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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Terni, Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1 recante norme per la proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle Aziende di Credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Vista la nota n. 1274632/14 del 22/12/2014 con la quale la Banca D'Italia Filiale di Perugia ha comunicato che la filiale della Banca Popolare dell'Emilia Romagna: Terni Piazza Ridolfi n. 14, non ha potuto funzionare regolarmente nella giornata del 12 dicembre 2014 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente per sciopero generale; Atteso che l'eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato funzionamento dell'istituto di credito sono determinati con decreto prefettizio ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, sopracitato; Ritenuto che la situazione debba considerarsi evento eccezionale che ha determinato il mancato funzionamento del predetto Istituto nella giornata del 12/12/2014; Decreta: ai fini della proroga dei termini legali o convenzionali, la situazione segnalata in premessa e' da considerarsi evento eccezionale che ha determinato il mancato funzionamento della Banca Popolare dell'Emilia Romagna Terni Piazza Ridolfi n. 14, nella giornata del 12 dicembre 2014. Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 modificato dall'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Terni, 23 dicembre 2014 Il vice prefetto vicario Gambassi TC15ABP318 (Gratuito)