PREFETTURA DI BERGAMO

(GU Parte Seconda n.53 del 9-5-2015)

Protocollo: n.18596
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Bergamo, 
  Visto l'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Vista la nota n. 381396/15 del 3 aprile 2015 con la quale la  Banca
d'Italia - sede di Milano ha trasmesso a quest'Ufficio le istanze con
cui le Banche: Credito Valtellinese, Banca Popolare di Milano e Banca
di Valle Camonica hanno chiesto l'emanazione del decreto  di  proroga
dei termini legali e convenzionali segnalando che nella giornata  del
30 gennaio 2015, a  seguito  dello  sciopero  nazionale  del  settore
bancario, alcune Filiali non hanno potuto funzionare regolarmente; 
  Vista in particolare la nota in data 3  febbraio  2015  della  sede
centrale di Sondrio del Credito Valtellinese; 
  Ritenuto che l'eccezionalita' dello sciopero  nazionale  proclamato
dalle organizzazioni sindacali del settore bancario per  la  giornata
del 30 gennaio 2015 costituisca motivo per  la  proroga  dei  termini
legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno; 
 
                              Decreta: 
 
  nella giornata del 30  gennaio  2015  le  sottonotate  filiali  del
Credito Valtellinese sede di Bergamo (Via Zambonate, 40), Agenzie di:
Curno (Via Terzi Sant'agata,  8),  Trescore  Balneario  (Via  Nazario
Sauro, 40), Pedrengo (Via Donadoni,  1),  Romano  di  Lombardia  (Via
Filarmonici,  12/14)  Dalmine  (Via  S.  Andrea,   3),   Alme'   (Via
Campofiori, 26), Albino (Via Mazzini, 117) Calcinate (Via  Locatelli,
n. 4a/4b), Grumello del  Monte  (Via  Vittorio  Veneto  5),  Verdello
(Piazza Caduti Sul Lavoro 4  gia'  Via  Don  Bosco,  Angolo  Via  Don
Giavazzi), Treviglio (Piazza del Popolo  ang.  Via  Mazzini),  Lovere
(Via Marconi, 73b), Brembate Sopra (Via Rampinelli, 1)  Clusone  (Via
Marconi, 31), Cisano Bergamasco (Via Giuseppe Mazzini,  52)  si  sono
trovate nell'impossibilita'  di  svolgere  la  normale  attivita'  e,
pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,  la
circostanza deve ritenersi evento eccezionale ai fini  della  proroga
dei termini  legali  e  convenzionali  scaduti  durante  il  predetto
giorno. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  ai
sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340. 
    Bergamo, 20 aprile 2015 

                             Il prefetto 
                             Ferrandino 

 
TC15ABP6976 (Gratuito)
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