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Proroga dei termini legali e convenzionali IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA Vista la nota n. 1266787/14 del 19 dicembre 2014, con la quale la Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Unicredit S.p.A. per la filiali di: Pescara, corso Umberto I n. 51 e Montesilvano (PE), via Mazzini n. 2, l'applicazione del decreto legislativo del 15/01/1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli delle anzidette dipendenze della Unicredit S.p.A. e' stato determinato dall'astensione del lavoro del personale a causa dello sciopero nazionale indetto da alcune OO.SS., nella giornata del 12 dicembre 2014; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15/01/1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. li', 13 gennaio 2015 Il prefetto D'Antuono TC15ABP986 (Gratuito)