PREFETTURA DI BERGAMO

(GU Parte Seconda n.12 del 31-1-2015)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

 
                             IL PREFETTO 
                     DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
 
  Visto l'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, nr. 1; 
  Vista la nota nr. 1285712/14 del 24 dicembre 2014 con la  quale  la
Banca  d'Italia  -  sede  di  Milano  ha  trasmesso  a  quest'Ufficio
l'istanza, in data 15 dicembre, con cui la Veneto  Banca  s.c.p.a.  -
sede di Montebelluna (TV) ha  chiesto  l'emanazione  del  decreto  di
proroga dei termini  legali  e  convenzionali  segnalando  che  nella
giornata del 12 dicembre 2014, a seguito  dello  sciopero  nazionale,
alcune Filiali non hanno potuto funzionare regolarmente; 
  Ritenuto che l'eccezionalita' dello sciopero  nazionale  proclamato
dalle organizzazioni sindacali CGIL e UIL  per  la  giornata  del  12
dicembre 2014 costituisca motivo per la proroga dei termini legali  e
convenzionali scaduti durante il predetto giorno; 
 
                              Decreta: 
 
  nella giornata del 12 dicembre 2014  le  filiali  di  Clusone  (Via
Gusmini, 39), Grumello del Monte (Piazza Invalidi del Lavoro,  23)  e
Pedrengo (Via Kennedi, 21)  della  Veneto  Banca  s.c.p.a.,  si  sono
trovate nell'impossibilita'  di  svolgere  la  normale  attivita'  e,
pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,  la
circostanza deve ritenersi evento eccezionale ai fini  della  proroga
dei termini  legali  e  convenzionali  scaduti  durante  il  predetto
giorno. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  ai
sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340. 
    Bergamo, 13 gennaio 2015 

                             Il prefetto 
                             Ferrandino 

 
TC15ABP976 (Gratuito)
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