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Errata corrige
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Proroga termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Catania, Vista la nota n. 129015/15 del 6 febbraio 2015 con la quale il Direttore della locale sede provinciale della Banca d'Italia ha comunicato che, a causa di uno sciopero del personale addetto, il giorno 30 gennaio 2015, i sotto-indicati sportelli della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. non hanno potuto funzionare regolarmente: Agenzie di Aci Bonaccorsi e Aci San Filippo; Sede di Acireale; Agenzia n. 1 di Acireale; Agenzie di Adrano, Biancavilla, Bronte, Caltagirone; Sede di Catania; Agenzie di Catania nn. 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18 e 19; Agenzie di Giarre, Gravina di Catania, Misterbianco, Paterno', Ramacca, Randazzo, San Giovanni la Punta; Agenzia n. 1 di San Gregorio di Catania; Agenzia di Scordia; Considerato che con la suddetta nota viene chiesta la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel periodo di mancato funzionamento degli sportelli bancari in argomento; Ritenuto che i presupposti di legge consentono di accogliere la sopra citata richiesta; Visto l'art. 2, del D.L. 15 gennaio 1948 n. 1; Decreta: La mancata funzionalita' degli sportelli della predetta agenzia di credito, di cui in premessa, nel giorno sopraindicato e' da ritenersi evento eccezionale ai fini della concessione della proroga dei termini legali e convenzionali prevista dall'art. 2, del D.L. 15 gennaio 1948 n. l con l'osservanza delle modalita' prescritte dai successivi artt. 3 e 4. Il presente decreto verra' pubblicato ai sensi e nelle forme di legge. Li', 10 febbraio 2015 Il prefetto Federico TC15ABP3337 (Gratuito)