TRANS ADRIATIC PIPELINE AG

(GU Parte Seconda n.64 del 6-6-2015)

Pubblicazione ex art. 14-ter, comma 10, legge  241/1990  del  Decreto
  del Ministro  dello  Sviluppo  Economico  del  20/05/2015,  recante
  autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della
  conformita'  urbanistica,  apposizione  del   vincolo   preordinato
  all'esproprio  e  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  ex  D.P.R.
  327/2001 del metanodotto d'interconnessione  Albania-Italia  "Trans
  Adriatic Pipeline DN 900 (36")" 

 
                             Il Ministro 
                      dello Sviluppo Economico 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione
dei procedimenti amministrativi; 
  Visto il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164  recante  "Attuazione  della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per ii mercato interno del
gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio  1999,n.
144; 
  Visto il D.M.  22  dicembre  2000  del  Ministero  delle  Attivita'
Produttive,  gia'   Ministero   dell'Industria,   del   Commercio   e
dell'Artigianato ora Ministero dello Sviluppo  Economico  concernente
l'individuazione e l'aggiornamento della Rete Nazionale  Gasdotti  ai
sensi dell'art. 9 del D.lgs.  23  maggio  2000,  n.  164,  da  ultimo
aggiornato con DM 9 aprile 2014; 
  Vista la legge 23 agosto  2004,  n.  239  -  Riordino  del  settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Visto il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico
e del  Ministero  dell'interno  riportante  "Regola  tecnica  per  la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza  delle
opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita'  non
superiore a 0,8"; 
  Visti gli artt. 52 bis, 52 ter, 52 quater e 52 quinquies  e  s.m.i.
del D.P.R. 8 giugno 2001, n.  327,  Testo  Unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', in seguito denominato "Testo Unico" e successive  modifiche
e integrazioni; 
  Visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n.  152  recante  Norme  in  materia
ambientale, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 19  dicembre  2013,  n.  153  recante  "Ratifica  ed
esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania,  la  Repubblica
Greca  e  la  Repubblica  Italiana   sul   progetto "Trans   Adriatic
Pipeline", fatto ad Atene il 13 febbraio 2013"; 
  Vista la legge 11 novembre 2014, n.164 di conversione del  D.L.  n.
133 del 12 settembre 2014 recante "Misure urgenti per l'apertura  dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del  dissesto
idrogeologico e la ripresa delle attivita' produttive"; 
  Visto il Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture
energetiche  transeuropee,  che  tra  l'altro  stabilisce  un  quadro
giuridico e politico globale per ottimizzare lo sviluppo  delle  reti
energetiche a livello europeo entro il 2020 e oltre; 
  Visto il Regolamento Delegato (UE) N. 1391/2013  della  Commissione
del 14 ottobre 2013 che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sugli  orientamenti  per   le
infrastrutture  energetiche  transeuropee  relativamente   all'elenco
dell'Unione dei progetti di interesse comune; 
  Vista l'istanza presentata in data 31  agosto  2011,  acquisita  al
prot. n. 0017401 del 31.08.2011, e integrata in data 01 ottobre 2014,
con la quale la societa'  Trans  Adriatic  Pipeline  A.G.,  con  sede
legale  a  Baar,  Lindenstrasse  n  2,  6340  (CH)  ed   ufficio   di
rappresentanza a Roma, Via IV Novembre 149, ha trasmesso al Ministero
dello sviluppo economico la  documentazione  tecnica  concernente  il
progetto dell'opera denominata "Metanodotto Trans  Adriatic  Pipeline
DN 900 (36")" per l'espletamento della procedura di cui  all'art.  52
quinquies del Testo Unico; 
  Visto il D.Lgs. 1 giugno 2011,  n.  93  recante  "Attuazione  delle
direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e  ad
una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione
delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE"; 
  Visto l'articolo  36  della  Direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio ii quale  stabilisce  che  nuove,  importanti
infrastrutture  del  sistema  del  gas,   ossia   infrastrutture   di
interconnessione tra le reti nazionali  di  trasporto  di  gas  degli
Stati membri dell'Unione europea, terminali  di  rigassificazione  di
gas naturale liquefatto, e  impianti  di  stoccaggio  possono  essere
oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli
9, 32, 33,  e  34  e  dell'articolo  41,  paragrafi  6,  8,  e  10  a
determinate condizioni, specificate nella stessa direttiva; 
  Visto  il  D.M.  11  aprile  2006  del  Ministro  delle   attivita'
produttive, ora Ministro dello sviluppo economico,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.  109  del  12  maggio
2006 che stabilisce  i  principi  e  le  modalita'  per  il  rilascio
dell'esenzione, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  17  della  legge
239/04; 
  Visto l'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004,  n.  239,
come modificato dall'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo  1
giugno 2011, n. 93; 
  Visto il D.M. 21 aprile 2015 del Ministro dello sviluppo  economico
che, in accordo con la Decisione della  Commissione  Europea  del  17
marzo 2015 e con quanto stabilito  nella  sezione  4.10  della  Final
Joint Opinion come modificata con deliberazione 159/2015/R/Gas del  9
aprile 2015, ha prorogato l'esenzione, gia' rilasciata con decreto 13
marzo 2013, come modificata dal decreto 25 giugno 2013  e  confermata
con decreto del 6 novembre 2013,  a  condizione  che  la  costruzione
inizi entro il 16 maggio 2016 e l'infrastruttura sia operativa  entro
il 31 dicembre 2020; 
  Considerato che: 
    le opere del progetto "Trans Adriatic Pipeline"  ricadenti  entro
la giurisdizione  italiana  sono  costituite  da  un  gasdotto  della
lunghezza complessiva pari a circa 53  Km,  diametro  36"  (DN  900),
costituito principalmente  da:  tratto  di  metanodotto  sottomarino,
ricadente nella piattaforma continentale italiana, per una  lunghezza
di circa 45 km  e  diametro  36",  pressione  di  progetto  145  bar;
pressione normale di esercizio circa 80-85  bar;  un  microtunnel  di
approdo (offshore) lungo circa  865  m;  un  microtunnel  onshore  di
lunghezza pari  a  circa  620  m;  una  valvola  di  intercettazione;
metanodotto  terrestre  ricadente  nel  territorio  del   Comune   di
Melendugno, dal punto di approdo, situato a nord di San Foca, fino al
Terminale di arrivo, per una lunghezza di circa 8 km e diametro  36",
pressione di progetto 145 bar; pressione normale di  esercizio  circa
80-85 bar; un terminale di ricezione del gasdotto; 
    il metanodotto avra', in una prima fase, una  capacita'  nominale
di trasporto pari a 10 miliardi di Sm³ di  gas  su  base  annua,  con
possibilita' di estensione fino  a  20  miliardi  di  Sm³  annui;  il
metanodotto interessa il Comune di Melendugno, in Provincia di Lecce,
in Regione Puglia; 
    l'opera ha ricevuto  ii  giudizio  favorevole  di  compatibilita'
ambientale con Decreto n. 223 del 11.09.2014, emanato  dal  Ministero
dell'Ambiente e della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare,  previa
Deliberazione del Consiglio  dei  Ministri  prot.  DICR  0019634  del
11/09/2014; 
    ai sensi e per gli effettidegli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90
e dell'art. 52 ter del "Testo Unico", il prescritto avviso  di  avvio
del procedimento prot.n. 18473 del 06.10.2014 - con l'elenco  recante
indicazioni del comuni, fogli e particelle interessati  dalla  fascia
per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonche' delle
aree da occupare temporaneamente e' stato pubblicato per venti giorni
consecutivi,  dal  09.10.2014,  all'albo  pretorio  del   Comune   di
Melendugno e pubblicato, in pari data, sui  quotidiani  Corriere  del
Mezzogiorno" e "Sole24Ore"  e  sul  sito  informatico  della  Regione
Puglia; 
    con nota n. 20133 del 27.10.2014 il responsabile del procedimento
ha trasmesso a tutti gli  Enti  ed  Amministrazioni  territorialmente
interessati il progetto dell'opera in oggetto al  fine  del  rilascio
del parere di competenza ai sensi dell'art. 52 quinquies  del  "Testo
Unico" e ha convocato apposita riunione della conferenza  di  servizi
per il 3 dicembre 2014. 
  Considerato che: 
    il progetto "Trans Adriatic Pipeline" e' considerato strategico a
livello europeo e che con  Regolamento  Delegato  (UE)  N.  1391/2013
della Commissione, e'  stato  inserito  nell'elenco  dei  Project  of
Common Interest (PCI), per i quali il Regolamento  (UE)  N.  347/2013
del Parlamento Europeo e  del  Consiglio  stabilisce  che  gli  stati
membri debbano prevedere procedure di autorizzazione  accelerate  per
le infrastrutture di interesse comune; 
    il suddetto progetto, ai sensi dell'articolo  37,  comma  1,  del
decreto legge n. 133 del 2014, convertito in legge 11 novembre  2014,
n. 164, riveste carattere di interesse strategico e  costituisce  una
priorita' a carattere nazionale in  quanto  consentira'  l'arrivo  in
Italia di una nuova fonte di approvvigionamento  di  gas  proveniente
dall'area del Mar Caspio e specificamente dallo  sviluppo  del  campo
Shah Deniz, fase II, nell'Azerbaijan; 
    conseguentemente,   la   realizzazione   del    metanodotto    di
importazione incrementera' la sicurezza degli  approvvigionamenti  di
energia per l'Italia e l'Europa. 
  Accertato che in data 3 dicembre 2014 si ê tenuta la riunione della
conferenza dei servizi, nell'ambito della quale sono stati  acquisiti
pareri, deliberazioni ed altri atti di assenso  di  competenza  delle
Amministrazioni, Enti e Societa' interessati e sono  state  esaminate
le osservazioni pervenute; 
  Rilevato che: 
    il verbale della succitata riunione della conferenza  di  servizi
e' stato inoltrato alle Amministrazioni, Enti e Societa' interessate,
con nota prot. 24042 dell'11 dicembre 2014; nella  predetta  riunione
della conferenza di Servizi sono stati acquisiti i pareri e  i  nulla
osta favorevoli con prescrizioni, nonche' il  parere  negativo  della
Soprintendenza per i  beni  architettonici  e  paesaggistici  per  le
Province  di  Lecce,  Brindisi  e  Taranto   ai   fini   dell'aspetto
paesaggistico, e il parere negativo del Comune di Melendugno; 
    la richiesta pregiudiziale espressa dal  Sindaco  del  Comune  di
Melendugno di sospensione dei lavori  della  conferenza  al  fine  di
chiarire l'applicabilita'  del  D.Lgs.  n.  334/94  al  terminale  di
ricezione del gasdotto (PTR); 
    la Regione Puglia, con Deliberazione di  Giunta  n.  2566  del  2
dicembre 2014 ha  deliberato  di  esprimere  ii  diniego  dell'intesa
relativa  al  rilascio  dell'autorizzazione   alla   costruzione   ed
esercizio dell'opera denominata "Metanodotto Trans Adriatic  Pipeline
DN 900 (36")"; 
  Vista la nota, prot. n. DVA-2014-0039846  del  02.12.2014,  con  la
quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  del
Mare comunica che,  a  seguito  di  chiarimenti  intervenuti  con  ii
Ministero dell'Interno e del parere da quest'ultimo  formulato  sulla
valutazione del progetto, la prescrizione A) 13 del Decreto di V.I.A.
del 11.9.2014, laddove richiede l'acquisizione del NOF rilasciato dal
CTR, eda ritenersi superata; 
  Ritenuto che il dubbio sull'applicabilita'  del  D.Lgs.  n.  334/94
anche ai terminali  di  ricezione  dei  metanodotti  estato  chiarito
dall'espressione di parere del Ministero dell'Interno e dal Ministero
dell'Ambiente che ha ritenuto, proprio in base all'  espressione  del
parere del Ministero dell'Interno, superata la prescrizione A) 13 del
decreto VIA del 11.9.2014; 
  Considerato che: 
    il parere negativo  sull'opera  espresso  ai  fini  paesaggistici
dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le
province di Lecce, Brindisi e Taranto puo' ritenersi superato sia  ai
sensi del comma 5 dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e s. m. i,
sia perche' il  dissenso  per  gli  aspetti  paesaggistici  e'  stato
superato dalla gia' citata deliberazione del Consiglio  dei  Ministri
del 10 settembre 2014, ex art. 5 della legge n. 400 del 1988; 
    la motivazione a supporto delia Delibera  di  diniego  di  Intesa
della Regione Puglia che, riportando i pareri contrari sull'opera  di
tutti i Servizi ed Assessorati competenti  per  i  settori  ambiente,
paesaggio e sicurezza e riaffermando il parere contrario espresso nel
procedimento di VIA, nell'ambito del quale sono state valutate  anche
alternative all'approdo, non ha dato spazio a  margini  di  ulteriori
tentativi di conciliazione ai fini dell'intesa  sull'opera  ai  sensi
dell'art. 52- quinquies, comma 6, del DPR 327/01; 
  Ritenuto, in base ai principi costituzionali  del  buon  andamento,
della ragionevolezza, del non aggravio dell'azione  amministrativa  e
dell'economicita',  dettati  sia  dall'art.   1   della   legge   sul
procedimento amministrativo n. 241/90,  sia  dal  comma  2  dell'art.
52-bis dello stesso "Testo Unico", applicabile la procedura  prevista
dall'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/90; 
  Vista la nota n. prot. 1618 del  23  gennaio  2015,  con  la  quale
l'Ufficio Legislativo  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  ha
condiviso la correttezza dell'iter procedimentale di rimessione della
questione alla Presidenza del Consiglio; 
  Vista la determina dirigenziale, prot. n. 1503 del 26 gennaio  2015
che, conseguentemente al diniego dell'intesa della Regione Puglia, ha
rimesso  il  procedimento  di  autorizzazione  alla  costruzione   ed
esercizio del "Metanodotto Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36")" alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.  14-quater,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visti i resoconti del  procedimento  svolto  dalla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  -   Dipartimento   per   il   coordinamento
amministrativo, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, seconda parte,
della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Vista la lettera del Ministro dello  sviluppo  economico  prot.  n.
6705 del 19 marzo 2015, con  la  quale,  su  ulteriore  richiesta  di
chiarimenti  da  parte  del   Dipartimento   per   il   coordinamento
amministrativo, viene inoltrata la posizione ufficiale del  Ministero
medesimo in ordine alla non applicabilita' del decreto legislativo n.
334 del 1999 al metanodotto TAP incluso il PRT, per le motivazioni di
carattere tecnico espresse dalla Direzione Generale per la  sicurezza
dell'approvvigionamento e  le  infrastrutture  energetiche,  allegate
alla nota medesima; 
  Vista la lettera n.  4762  del  23  marzo  2015  con  la  quale  il
Ministero dell'Interno - Ufficio del Capo  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco ha confermato la precedente nota prot. DCPREV  14003
del 25 novembre 2014, con la quale il metanodotto in questione  e  le
opere connesse sono  state  ritenute  non  assoggettabili  al  citato
decreto legislativo n. 334 del 1999  ed  ha  altresi'  ribadito,  tra
l'altro, che il PRT deve ritenersi  un  impianto  accessorio  per  il
trasporto del gas in condotta e  non  rientra  nella  definizione  di
stabilimento  e  che  all'interno   del   PRT   non   si   effettuano
trasformazioni di stato del gas naturale,  ma  unicamente  variazioni
dei parametri di temperatura e pressione; 
  Vista la lettera prot. 6336 GAB del 26 marzo 2015 con la  quale  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  a
seguito degli approfondimenti citati ed in particolare quelli di  cui
alle richiamate note del Ministero dello sviluppo  economico  del  19
marzo 2015 e del Ministero dell'Interno del 23 marzo 2015, dai  quali
emerge che "la normativa in argomento non risulterebbe applicabile al
terminale di ricezione dell'impianto di cui si discute",  ha  chiesto
che la questione venga sottoposta al Consiglio dei Ministri affinche'
possa prendere atto di siffatte risultanze istruttorie e il  medesimo
Ministero proceda ad adottare tempestivamente i conseguenti  atti  di
propria competenza; 
  Visto che il Dipartimento del  Coordinamento  Amministrativo  della
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  nell'ambito  del  predetto
procedimento, ha ritenuto necessario acquisire uno  specifico  parere
dall'Avvocatura Generale dello Stato in merito  rispettivamente  alla
applicabilita' del D.lgs. 334/1999  al  terminale  di  ricezione  del
metanodotto e alla applicabilita' al caso di specie  della  procedura
di cui all'art. 14- quater, comma 3, seconda parte,  della  legge  n.
241 del 1990; 
  Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato CS. 14156/15 -
14147/15  dove  si  evidenzia  che,   "considerata   nella   sostanza
l'opinione,  di  carattere  eminentemente  tecnico,  condivisa  dalle
suindicate amministrazioni, nel senso che il metanodotto e  le  opere
connesse non sono assoggettabili  al  citato  d.lgs  n.334/1999,"  e'
necessario che venga anche formalmente superata l'originaria espressa
previsione contenuta nella prescrizione A) 13 del decreto VIA n.  223
del 11 settembre 2014 e che il superamento di tale  prescrizione  sia
realizzato  in  applicazione  del  principio  del  contrarius  actus,
attraverso un provvedimento che promani dallo stesso soggetto che  ha
emanato  il  decreto  VIA   da   modificare,   ossia   dal   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  che  il
provvedimento  stesso  sia  preceduto  da  una  nuova  delibera   del
Consiglio dei Ministri,  riproducendo  quindi  la  medesima  sequenza
procedimentale gia' adottata per l'emanazione del richiamato  decreto
VIA; 
  Considerato che nel  medesimo  parere,  quanto  alla  procedura  da
adottare in relazione al dissenso della Regione Puglia,  l'Avvocatura
concorda con l'avviso  espresso  al  riguardo  dal  sopra  richiamato
parere in data 23 gennaio 2015 dell'Ufficio legislativo del Ministero
dello sviluppo economico a sostegno dell'applicabilita'  al  caso  di
specie della procedura di cui all'art. 14 quater,  comma  3,  seconda
parte, della legge n. 241 del 1990; 
  Vista la delibera del 10 aprile 2015, con la quale il Consiglio dei
Ministri,  prendendo  atto  dell'istruttoria   tecnica   svolta   dal
Ministero dello sviluppo economico e dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare circa  la  non  applicabilita'
del decreto legislativo n. 334 del 1999 al terminale di ricezione, ha
preso altresi' atto del fatto che ii Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  avrebbe  rivalutato  con  proprio
decreto l'esigenza del mantenimento  della  prescrizione  A)  13  del
decreto di compatibilita' ambientale DM n. 223 del 11 settembre 2014; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare n. 72 del 16 aprile 2015  con  il  quale  viene
confermato il superamento della predetta prescrizione A)  13  di  cui
all'articolo 1 del Decreto VIA n. 223 del 1 settembre 2014; 
  Considerato che  l'intesa  con  la  Regione  Puglia  non  e'  stata
raggiunta, pur all'esito delle reiterate  trattative  svolte  secondo
quanto specificamente previsto dall'art. 14-quater, comma 3,  seconda
parte, della legge n. 241 del 1990; 
  Rilevato che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29  aprile
2015, ha  considerato  che  nell'esame  comparativo  degli  interessi
coinvolti nel procedimento, individuati da una parte nella  rilevanza
energetica  dell'opera,  ai   fini   della   diversificazione   degli
approvvigionamenti nonche' nella strategicita' della stessa in quanto
connessa all'attuazione dell'Accordo internazionale sopra  richiamato
e all'interesse comunitario alla sua realizzazione in quanto apertura
di un nuovo  corridoio  di  approvvigionamento  dell'Unione  Europea,
dall'altra nella tutela di una zona territoriale di rilevante  valore
per gli interessi ambientali e turistici presenti, e  considerato  ii
giudizio  positivo  di  compatibilita'  ambientale  dell'opera,   sia
condivisibile la posizione assunta dalle  amministrazioni  favorevoli
al progetto in esame, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalle
amministrazioni  coinvolte  nella  procedura  in  argomento;  e,  che
pertanto  ha  deliberato  di  condividere,  facendole   proprie,   le
posizioni delle amministrazioni che  si  sonoespresse  a  favore  del
progetto proposto dalla Societa' Trans Adriatic Pipeline  AG  Italia,
concernente la realizzazione nella Regione Puglia del tratto italiano
del gasdotto dall'Albania in esame e di dare  atto  che  sussiste  la
possibilita' di procedere all'autorizzazione e alla realizzazione del
progetto stesso, a condizione che siano  rispettate  le  prescrizioni
fornite dagli enti coinvolti nel procedimento; 
  Vista la nota del Comando Provinciale dei  VVFF  di  Lecce  del  18
marzo 2015 prot. n. 3920, con la quale, ai soli fini antincendio,  ha
rilasciato parere favorevole sulla fattibilita' del progetto ai  fini
del rilascio del nulla osta di fattibilita' con prescrizioni; 
  Vista la  nota  del  13  maggio  2015,  con  la  quale  il  Comando
Provinciale dei VVFF di Lecce prende atto  dei  chiarimenti  tecnici,
trasmessi  dalla  societa'  Trans   Adriatic   Pipeline   con   prot.
LT-TAPITI-TSK-00282 del 30 aprile 2015, riguardo alle prescrizioni di
cui ai punti a. e b. del parere espresso con la predetta nota del  18
marzo 2015 prot. n. 3920 e conferma, ai  soli  fini  antincendio,  il
parere  favorevole  sulla  fattibilita'  del  progetto  ai  fini  del
rilascio del nulla osta di fattibilita' secondo le  prescrizioni  ivi
indicate; 
  Vista la nota del 15 maggio 2015 prot. n. 10677, con  la  quale  la
societa' Trans Adriatic Pipeline  A.G.,  ha  trasmesso  al  Ministero
dello  sviluppo  economico  il  progetto  definitivo  completo  delle
planimetrie in scala 1:2.000 e ha comunicato che l'ottemperanza  alle
prescrizioni del nulla osta  di  fattibilita'  ai  sensi  del  D.P.R.
151/2011, aggiornato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco  di
Lecce in data 13 maggio 2015, non comporta  coinvolgimento  di  nuove
particelle catastali; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato il progetto definitivo dell'opera  "Metanodotto  Trans
Adriatic  Pipeline  DN  900  (36")"  su  cui  e'  stata  espressa  la
Compatibilita' Ambientale con D.M. n.  223  del  11  settembre  2014,
allegato al presente provvedimento e depositato presso  il  Ministero
dello sviluppo economico  con  le  rispettive  planimetrie  in  scala
1:2.000 sulle quali e' riportata la  fascia  di  vincolo  preordinato
all'esproprio e le aree di occupazione temporanea. 
 
                               Art. 2. 
 
  Sono autorizzati la  costruzione  e  l'esercizio  del  "Metanodotto
Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36")"  come  da  progetto  definitivo
approvato, fatti  salvi  gli  adempimenti  previsti  dalle  norme  di
sicurezza vigenti. 
 
                               Art. 3. 
 
  E' dichiarata la pubblica utilita' delle opere di cui  al  progetto
"Metanodotto Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36")", per la durata  di
anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone  altresi'
l'urgenza e indifferibilita'; entro lo stesso termine dovranno essere
emanati gli eventuali provvedimenti ablativi. 
  E' apposto ii vincolo preordinato all'esproprio,  della  durata  di
anni cinque dalla data del presente decreto, sulle  aree  individuate
nella documentazione di cui all'articolo 1. 
 
                               Art. 4. 
 
  E' fatto obbligo alla Societa'  Trans  Adriatic  Pipeline  A.G.  di
ottemperare alle prescrizioni di cui ai pareri acquisiti  nell'ambito
del procedimento di autorizzazione  unica,  di  cui  una  sintesi  e'
contenuta in allegato al presente decreto, ed a quelle  impartite  in
ambito  di  decreto  di  Compatibilita'  Ambientale  n.  223  del  11
settembre 2014. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, qualora
non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri
e atti di assenso comunque  denominati  acquisiti  nell'ambito  della
Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni rispettivamente
competenti, cui attiene la rispettiva verifica di  ottemperanza  e  i
conseguenti controlli. 
  Per quanto attiene in particolare alle emissioni degli inquinanti e
del rumore derivanti dal PRT, ferma restando l'osservanza dei  limiti
previsti dalla  normativa  vigente  in  materia,  la  Societa'  Trans
Adriatic Pipeline A.G. e' tenuta al rispetto  delle  prescrizioni  di
cui al punto A) 24 del decreto VIA sopra citato. 
  Gli esiti finali delle  verifiche  di  ottemperanza  devono  essere
comunicati anche al Ministero dello Sviluppo  Economico  -  Direzione
Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture
energetiche - Div. V. 
 
                               Art. 5. 
 
  I lavori di costruzione dell'opera dovranno iniziare  entro  il  16
maggio 2016 e concludersi entro cinque anni dalla data  del  presente
decreto. L'operativita' dell'infrastruttura dovra' avvenire entro  il
31 dicembre 2020. 
 
                               Art. 6. 
 
  La  societa'  Trans  Adriatic  Pipeline   A.G.   provvedera'   alla
pubblicazione del presente decreto, secondo quanto previsto dall'art.
14-ter, comma 10, della legge n. 241/1990 e successive  modificazioni
ed integrazioni e effettuera' le comunicazioni ai sensi dell' art. 17
del "Testo Unico" dell'avvenuta apposizione del  vincolo  preordinato
all'esproprio. Di tali adempimenti deve essere data comunicazione  al
Ministero dello  sviluppo  economico  -  Direzione  Generale  per  la
sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
- Div. V. 
 
                               Art. 7. 
 
  Il presente decreto costituisce, ai sensi della normativa citata in
premessa,  autorizzazione  unica  che  sostituisce,  anche  ai   fini
urbanistici   ed   edilizi   nonche'   paesaggistici,   ogni    altra
autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso  e
nulla  osta  comunque  denominati,  previsti  dalle  norme   vigenti,
costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere  e  tutte
le attivita' previste nel progetto approvato  incluse  le  operazioni
preparatorie necessarie alla redazione dei  progetti  e  le  relative
opere connesse. 
  La presente autorizzazione costituisce,  ove  necessario,  variante
agli strumenti urbanistici e  dei  piani  di  gestone  e  tutela  del
territorio comunque denominati. 
  L'autorizzazione alla movimentazione dei fondali marini per la posa
di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i., e l'autorizzazione all'utilizzo di terre  e  rocce
da scavo ai sensi dell'articolo 186 dello stesso decreto  legislativo
sono ricomprese nel decreto di Compatibilita' Ambientale n.  223  del
11 settembre 2014, con le prescrizioni ivi riportate. 
 
                               Art. 8. 
 
  Avverso il presente provvedimento  e'  ammesso  ricorso  al  T.A.R.
competente  oppure  ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica. I termini di proponibilita' del ricorso, decorrenti dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto sono
di giorni 60 per il ricorso al T.A.R. e di giorni 120 per il  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. 
    Roma, 20 Maggio 2015 
 
                  Allegato al decreto del Ministero 
             dello Sviluppo Economico del 20 maggio 2015 
 
 
                 Quadro Sinottico delle Prescrizioni 
               rese da ciascun Ente o Amministrazione 
 
  Ente/Amministrazione:  Ministero  dei  Beni   e   delle   Attivita'
Culturali e del Turismo -  Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici
della Puglia. 
  Riferimento atto: Nota Prot. N. 14853 del 1.12.2014 (che riporta il
parere gia' espresso in sede VIA). 
  Descrizione della Prescrizione: Tratto on-shore: 
  " ... si ritiene che per la realizzazione del progetto in argomento
sia assolutamente indispensabile che tutte le attivita' che prevedono
scavo e movimento terra, anche minimo, debbano essere eseguite con il
controllo  archeologico  continuativo  in  corso  d'opera   sino   al
raggiungimento delle quote  previste  per  la  posa  in  opera  della
condotta, da affidare ad archeologi o ad una societa'  di  archeologi
di comprovata esperienza e di  idonea  formazione,  i  cui  curricula
saranno sottoposti alle valutazioni  di  questa  Soprintendenza,  cui
compete la Direzione scientifica dell'intervento. 
  Dovra' prevedersi la presenza continuativa di un archeologo su ogni
fronte di scavo, sin dalle opere connesse alla cantierizzazione,  ivi
comprese le piste di servizio, la  nuova  viabilita'  di  accesso  ai
fondi rurali interessati dal passaggio del gasdotto e la sistemazione
delle aree individuate per le attivita' di cantiere. 
  La  sorveglianza  archeologica  dovra'  essere  estesa  alla   zona
interessata dal punto di approdo del micro  tunnel  e  alla  relativa
pista di lavoro non sottoposte ad  indagine  archeologica  preventiva
(tav. 2a dello Studio di Impatto archeologico)  e  dovra'  riguardare
anche lo smontaggio  dei  muretti  a  secco,  la'  dove  direttamente
interferiti  dal  progetto  o  posti  all'interno  dei  corridoi   di
servizio, al fine di verificare l'eventuale collocazione in  situ  di
filari di blocchi individuati nelle fondazioni dei muretti di confine
di alcuni appezzamenti di terreno interessati dalla  ricognizione  di
superficie (Tipo 6  del  Rilievo  topografico  dei  Muretti  a  secco
allegato al progetto). 
  Nel caso in cui le opere di cantierizzazione dovessero  interessare
la localita' Fanfula, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 42/04, dovranno
essere eseguiti saggi archeologici preventivi al  fine  di  accertare
l'eventuale  presenza  di   livelli   e/o   strutture   archeologiche
riferibili al fundus collegato all'insediamento rurale di Fanfula. 
  Su pianoro terrazzato, posto a 200 metri dal previsto tracciato del
gasdotto, e' infatti accertata, dalle strutture  ancora  visibili  in
superficie e dall'estesa frammentazione ceramica, la presenza di  una
villa rustica, forse in collegamento  diretto  con  la  costa  e  con
l'approdo di San Foca, attraverso un asse viario secondario della via
Traiana. 
  Ulteriori  prescrizioni  di  tutela  archeologica  potranno  essere
dettate a seguito della  trasmissione  a  questa  Soprintendenza  dei
risultati dei carotaggi tuttora in corso nel tratto on-shore,  per  i
quali e' stata richiesta la sorveglianza archeologica, affidata  alla
Societa' Tesi Archeologia S.r.l.". 
  Tratto off-shore: 
  " ... si ritiene di porre  come  unica  prescrizione  il  controllo
archeologico continuativo di tutte le fasi  di  messa  in  opera  del
micro-tunnel, per la  possibile  presenza  di  elementi  dispersi  di
piccole dimensioni non individuabili con le indagini condotte in sede
preliminare,  da  non  escludersi  in  ragione  dei   siti   costieri
individuati  in  letteratura   specialistica   e   dei   rinvenimenti
effettuati nel tempo lungo la costa. 
  In presenza  di  rinvenimenti  di  interesse  archeologico  saranno
adottati tutti i provvedimenti previsti dal D.Lgs 42/04, compresi gli
accertamenti tecnici, tramite scavo  archeologico  stratigrafico,  di
competenza di questo ufficio. 
  Questa Soprintendenza si riserva di richiedere varianti al progetto
originario  per  la  tutela  e  la   salvaguardia   delle   emergenze
eventualmente messe in luce nel corso dei lavori, per i quali  nessun
onere dovra' essere considerato a carico dello scrivente Ufficio." 
  Ente/Amministrazione:  Ministero   dello   Sviluppo   Economico   -
Direzione  Generale  per  le  Attivita'  Territoriali  -  Ispettorato
Territoriale Puglia e Basilicata. 
  Riferimento Atto:  Nota  Prot.  N.  IT/BA/3/IM/14/01/VIE/11143  del
18.11.2014. 
  Descrizione della Prescrizione:  "Il  rilascio  del  consenso  alla
costruzione dell'intero impianto e' subordinato all'approvazione  dei
progetti di dettaglio relativamente agli eventuali attraversamenti  e
parallelismi che il costruendo impianto  determinera'  con  linee  di
telecomunicazioni. 
  Tali elaborati, che codesta societa'  presentera'  nel  piu'  breve
tempo  possibile  a  questo  Ufficio,  dovranno  essere  redatti   in
conformita' alle norme vigenti in materia ed in duplice copia, di cui
una in originale ed in relativo bollo previsto. 
  Si  fa  presente  inoltre  che  questo  Ispettorato  dovra'  essere
preventivamente informato, con comunicazione scritta, della  data  di
inizio ed ultimazione dei lavori in oggetto". 
  Ente/Amministrazione:  Ministero   dello   Sviluppo   Economico   -
Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello  Spettro
Radioelettrico  -  Divisione  II   -   Attivita'   Internazionali   e
Pianificazione delle frequenze. 
  Riferimento Atto: Nota allegata al verbale della CdS. 
  Descrizione della Prescrizione: "parere  favorevole,  ...,  per  la
parte terrestre, ..., con  le  relative  prescrizioni  di  tutela  di
eventuali  interferenze  con  impianti   della   rete   pubblica   di
telecomunicazione,  come  previsto  dall'art.  95  del  Codice  delle
Comunicazioni"." 
  Riferimento Atto: Nota Prot. N. 0008188 del 10.2.2015. 
  Descrizione della Prescrizione: " ... si  rilascia  per  quanto  di
competenza, ..., il Nulla Osta  alla  costruzione  ed  esercizio  del
metanodotto in  oggetto  per  la  tratta  terrestre  ricadente  nella
Regione Puglia, alle seguenti condizioni: 
    siano  rispettate  le  prescrizioni  indicate  con   la   lettera
d'impegno, fornita da codesta Societa'; 
    nei sovrappassi, sottopassi o  percorsi  paralleli  con  reti  di
telecomunicazione interrate siano rispettate le norme CEI  11/17  del
Comitato Elettrotecnico Italiano; 
    la protezione catodica contro  le  correnti  vaganti  non  dovra'
creare   disturbi   o   causare   interferenze   agli   impianti   di
telecomunicazione ed alle opere ad esse inerenti; 
    durante i lavori codesta  Societa'  consenta  a  proprie  cura  e
spese, l'effettuazione di sopralluoghi a campione per la verifica  da
parte  degli  Ispettorato  in  indirizzo  della   regolarita'   delle
protezioni adottate. 
  Sono fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo
Economico dal R.D. n. 1775/1933 e dal D.L. n. 259 del 1-8-2003". 
  Ente/Amministrazione: Ministero della Difesa - Marina Sud Taranto. 
  Riferimento Atto: Nota Prot. N. M_D MARSUD 0030513 del 2.12.2014. 
  Descrizione della Prescrizione:  "  ...  si  rende  necessario  che
vengano osservate le indicazioni/prescrizioni di seguito evidenziate: 
    poiche' la zona in mare interessata  dal  progetto  ricade  nella
Zona di esercitazione denominata "Tango 836", la realizzazione  degli
interventi a mare potra'  essere  in  qualsiasi  momento  sospesa  da
questo comando marittimo, in  occasione  di  attivita'  militari  (al
momento non prevedibili/programmate); 
    al fine di consentire la regolare emissione dei  previsti  avvisi
ai naviganti, dovranno essere comunicate a questo  Comando  Marittimo
le date di effettivo inizio/termine delle attivita' in  mare  con  un
anticipo di almeno 10 (dieci) giorni; 
    e' fatto obbligo alla  Societa'  operante  di  fornire  tutte  le
notizie   relative   al   rilascio   (sia   pure   contingente)    di
apparecchiature/attrezzature in mare specificando: 
      le eventuali caratteristiche di segnalamento delle stesse; 
      l'esatta posizione geografica; 
      l'eventuale mancato recupero; 
      le azioni in corso/future; 
      tutte  le  notizie  utili  ai  fini   della   sicurezza   della
navigazione; 
    eventuali  ritardi/sospensioni  dei   lavori,   dovranno   essere
comunicati tempestivamente a questo Comando Marittimo; 
    l'eventuale  rinvenimento  di  ordigni  bellici   dovra'   essere
immediatamente segnalato, secondo la normativa in vigore, a  COMSUBIN
(Comando Raggruppamento Subaqueo ed Incursori della Marina  Militare)
ai seguenti indirizzi: 
      Sdai 1 - telefono e fax 0187/789590; 
      Sdai 2 - telefono e fax 0187/789597; 
      Mail 1 - comsubin@postacert.difesa.it; 
      Mail CC - comsubin.gos@marina.difesa.it. 
    la nave impiegata dovra' inviare giornalmente  a  questo  Comando
Marittimo il rapporto di situazione (Sitrep), riportante la posizione
effettiva alle ore 08:00 locali, precisando l'attivita' in corso e le
intenzioni per le successive 24 ore; 
    l'unita' navale impegnata nelle operazioni di posa dovra' fornire
i punti di contatto della stessa e della  Societa'  responsabile  del
progetto  (telefono,  mail,  p.e.c,  etc...),   per   consentire   le
comunicazioni ed il coordinamento delle  attivita'  di  interesse  di
questo Comando Marittimo; 
    al  termine  della  realizzazione  delle  opere  a  mare,   sara'
necessario che all'Istituto Idrografico della Marina  Militare  venga
data conoscenza dell'esatta ubicazione delle strutture,  al  fine  di
riportarne la presenza sulla pertinente documentazione nautica. 
  Ente/Amministrazione: Ministero  dell'Interno  -  Dipartimento  dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso  Pubblico  e  della  Difesa  Civile  -
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
  Riferimento Atto: Nota Prot. N. 6775 del 13.05.2015. 
  Descrizione della Prescrizione: 
    1. Il presente parere e' riferito ad una capacita'  di  trasporto
di gas naturale pari a 10 bcmy con la conseguente  quantita'  di  gas
naturale contenuto all'interno del terminale (hold up) pari a 48,6 t,
cosi' come calcolato a pagina  29  della  documentazione  integrativa
all'istanza di nulla osta di fattibilita' datata novembre 2014; 
    2. sia presentata l'istanza di valutazione del progetto ai  sensi
dell'art. 3 del DPR 151/2011; 
    3.  sia  assicurato  il  rispetto  delle  distanze  di  sicurezza
previste dagli articoli 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3 del  DM  17.04.2008  sia
per il gasdotto che per il terminale considerando tutta la  tubazione
situata entro la costa come "condotta  a  terra",  ai  sensi  del  DM
17.4.2008; a  tal  proposito  questo  Comando,  pur  considerando  la
presenza di impedimenti di natura topografica  e  geologica,  ritiene
che le condizioni di posa del tratto di tubazione  nel  micro  tunnel
non possano essere considerate di categoria D, in quanto il manufatto
di protezione non e' provvisto di diaframmi alla distanza massima  di
150 m, con dispositivi di sfiato verso l'esterno,  come  previsto  al
punto 2.5 del DM 17.4.2008; 
    4. sia definito il corridoio di rispetto nell'approdo marino  per
la condotta a mare e la relativa segnalazione  con  pali  segnaletici
con idonei simboli e luci conformi al Codice della Navigazione; 
    5. sia definito lungo il  tracciato  della  condotta  a  mare  il
divieto  di  pesca,  d'ancoraggio  e  comunque  afferenti  ad   altre
attivita' che  possano  comportare  un  potenziale  pericolo  per  la
sicurezza, concordandole con le Autorita' competenti; 
    6. la rete idranti prevista nella  stazione  PRT  sia  progettata
secondo le norme UNI  10779:2014  (nella  documentazione  tecnica  e'
prevista l'adozione delle norme UNI 10779:2007).".  E  inoltre  nella
fase di istanza di esame progetto, ai sensi dell'art.  3  del  D.P.R.
151/2011 sia dato compiutamente riscontro alle osservazioni formulate
dal C.T.R.: 
      c. la distanza off-shore tra condotta e cavi  di  comunicazione
prevista > 0.3 m non trova riferimento nel D.M. 17.04.2008, ma,  come
dichiarato dal proponente, e' presa a  riferimento  dall'applicazione
della norma DNV OS-F101 e per  la  quale  potrebbe  essere  opportuno
ulteriore approfondimento; 
      d. oltre alle riserve avanzate dal Comando di Lecce al punto 3,
si ritiene che la condizione di posa della tubazione considerata  dal
proponente  di  tipo   D   in   corrispondenza   del   micro   tunnel
nell'estremita' a mare non e' chiuso. Pur tenendo presente  l'analisi
di sicurezza al riguardo effettuata dal progettista (alla quale  come
gia' indicato dal Comando di Lecce si ritiene necessario impartire la
prescrizione di divieto di pesca o di altre attivita'  connesse  alla
navigazione da parte delle Autorita' competenti), si ritiene  che  il
superamento della non conformita' debba essere  formalmente  condotto
col ricorso all'istituto della deroga di cui  all'art.  7  del  D.P.R
151/2011, come anche indicato nell'art. 3 del D.M. 17.04.2008. 
  Ente/Amministrazione: Provincia di Lecce - Settore Lavori  Pubblici
e Mobilita'. 
  Riferimento Atto: Nota Prot. 86933 del 2.12.2014. 
  Descrizione della Prescrizione: E' fatto obbligo per la Soc.  Trans
Adriatic Pipeline AG di perfezionare l'iter  per  il  rilascio  della
relativa  Concessione  ai  sensi  del  "Regolamento  Provinciale  per
l'applicazione  del  Canone  per  l'Occupazione  di  spazi   e   Aree
Pubbliche" vigente al momento del rilascio,  consultabile  alla  voce
"regolamenti" del sito istituzionale www.provincia.le.it  per  quanto
concerne le lavorazioni previste nella prima fase. 
  In via preliminare,  in  ogni  caso,  si  prescrive  il  ricorso  a
metodologie  di  scavo  non  demolitive   basate   su   tecniche   di
trivellazione orizzontale. 
  La Societa' interessata dovra' presentare un  dettagliato  progetto
in triplice copia riportante: 
    a.  eventuali  piani  di  deviazione  del  traffico  in  fase  di
esecuzione; 
    b. sezioni di scavo per ogni singolo attraversamento; 
    c. studio di  accertamento  sulla  eventuale  presenza  di  altri
sottoservizi che possano impedire e/o  modificare  le  previsioni  di
scavo.". 
  Ente/Amministrazione: Autorita' di Bacino della Puglia  c/o  Innova
Puglia S.p.A. - (ex Tecnopolis Csata). 
  Riferimento Atto: Nota Prot. 15104 del 25.11.2014 (che  riporta  il
parere gia' espresso in sede VIA). 
  Descrizione della Prescrizione: " ...,  invitando  prioritariamente
il Proponente ad individuare una diversa localizzazione per la strada
in questione [strada di accesso all'area del Terminale  di  Ricezione
del Gasdotto], si specifica sin da ora che qualora fosse mostrata  la
suddetta condizione di non delocalizzabilita' [ai sensi  dell'art.  8
lettera d delle Norme Tecniche di Attuazione del  PAI],  l'intervento
potrebbe essere ammesso (ai sensi delle NTA del PAI  con  particolare
riferimento  all'art.  8)  solo  se  uno  studio  di   compatibilita'
idrologica e idraulica (da trasmettere  a  questa  autorita'  per  il
parere di propria competenza) mostrasse  da  un  lato  condizioni  di
sicurezza idraulica per il manufatto in questione (che dovra'  essere
convenientemente  illustrato  mediante  relazione  tecnica,   profili
plano-altimetrici ecc.)  e  dall'altro  un  non  peggioramento  delle
condizioni idrauliche delle aree allo stesso  contermini,  a  seguito
della sua realizzazione". 
  Ente/Amministrazione: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio
di Lecce. 
  Riferimento Atto: Nota Prot. N. 2014-25502/RU del 26.11.2014. 
  Descrizione della Prescrizione: "Con riferimento  agli  aspetti  di
natura fiscale ex Testo Unico Accise D.Lgs. n.  504/95,  si  comunica
che i misuratori utilizzati per l'accertamento del  gas  naturale  in
entrata dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di cui  al
D.Lgs. n. 22/2007 e D.N. n. 75 del 16.04.2012, ove applicabili. Circa
gli eventuali autoconsumi di gas, prelevato dal medesimo  metanodotto
a beneficio dei locali tecnici e  amministrativi,  costituenti  parte
integrante delle opere onshore, si rammenta che gli  stessi  dovranno
essere  oggetto  di  quantificazione  attraverso  l'installazione  di
appositi  strumenti  di  misura,  anch'essi   in   conformita'   alle
specifiche tecniche di cui al gia' citato D.Lgs. N. 22/2007". 
  Ente/Amministrazione: Acquedotto Pugliese SpA. 
  Riferimento Atto: Nota Prot. N. 0117409 del 2.12.2014. 
  Descrizione della Prescrizione: prescrizioni: 
    a. tutti gli attraversamenti delle  opere  sopra  indicate  (ptt.
1-2-3) da parte del gasdotto dovranno essere realizzati in sottopasso
con la realizzazione  dell'elemento  di  protezione  in  calcestruzzo
indicato nell'elaborato  progettuale  IPL00-SPF-100-F-DFT-0004  anche
nei casi in cui  la  distanza  tra  la  generatrice  inferiore  delle
condotte  idriche  e  la  generatrice  superiore  del  gasdotto   sia
superiore a 1,5 m. 
    b. in corrispondenza dell'intersezione tra la strada  di  accesso
agli uffici e la condotta interferente di cui al pt. 4) dovra' essere
realizzata una protezione della condotta con lastre  in  calcestruzzo
armato dotate di ganci, opportunamente dimensionate in  funzione  dei
carichi veicolari previsti, e della profondita'  della  condotta  nel
punto di intersezione. 
    c. in relazione all'interferenza di cui al punto 5) si  prescrive
che la Societa' Trans Adriatic Pipeline AG Italia realizzi a  propria
cura e spese il suddetto collettore nel tratto dei 40 m della  fascia
di rispetto del gasdotto, in  modo  che  Acquedotto  Pugliese  S.p.A.
fornira' il tracciato e profilo longitudinale, nonche' le  specifiche
tecniche di tale collettore. 
  La planimetria riportante i  vari  punti  di  interferenza  tra  il
gasdotto e le opere gestite da questa Societa' e' stata gia'  inviata
alla societa' Trans Adriatic Pipeline AG Italia con  precedente  nota
n. 2406 del 10/01/2014. 
  Resta inteso che prima di  qualsivoglia  attivita'  in  prossimita'
delle  succitate   condotte,   dovra'   essere   stipulata   apposita
convenzione con AQP e inoltre dovra' essere informata preventivamente
la struttura territoriale di Lecce al fine di presenziare con  nostri
tecnici tutte le fasi delle lavorazioni.". 
  [Interferenze sopra richiamate: 
    1. Sub Urbana idrica San Foca - Torre Specchia condotta in  ghisa
DN 250 mm SP 366; 
    2. Sub Urbana idrica Vernole - Melendugno condotta  in  ghisa  DN
125 strada comunale Vernole - Melendugno; 
    3. Sub Urbana idrica Vernole - Melendugno condotta  in  ghisa  DN
200 mm strada comunale Vernole - Melendugno; 
    4. La strada di accesso  agli  uffici  interseca  la  Sub  Urbana
idrica DN 250 in acciaio, serbatoio Galugnano Pertusillo - abitato di
Melendugno. 
  Interferenza  con  l'area  dell'impianto  di   fitodepurazione   di
Melendugno, ricadente nell Fg. 16 p.lla  1  del  NCT  di  Melendugno.
Riguardo  a  tale  interferenza  occorre  evidenziare  come  uno  dei
recapiti  finali   dell'impianto   di   fitodepurazione   era   stato
individuato nella vicina "Palude di Cassano" e che pertanto  potrebbe
essere necessario, qualora si decida  di  destinare  tale  area  come
recapito  finale,  provvedere  alla  realizzazione   del   collettore
emissario dello stesso.]. 
  Ente/Amministrazione: Telecom Italia S.p.A. 
  Riferimento Atto: Nota Prot. N. 56848-P del 19.5.2014. 
  Descrizione della Prescrizione:  "  ...  confermiamo  il  contenuto
della comunicazione inviata  alla  societa'  TAP  (alleghiamo  copia)
[Nota Prot. N. 56848-P del  19.5.2014].  In  tale  comunicazione,  in
particolare,  sono  evidenziati  i  punti  di  intersezione  tra   il
tracciato indicato ed i ns sotto servizi esistenti. Tali interferenze
dovranno essere gestite nella fase realizzativa del metanodotto." 
  Nota Prot. N. 56848-P del 19.5.2014. 
  " ... le informazioni cartografiche relative ai tracciati  di  cavi
ed infrastrutture sono indicative dell'esistenza degli  impianti,  ma
non della relativa localizzazione georeferenziata (coordinate  x,y,z)
e  che,  pertanto,  il  richiedente  e'  tenuto  a  verificare,   con
l'utilizzo di idonei  strumenti  di  indagine  (saggi,  strumenti  di
rilevazione  geognostica,  ecc.)   l'effettiva   localizzazione   dei
Cavi/infrastrutture di rete Telecom Italia al fine di eliminare  ogni
rischio di danno agli stessi. 
  In considerazione della delicatezza e del costo degli  impianti  di
TLC presenti, e' fondamentale tenere nella massima considerazione  la
verifica di cui sopra, in quanto, in caso di danneggiamento,  saranno
a voi addebitati tutti i relativi oneri di riparazione.". 
  Ente/Amministrazione: Enel Distribuzione S.p.A. 
  Riferimento Atto: Nota Prot. N. ENEL-DIS-21/11/2014-1019181 e  Nota
Prot. N. ENEL-DIS-10/2/2015-0103811. 
  Descrizione della Prescrizione: "Sin da ora si ritiene far presente
che  le  interferenze  con  i   nostri   impianti   dovranno   essere
regolarizzate attraverso specifiche richieste  a  titolo  oneroso  da
inviare alla scrivente. Qualora la realizzazione ex-novo di linee  ed
impianti elettrici richieda l'esecuzione  di  opere  che  interessino
fondi  appartenenti  a   soggetti   terzi   (privati   -   Enti   e/o
Amministratori detentori di  vincoli  o  altro),  la  scrivente  Enel
Distribuzione  S.p.A.  dovra'  preventivamente  munirsi  dei   dovuti
permessi, nulla osta ed autorizzazioni, in esse comprese le  servitu'
di elettrodotto che, se  non  concesse  a  titolo  bonario,  dovranno
essere acquisite mediante  procedure  di  imposizione  coattiva,  con
tempi di ottenimento connessi a tali procedure". 
  Ente/Amministrazione: Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi. 
  Riferimento Atto: Nota Prot. 4972 del 03-12-2014. 
  Descrizione della Prescrizione: Il tracciato  della  condotta  TAP,
nella parte iniziale  del  percorso  a  terra,  interferisce  con  il
reticolo  idrografico  secondario,  (...),  il  quale   deve   essere
adeguatamente  tutelato,  anche  in   vista   di   potenziali   opere
strutturali di adeguamento. 
  Il decreto di compatibilita'  ambientale  relativo  al  metanodotto
"Trans  Adriatic  Pipeline  DN  900  (36")"   (D.M.   n.0000223   del
11/09/2014) e' stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana -  Foglio  delle  Inserzioni,  n.  113  del
23/09/2014, con il seguente testo: "Trans Adriatic Pipeline AG Italia
- Estratto del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale  n.
0000223 dell'11 settembre 2014 relativo al progetto di  realizzazione
del gasdotto denominato "Trans Adriatic  Pipeline"  presentato  dalla
Societa' Trans Adriatic Pipeline AG Italia con sede  legale  in  Roma
(RM) Via IV Novembre, n. 149. 
  Con provvedimento  n.  0000223  dell'11  settembre  2014  e'  stata
decretata la compatibilita' ambientale del progetto di  realizzazione
del gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline", che per  la  parte
onshore si sviluppa integralmente in Regione Puglia,  nel  territorio
della Provincia di Lecce, nel Comune di Melendugno, presentato  dalla
Societa' Trans Adriatic Pipeline AG Italia con sede  legale  in  Roma
(RM) Via IV Novembre, n. 149. Il testo integrale del  citato  decreto
e' disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali  VAS-VIA  del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela  del  Territorio  e  del  Mare
(http://www.va.minambiente.it/). 
  Avverso il  provvedimento  e'  ammesso  ricorso  al  TAR  entro  60
(sessanta) giorni e al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del  presente  estratto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  Il Responsabile Legale - Giampaolo Russo". 
  E' stato pure pubblicato  per  estratto  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana - Parte Seconda, n. 48 del  28/04/2015,  il
provvedimento  del  Ministro  dell'Ambiente  e   della   Tutela   del
Territorio e del Mare n. D.M. 0000072 del 16/04/2015, di  superamento
della prescrizione A. 13) del decreto  di  compatibilita'  ambientale
sopra menzionato, con il seguente testo: "Trans Adriatic Pipeline  AG
- Estratto del  provvedimento  n.  D.M.  0000072  del  16/04/2015  di
superamento  della  prescrizione   n.   A.   13)   del   decreto   di
compatibilita' ambientale  n.  0000223  del  11.09.2014  relativo  al
progetto di realizzazione del  gasdotto  denominato  "Trans  Adriatic
Pipeline" presentato dalla Societa' Trans Adriatic Pipeline  AG,  con
sede legale in Baar (Svizzera), Lindenstrasse n. 2 e sede  secondaria
italiana in Roma (RM), Via IV Novembre, n. 149.  In  data  16  aprile
2015 e' stato emanato il provvedimento del Ministro  dell'Ambiente  e
della Tutela del Territorio e del Mare n. D.M. 0000072 di superamento
della prescrizione A. 13) del decreto  di  compatibilita'  ambientale
n.0000223 dell'11  settembre  2014  (pubblicato  per  estratto  sulla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana   -   Foglio   delle
Inserzioni, del 23/09/2014) relativo al progetto di realizzazione del
gasdotto denominato "Trans  Adriatic  Pipeline",  che  per  la  parte
onshore si sviluppa integralmente in Regione Puglia,  nel  territorio
della Provincia di Lecce, nel Comune di Melendugno, presentato  dalla
Societa'  Trans  Adriatic  Pipeline  AG,  con  sede  legale  in  Baar
(Svizzera), Lindenstrasse n. 2 e sede secondariaitaliana in Roma (RM)
Via IV Novembre, n. 149. 
  Il testo integrale del citato provvedimento n. D.M. 0000072 del  16
aprile 2015, corredato degli  allegati  che  ne  costituiscono  parte
integrante, e' disponibile sul portale delle  Valutazioni  Ambientali
VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  Territorio  e
del Mare (http://www.va.minambiente.it/) e presso la Direzione per le
Valutazioni Ambientali, Via C. Colombo 44, 00147 Roma. 
  Avverso il citato provvedimento n. D.M. 0000072 del 16 aprile  2015
e' ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni e al Capo  dello
Stato  entro  120  (centoventi)  giorni  decorrenti  dalla  data   di
pubblicazione del presente estratto sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
  Trans  Adriatic  Pipeline  AG,  sede  secondaria  italiana   -   Il
Rappresentante Legale - Giampaolo Russo.". 

       Il rappresentante legale della sede secondaria italiana 
                        dott. Giampaolo Russo 

 
TC15ADA8044
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