TAR LAZIO

(GU Parte Seconda n.143 del 12-12-2009)

 
   Integrazione contraddittorio - Notificazione pubblici proclami 
 

  Ai dipendenti del Ministero dell'interno inseriti  nelle  posizioni
dalla n. 120 in poi nella graduatoria definitiva della  procedura  di
selezione per la copertura di 232 posti nel profilo professionale  di
collaboratore amministrativo - Cl; inseriti dalla posizione n.  5  in
poi nella graduatoria definitiva della  procedura  selettiva  per  la
copertura di 156 posti nel  profilo  professionale  di  collaboratore
amministrativo contabile - C1 e dalla posizione n. 18  in  poi  nella
graduatoria definitiva della procedura selettiva per la copertura  di
13 posti nel profilo professionale di collaboratore informatico - C1,
tutte pubblicate il 23 novembre 2007 sul sito pers.mininterno.it  del
Ministero  dell'interno  e  indette  con   decreto   del   capo   del
Dipartimento affari interni del 27 aprile 2007. 
  Contro il Ministero  dell'interno  e  altri  controinteressati,  e'
stato presentato  al  TAR  del  Lazio,  da  De  Vincentis  Serenella,
Marsella Giuseppina, Muzi Roberto, Ciani Enrica, Cilona Angelo, Coico
Rosanna, De Luise Rosa, Facchini Amalia,  di  Tella  Bambina,  Maione
Marina, Mangiola Maria Rosa, Patti Fabio,  Ramelli  Patrizia,  Sances
Rosanna, Valenti Fabio,  Niutta  Maria  Carmela,  Pagnoni  Francesca,
Alesse Giovanna, Balli Patrizia  Silvana,  Bela'  Simonetta,  Biscaro
Annalisa,  Antonecchia   Stefano,   Schillaci   Antonina,   Rizzitano
Giuseppe, Prudente Marina, Mazzella  Rosalba,  Roselli  Maria  Laura,
Angeloni  Francesca,  Cocciufa  Alessandra,  Moreschi  Donatella   il
ricorso  n.  699  R.G.  2008,  per  l'annullamento   delle   predette
graduatorie ed ogni altro atto presupposto e conseguente nella  parte
in cui non ricomprende  i  ricorrenti.  I  ricorrenti  denunciano  la
violazione dell'art. 5 del decreto del capo del Dipartimento  laddove
dispone che a parita' di punteggio tra candidati si terranno presenti
nell'ordine  i  seguenti   criteri:   1)   posizione   economica   di
provenienza; 2) anzianita' di servizio nella posizione  economica  di
provenienza; 3)  originaria  posizione  nel  ruolo  d'anzianita';  4)
criteri generali per gli inquadramenti; la  violazione  dell'art.  15
C.C.N.L. Ministeri 1998/2001, del C.C.N.L. 2002/2005,  dei  contratti
integrativi 1998-2001 e 2002/2005, dell'accordo del  18  marzo  2004,
della circolare  n.  39  del  Dipartimento  degli  affari  interni  e
territoriali del  7  maggio  2004;  dei  decreti  del  direttore  del
personale contenenti i bandi per i passaggi di area e del decreto del
Presidente della  Repubblica  n.  487/94;  l'eccesso  di  potere  per
travisamento dei  fatti,  erroneita'  dei  presupposti,  illogicita',
irragionevolezza,   contraddittorieta',   carenza   di   motivazione,
ingiustizia manifesta  e  disparita'  di  trattamento.  I  ricorrenti
inquadrati nella posizione economica B3  Super  hanno  ottenuto  alla
prova selettiva il punteggio massimo  80/80  e  in  applicazione  dei
criteri di cui al punto 1 e 2 dell'art. 5 del bando si sono collocati
in posizione non utile per essere ammessi  ai  corsi  di  formazione.
L'amministrazione  non  ha  applicato  il  3°  criterio:  «originaria
posizione nel ruolo di anzianita'» penalizzando i  ricorrenti  aventi
piu' anzianita'  di  servizio  di  molti  vincitori  collocati  nelle
posizioni sopraindicate; che la graduatoria e' stata  formata  per  i
posti  successivi  alle  posizioni  sopraindicate  in  ragione  della
maggiore eta' anagrafica anziche' della minore; che i  ricorrenti  in
quanto aventi maggiore anzianita' di  servizio,  e  in  subordine  in
quanto  aventi  minore  eta'  anagrafica,  hanno  diritto  di  essere
collocati in posizione utile nella  graduatoria  dei  vincitori.  Con
ordinanza n. 286 del 20 novembre 2009 il TAR del Lazio, Sez.  1  Ter,
ha ordinato l'integrazione del  contraddittorio  anche  per  pubblici
proclami. 
    Roma, 3 dicembre 2009 

           Avv.ti Maria Rosaria Damizia - Milena Viggiani 

 
TS09ABA9096
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