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Errata corrige
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Proroga termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0207992/15 del 25 febbraio 2015, con la quale la Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria per la filiale di Montesilvano (Pescara), l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli della anzidetta dipendenza della Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria e' stato determinato da un guasto alle linee telefoniche, nella giornata del 17 febbraio 2015; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: Per le motivazioni indicate in premessa, i termini legali e convenzionali in scadenza alla suddetta data e nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altre piazze, sono prorogati di giorni quindici a favore della Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria filiale di Montesilvano (Pescara), a decorrere dalla data di riapertura dello sportello al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata agenzia di credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Li', 2 marzo 2015 Il prefetto D'Antuono TC15ABP4306 (Gratuito)