Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso (ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 108/2008) a) Forma, denominazione e sede statutaria delle societa' che partecipano alla fusione: Societa' incorporante: Forma: societa' per azioni (con socio unico) di diritto italiano; Denominazione: «Pirelli Tyre S.p.a.»; Sede statutaria: sede legale in Milano, viale Sarca n. 222. Societa' incorporanda: Forma: private limited liability company (societa' a responsabilita' limitata) di diritto inglese; Denominazione: «Pirelli UK Tyre Holding Limited»; Sede statutaria: sede legale in Derby Road, Burton On Trent, Staffordshire, DE13 0BH, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. b) Registro competente per la pubblicita' degli atti societari di ciascuna delle societa' che partecipano alla fusione e loro numero di iscrizione in tale registro: Societa' incorporante: registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione: 07211330159; Societa' incorporanda: Companies House of England and Wales (registro delle societa' d'Inghilterra e Galles), numero di iscrizione: 05729521. c) Modalita' d'esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza delle societa' che partecipano alla fusione e indirizzo presso il quale si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti su tali modalita': non esistono soci di minoranza nelle societa' partecipanti alla fusione, dal momento che l'intero capitale sociale della societa' incorporante e' detenuto dalla societa' «Pirelli & C. S.p.a.» (con sede legale in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano: 00860340157) e che l'intero capitale sociale della societa' incorporanda e' detenuto dalla societa' incorporante. I creditori della societa' incorporante avranno facolta' di opposizione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2503 del Codice civile italiano. Riguardo invece ai creditori della societa' incorporanda, si segnala che, ai sensi della applicabile disciplina inglese, non e' richiesto il preventivo consenso degli stessi per il perfezionamento della fusione. Tuttavia l'autorita' giudiziaria competente ha la facolta' di convocare una riunione del creditori laddove sia presentata un'istanza in tal senso da uno del creditori della societa' incorporanda inglese. Anche in mancanza di una siffatta istanza, l'autorita' giudiziaria competente ha la facolta' di concedere o meno il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformita' alla legge inglese, degli atti e delle formalita' preliminari alla realizzazione della fusione, nel caso in cui ritenga che gli interessi del creditori non siano tutelati. Nell'ipotesi in cui venga convocata una riunione dei creditori, la fusione deve essere approvata da una maggioranza rappresentante il 75% in valore dei creditori o della classe di creditori presenti e votanti (direttamente o a mezzo di delegati) nella relativa riunione. Si segnala infine che presso le sedi sociali sopra indicate delle societa' che partecipano alla fusione si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti in merito a quanto sopra riferito. Li', 9 maggio 2011 Pirelli Tyre S.p.a. Il presidente: dott. Marco Tronchetti Provera TS11AAB7166