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Protocollo: 0000156 Proroga dei termini legali e convenzionali Il Prefetto della provincia di Ferrara; Visto il d.lgs. 15/01/1948, n. 1, riguardante la proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Atteso che la Sede della Banca d'Italia di Bologna, nel comunicare che le filiali della Banca Monte dei Paschi di Siena di Ferrara e provincia sotto elencate, non hanno funzionato regolarmente nella giornata del 12 dicembre 2014, a causa di uno sciopero generale del personale dipendente, chiede l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali, di cui all'art. 2 del d.lgs. citato: 761 Argenta; 768 Cento Ag. 1; 842 Ferrara Ag. 3; 843 Ferrara Ag. 6; 849 Lagosanto; 851 Mesola; 853 Mirabello; 857 Tresigallo; Considerato che la fattispecie in esame rientra tra le ipotesi previste dall'art. 1 del d.lgs. citato; Decreta: Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 15/01/1948, n. 1, l'irregolare funzionamento degli sportelli di cui in premessa, nel giorno suindicato, e' riconosciuto come causato da evento eccezionale, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. in parola e, pertanto, i termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni, a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico. Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed affisso nei locali della Banca d'Italia Filiale di Bologna. Ferrara, 5 gennaio 2015 p. Il prefetto t.a. - Il vice prefetto vicario Torlontano TC15ABP493 (Gratuito)