TAR CAMPANIA NAPOLI

(GU Parte Seconda n.73 del 27-6-2009)

  Notificazione per pubblici  proclami.  Istanti  gli  avv.ti  Andrea
Oliver e Giuseppe Lasco si rende noto che il TAR Campania Napoli,  8ª
Sezione, con ordinanza n. 381 del  6  aprile  2009,  ha  ordinato  la
notificazione per pubblici  proclami  del  ricorso  introduttivo  del
giudizio n. 6965/2007  R.G.,  fissando  per  il  prosieguo  l'udienza
collegiale del 6 luglio 2009 per la decisione nel merito, con cui  Di
Carluccio Maria Grazia rapp.ta e difesa dagli avv.ti Andrea Oliver  e
Giuseppe Lasco con domicilio in Napoli,  corso  Umberto  I°  n.  381,
presso l'avv. Rosario Molino, ha chiesto l'annullamento e la  revoca,
previa sospensiva, delle graduatorie permanente e di sostengo per  la
Scuola Elementare pubblicate il 24 agosto 2007 dal C.S.A. di Caserta,
nonche' di ogni e qualsiasi altro atto o provvedimento  correlato  in
preordine o conseguenza o  comunque  connesso;  in  particolare,  del
D.D.G. 16  marzo  2007.  Premesso  in  fatto  che  la  ricorrente  ha
partecipato al bando di concorso per  l'aggiornamento  per  gli  anni
scolastici 2007/2008 e 2008/2009 delle graduatorie  permanente  e  di
sostegno nella Scuola Elementare per la Provincia di Caserta, indette
con decreto Direttore generale 16 marzo 2007. Essa e' stata collocata
al n. 720 per la graduatoria Comune ed al n. 361 della  terza  fascia
nella graduatoria di sostegno. Per nessuna delle due  graduatorie  le
e' stata riconosciuta la riserva «N» per essere ella invalida civile.
La ricorrente lamenta la illegittimita' delle graduatorie per eccesso
di  potere  per  errore  nei  presupposti  di  fatto  e  di  diritto,
ingiustizia  grave  e  manifesta,  contraddittorieta',   carenza   di
motivazione, violazione o falsa  applicazione  del  D.D.G.  16  marzo
2007. Ed invero cosi' come richiesto dall'art. 1, comma 8, D.D.G.  16
marzo 2007, con la domanda  di  aggiornamento  delle  graduatorie  la
ricorrente ha dichiarato di avere diritto alla riserva dei  posti  in
quanto «N - invalido civile», precisando  altresi'  gli  estremi  del
documento con cui e' stato riconosciuto il  titolo  che  da'  diritto
alla riserva. Il C.S.A. di Caserta non  ha  pero'  riconosciuto  alla
ricorrente il diritto alla riserva. 

                Avv.ti Andrea Oliver - Giuseppe Lasco 

 
TS-09ABA3551
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