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Proroga dei termini legali e convenzionali IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO Vista la nota prot. n. 6898/15 del 7 gennaio 2015 con la quale la Divisione Vigilanza - Pisa della Sede di Firenze della Banca d'Italia, ha richiesto decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, per la Banca UNICREDIT, la cui Direzione ha segnalato che le filiali di Livorno Cogorano Via Cogorano 3/17, Livorno Scali d'Azeglio Via Scali d'Azeglio 18, Campiglia Marittima Venturina Via indipendenza 251, Rosignano Marittimo Via Aurelia 551 e Piombino Lombroso Via Lombroso 9 non hanno potuto funzionare regolarmente a causa di uno sciopero generale indetto congiuntamente dalle OO.SS. CGIL, CISL e UIL, nel giorno 12 dicembre 2014: Livorno Cogorano Via Cogorano 3/17: chiusura sportello; Livorno Scali d'Azeglio Via Scali d'Azeglio 18: chiusura sportello; Campiglia Marittima Venturina Via Indipendenza 251: chiusura sportello; Rosignano Marittimo Via Aurelia 551: chiusura sportello; Piombino Lombroso Via Lombroso 9: chiusura sportello; Visto l'accordo nazionale 27 febbraio 2001 per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito; Tenuto conto che l'evento rappresentato a sostegno della richiesta di proroga dei termini legali o convenzionali riveste oggettivamente carattere eccezionale; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. l; Decreta: L'evento in premessa indicato ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, riveste il carattere di evento eccezionale e, pertanto, per la Banca UNICREDIT di cui alle filiali di Livorno Cogorano Via Cogorano 3/17, Livorno Scali d'Azeglio Via Scali d'Azeglio 18, Campiglia Marittima Venturina Via Indipendenza 251, Rosignano Marittimo Via Aurelia 551 e Piombino Lombroso Via Lombroso 9 i termini legali e convenzionali, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di giorni 15 a decorrere dal 13 dicembre 2014, data di ripresa del regolare funzionamento delle predette filiali. Il presente decreto viene inviato alla filiale di Firenze della Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Piazza Verdi n. 10, 00198 Roma), il quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 340/2000, con le stesse modalita' e condizioni previste per le inserzioni nel soppresso Foglio Annunzi Legali per le Province. Sara' cura dell'Istituto di credito interessato affiggere il presente decreto nei propri locali. Livorno, 9 gennaio 2015 Il Prefetto Costantino TC15ABP1434 (Gratuito)