazioni
sindacali che ha impedito il  regolare  svolgimento  delle  attivita'
delle filiali sopra indicate; 
  Considerato che l'evento, per il suo carattere  di  eccezionalita',
rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del  decreto  legislativo
15 gennaio 1948, n. 1 a norma  del  quale:  "Qualora  le  aziende  di
credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12  marzo  1936,
n. 375 e successive modificazioni, o alcuna delle loro dipendenze non
potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini  legali
o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato  funzionamento
o nei  cinque  giorni  successivi,  ancorche'  relativi  ad  atti  od
operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15  giorni
a favore delle aziende di credito e degli istituti di  cui  sopra,  a
decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico"; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre  1945,  n.
545, e lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' riconosciuto il mancato funzionamento il giorno  12  dicembre
2014 degli istituti bancari BIVERBANCA S.p.A.,  per  quanto  riguarda
l'Agenzia n. 1 di Aosta e le filiali di Aosta, Courmayeur,  Donnas  e
St-Vincent, UNICREDIT S.p.A. relativamente alle filiali di Aosta  Av.
Conseil  des  Commis,  Pont-Snaz  e  C.so  Padre   Lorenzo,   Morgex,
Courmayeur, La Thuile, Verres e  Gressoney-St-Jean,  e  UNIPOL  BANCA
S.p.A. filiale di Aosta in C.so Battaglione Aosta, ai sensi e per gli
effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,  come  causato
da eventi eccezionali. 
  2. I termini legali e convenzionali scaduti il giorno  12  dicembre
2014 o nei cinque giorni successivi, ancorche'  relativi  ad  atti  o
operazioni da compiersi in altra piazza, sono, pertanto, prorogati di
quindici  giorni  in  favore  dell'istituto  bancario   indicato   in
premessa, a decorrere dal giorno di  riapertura  degli  sportelli  al
pubblico. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  a
cura del Servizio Affari di Prefettura della Presidenza della Regione
ed affisso nei locali regionali della Banca stessa. 
    Aosta, 22 gennaio 2015 

Il  presidente  della  regione  nell'esercizio   delle   attribuzioni
                             prefettizie 
                          Augusto Rollandin 

 
TC15ABP1096 (Gratuito)
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