TAR LAZIO
Sezione Terza Bis

(GU Parte Seconda n.144 del 15-12-2009)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  Istante l'avv. Eliseo Laurenza si rende noto e si notifica a  tutti
coloro che sono  inseriti  nella  graduatoria  ad  esaurimento  della
Provincia di Firenze per la scuola primaria per  il  conferimento  di
incarichi  a  tempo  determinato  ed  indeterminato  per  gli  aa.ss.
2009/2011  e  che  verrebbero  postergati  rispetto  alla  ricorrente
qualora il ricorso fosse accolto,  che  il  Tribunale  Amministrativo
Regionale per il  Lazio,  Roma,  Sezione  Terza  Bis,  con  ordinanza
collegiale n. 1522 del 19/20 novembre 2009 ha disposto l'integrazione
del contradditorio mediante notificazione per pubblici  proclami  del
ricorso (n. R.G. 8714/2009) proposto da Maria Giuseppa Smarrazzo  per
l'annullamento  previa   sospensione:   a)   delle   graduatorie   ad
esaurimento,  graduatone  Provinciali  definitive   per   la   scuola
primaria. per il conferimento di incarichi  a  tempo  determinato  ed
indeterminato per gli aa.ss. 2009/2011 approvate  dal  dirigente  del
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca,  Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio  Scolastico  provinciale
di Firenze, per quanto ricomprendono la ricorrente in quella relativa
alla coda e non in  quella  principale,  con  inserimento  a  pettine
secondo il punteggio del  quale  e'  titolare  nella  graduatoria  ad
esaurimento ove e'  gia'  inserita;  b)  una  agli  atti  preordinati
connessi e consequenziali. La ricorrente, iscritta nella  graduatoria
ad esaurimento per l'insegnamento nella  scuola  primaria  costituita
nella provincia di Latina con punti  137,  ha  chiesto  l'inserimento
nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di  Firenze  per  la
scuola primaria ma e' stata collocata in coda, e non  a  pettine,  ai
sensi del decreto del  Ministro  dell'Istruzione  dell'Universita'  e
della Ricerca n. 42 dell'8 aprile 2009 gia' impugnato innanzi il  TAR
Lazio, Roma, con ricorso n. RG  7157/2009  Sezione  Terza  bis.  Sono
stati proposti i seguenti motivi: I-violazione degli artt.  3  e  51,
comma 1, e 97 della Costituzione;  violazione  e  falsa  applicazione
dell'art.  1  della  legge  n.  124/1999;  eccesso  di   potere   per
illogicita'  manifesta  disparita'  di  trattamento,  in  quanto   in
applicazione  della  legge  n.   124/1999   la   collocazione   nelle
graduatorie deve  avvenire  esclusivamente  in  base  a  un  criterio
meritocratico che tenga conto del  punteggio  conseguito  da  ciascun
iscritto. II-Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 605 e
607, della legge n. 296/2006; eccesso di potere,  in  quanto  non  e'
prevista la penalizzazione dei docenti che chiedono il  trasferimento
da una graduatoria  Provinciale  ad  un'altra.  Si  e'  concluso  per
l'accoglimento del ricorso previa adozione di misura  cautelare.  Con
ordinanza collegiale n.  1522  del  19/20  novembre  2009,  e'  stata
disposta la notificazione per pubblici proclami del ricorso e fissata
la  Camera  di  Consiglio  del  4  febbraio  2010  per  la  decisione
dell'istanza cautelare. 

                        Avv. Eliseo Laurenza 

 
TS09ABA9175
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