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Errata corrige
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Proroga termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Fermo, Visto l'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948 n. 1; Vista la richiesta della Banca d'Italia, sede di Ancona, n. 145826/15 dell'11 febbraio 2015 corredata dalla nota con la quale l'azienda di credito sotto specificata ha segnalato il mancato regolare funzionamento per adesione allo sciopero da parte dei lavoratori, proclamato dalle OO.SS., per la giornata del 30 febbraio 2015: Monte dei Paschi di Siena S.p.a., piazza Salimbeni n. 3, Siena, Filiali di: Fermo AG. 2 cod. 5764 via Giacomo Filippo Maria Prosperi n. 19; Fermo AG. 1 cod. 5765 piazza Giacomo Metteotti n. 7/9 Monte Urano cod. 3600 via Concetto Marchesi n. 4 Porto Sant'Elpidio cod. 3604 via Elpidiense n. 11 Porto San Giorgio cod. 5771 via Bruno Buozzi n. 28 Sant'Elpidio A Mare cod. 5773 via Papa Giovanni XXIII n. 31 Pedaso cod. 5777 via Giacomo Leopardi n. 25/27 Considerato che da detta astensione e' stato compromesso il regolare funzionamento dell'Istituto in parola; Ritenuto di poter accogliere tale richiesta; Decreta: Il riconoscimento del mancato funzionamento del sopra citato Istituto di Credito causato da eventi eccezionali, ai sensi di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, nella giornata del 30 gennaio 2015 per gli effetti di tale disposto normativo e' concessa la proroga dei termini legali e convenzionali, con le modalita' previste dal decreto legislativo sopramenzionato. Il presente decreto sara' pubblicato ai sensi dell'art. 31, comma 3, della Legge n. 340/2000 sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana e, a cura degli Istituti di Credito interessati, dovra' essere affisso, per estratto, negli uffici degli stessi e nella filiale interessata. Fermo, 23 gennaio 2015 Il prefetto Pagliuca TC15ABP3107 (Gratuito)