PREFETTURA DI BERGAMO

(GU Parte Seconda n.23 del 26-2-2015)

Protocollo: 3337/2015
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

   Il Prefetto della Provincia di Bergamo, 
  Visto l'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, nr. 1; 
  Vista la nota nr. 53841/15 del 19 gennaio  2015  con  la  quale  la
Banca  d'Italia -  sede  di  Milano  ha  trasmesso  a   quest'Ufficio
l'istanza in data 16 dicembre 2014 con cui la  Monte  dei  Paschi  di
Siena S.p.A. - Dipartimento Operativo di Rete di  Milano  ha  chiesto
l'emanazione  del  decreto  di   proroga   dei   termini   legali   e
convenzionali segnalando che nella giornata del 12 dicembre  2014,  a
seguito dello sciopero nazionale, alcune  Filiali  non  hanno  potuto
funzionare regolarmente; 
  Ritenuto che l'eccezionalita' dello sciopero  nazionale  proclamato
dalle organizzazioni sindacali CGIL e UIL  per  la  giornata  del  12
dicembre 2014 costituisca motivo per la proroga dei termini legali  e
convenzionali scaduti durante il predetto giorno; 
 
                              Decreta: 
 
  nella giornata del 12 dicembre 2014 le  filiali  di  Bonate  Sotto,
Pradalunga, Ponteranica e Treviglio della Banca Monte dei  Paschi  di
Siena S.p.A. si  sono  trovate  nell'impossibilita'  di  svolgere  la
normale attivita' e, pertanto, ai sensi del  decreto  legislativo  15
gennaio 1948, n. 1, la circostanza deve ritenersi evento  eccezionale
ai fini della proroga dei  termini  legali  e  convenzionali  scaduti
durante il predetto giorno. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  ai
sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340. 
    Bergamo, 23 gennaio 2015 

                             Il prefetto 
                             Ferrandino 

 
TC15ABP2316 (Gratuito)
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