PREFETTURA DI BERGAMO

(GU Parte Seconda n.53 del 9-5-2015)

Protocollo: n.18613
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il Prefetto della Provincia di Bergamo, 
   Visto l'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Vista la nota n. 389153/15 dell'8 aprile 2015 con la quale la Banca
d'Italia - sede di Milano ha trasmesso a quest'Ufficio le istanze con
cui le seguenti Banche: Banca della Bergamasca,  Credito  Cooperativo
di Brescia, Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Ghisalba,  Banca  di
Credito Cooperativo  di  Pompiano  e  della  Franciacorta,  Banca  di
Credito  Cooperativo  di  Carugate  e  Inzago,   Banca   di   Credito
Cooperativo di Caravaggio hanno chiesto l'emanazione del  decreto  di
proroga dei termini  legali  e  convenzionali  segnalando  che  nelle
giornate del 2 e 3 marzo 2015, a seguito degli scioperi  nazionale  e
regionale del settore  bancario,  alcune  Filiali  non  hanno  potuto
funzionare regolarmente; 
  Vista in particolare la nota in data 4  marzo  2015  del  Direttore
Generale  della  Banca  di  Credito   Cooperativo   di   Pompiano   e
Franciacorta - sede di Pompiano (BS); 
  Ritenuto che l'eccezionalita' dello sciopero  nazionale  proclamato
dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo per la giornata
del  2  marzo  2015  e  dello  sciopero  regionale  proclamato  dalla
Federazione Italiana Banche di Credito  Cooperativo  /Cra  Federcasse
per la giornata del 3 marzo 2015 costituiscano motivo per la  proroga
dei termini  legali  e  convenzionali  scaduti  durante  il  predetto
giorno; 
 
                              Decreta: 
 
nelle giornate del 2 e 3 marzo 2015  le  seguenti  filiali,  site  in
provincia di Bergamo: Telgate  (Via  Colleoni  17h)  ,  Palosco  (Via
Umberto I 78), Calcinate (Via  delle  Betulle  13),  Seriate  (Piazza
Giovanni XXIII), Curno (Largo Vittoria 6),  Bergamo  (Via  don  Luigi
Palazzolo 17), Bonate Sopra (Via Milano 53) e Bergamo  (Via  Casalino
20 angolo via A. Maj 14N)  della  Banca  di  Credito  Cooperativo  di
Pompiano  e  Franciacorta  si  sono  trovate  nell'impossibilita'  di
svolgere la normale attivita'  e,  pertanto,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n.  1,  la  circostanza  deve  ritenersi
evento eccezionale  ai  fini  della  proroga  dei  termini  legali  e
convenzionali scaduti durante i predetti giorni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  ai
sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340. 
    Bergamo, 20 aprile 2015 

                             Il prefetto 
                             Ferrandino 

 
TC15ABP6964 (Gratuito)
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