TAR LAZIO
Sezione III bis

(GU Parte Seconda n.11 del 26-1-2010)

 
                     Notifica pubblici proclami 
               Ricorso e motivi aggiunti RGN. 7608/09 
 

  In esecuzione dell'ordinanza n. 290/09, si provvede  alla  notifica
per pubblici proclami del ricorso e dei motivi sotto forma di  sunto.
Il ricorso e' stato proposto da Ricci Alessandra ed  altri  (l'elenco
completo e' consultabile presso  il  sito  internet  del  TAR  Lazio,
digitando nella maschera  il  ricorso  n.  7608/09)  rappresentati  e
difesi dall'avv. Lorenza Meleo, con cui elettivamente domiciliano  in
Roma (00149) alla via Kossuth n. 7 presso lo studio dell'avv. Daniele
Colobraro contro MIUR per l'annullamento previa  adozione  di  misure
cautelari dei seguenti atti: 1) D.M. 8 aprile 2009, art. 1 comma  11;
2) graduatorie esaurimento dei docenti delle scuole di ogni ordine  e
grado pubblicate  dagli  USP  di  L'Aquila,  Pescara,  Latina,  Roma,
Frosinone,  Chieti,  Cremona,  Ferrara,   Savona,   Caserta,   Prato,
Pordenone, Viterbo, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola,  Isernia,
Rovigo,  Bergamo,  Rieti,  Campobasso,  Salerno,  Avellino,  Trapani,
Perugia, Arezzo, Parma, Trento, La Spezia, Sondrio, Belluno,  Napoli,
Grosseto, Firenze, Ravenna,  Torino,  Lucca,  Bari,  Rimini,  Pesaro,
Vercelli, Bologna, Siena,  Livorno,  Terni,  Foggia,  Gorizia,  Massa
Carrara e Milano; 2) ogni altro atto presupposto e conseguente. 
  Con D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 il MIUR disponeva l'aggiornamento
ed integrazione delle graduatorie ad  esaurimento  per  il  personale
docente ed educativo per il biennio 2009/2011; norme comuni -  scelta
di  altre  tre  Province.  I  ricorrenti  presentavano   domanda   di
aggiornamento delle graduatorie de quibus,  indicando  ulteriori  tre
Province in cui figurare per il biennio 2009/2011. Il  D.M  42  succ.
all'art. 1 comma 11 prevedeva che nelle tre Province  aggiuntive  gli
interessati venissero inclusi in  coda.  Avverso  detto  articolo,  i
ricorrenti proponevano ricorso  al  TAR  Lazio  per  l'inserimento  a
pettine anche nelle ulteriori tre Province richieste.  Con  ordinanza
n. 4901/09, il TAR del  Lazio  Sez.  III  bis  accoglieva  la  misura
cautelare dell'annullamento dell'art. 1  comma  11  D.M  n.  42/2009.
Nelle more del merito, gli Uffici Scolastici Provinciali pubblicavano
le  graduatorie  definitive,  omettendo  di  inserire  a  pettine   i
ricorrenti. Gli istanti  venivano  inclusi  in  separata  graduatoria
aggiuntiva. Tali provvedimenti risultano viziati e si impugnano per i
seguenti  motivi:  I.  Violazione  della  normativa  e  dei  principi
generali in materia  di  istruzione  e  di  istituzioni  scolastiche,
violazione degli artt.  2  legge  n.  124/99  e  2  O.M.  n.  153/99,
violazione del principio di uguaglianza nel lavoro e dei  lavoratori;
eccesso di potere, carenza di presupposti istruttoria e  motivazione,
eccesso di potere per illogicita' manifesta,  manifesta  ingiustizia,
disparita'  di  trattamento;  II.  Violazione  e  falsa  applicazione
dell'art. 1, commi 605 e 607, della legge n. 296 del 2006 perche' non
prevede l'inserimento in coda sostenuto dal MIUR. 
  Per i suesposti motivi  i  ricorrenti  chiedono  all'adito  TAR  di
annullare, previa sospensiva; tutti gli atti impugnati specificati in
epigrafe. 
    Roma, 16 gennaio 2010 

                         Avv. Lorenza Meleo 

 
TS10ABA683
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