TAR LAZIO
Sezione I bis

Roma

(GU Parte Seconda n.14 del 5-2-2011)

  Ad istanza dell'avv. Giancarlo Viglione  difensore  del  ten.  col.
Glauco Cali' titolare del  ricorso  attualmente  pendente  presso  la
sezione I bis del TAR Lazio con il numero  R.G.  13070/2002  proposto
nei confronti  del  Ministero  della  difesa,  ten.  col.  Alessandro
Federici, ten. col. Claudio Montanino, ten. col. Damiano Beccastrini,
per l'annullamento dell'esito del giudizio di  avanzamento  al  grado
superiore per l'anno 2002 di cui al provvedimento del Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare, II Reparto, 4ª
Divisione, Stato Giuridico avanzamento e contenzioso ufficiali  prot.
n. DGPM/II/4/2/4686.37 datato 31 luglio 2002  in  base  al  quale  il
ricorrente, pure essendo stato giudicato idoneo per  l'avanzamento  a
scelta al grado superiore,  non  e'  stato  iscritto  in  quadro,  ma
collocato al 37° posto della graduatoria di merito in quanto ritenuto
affetto  da  «Violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.  26 legge
n. 1137/1955, cosi' come integrato dal decreto legislativo n. 490/97,
Eccesso di potere  in  senso  relativo»,  ragione  per  la  quale  si
chiedeva l'accoglimento del ricorso con il  conseguente  annullamento
del  provvedimento   impugnato   con   riferimento   alla   deteriore
valutazione del ricorrente rispetto ai colleghi citati  (iscritti  in
quadro a differenza del ricorrente), doglianze e conclusione ribadite
con  motivi  aggiunti,  redatti  a  seguito  della   disamina   della
documentazione, con i quali  si  eccepivano  gli  ulteriori  vizi  di
«violazione e  falsa  applicazione  dell'art.  26  legge  n.  1137/55
nonche' del decreto legislativo n. 490/97, eccesso di potere in senso
relativo», al fine di integrare il contraddittorio, in ottemperanza a
quanto stabilito con ordinanza n. 112/2010 della Sez. I bis  del  TAR
Lazio  nei  confronti  dei  signori  Michelangelo   Damiano,   Sandro
Luziatelli, Antonio Rizzotto, Roberto Bramati, Luca  Semeraro,  tutti
iscritti in quadro nel giudizio di avanzamento contestato, con invito
ai  succitati  Ufficiali  a  costituirsi  nei  tempi  e  secondo   le
formalita' di legge nel predetto giudizio n. 13070/2002. 
  Si dichiara  che  il  presente  procedimento  non  e'  soggetto  al
contributo integrativo in quanto esente da qualsiasi imposta o  tassa
in ragione della materia trattata ai sensi dell'art. 9 comma 8, legge
n. 488/99 (pubblico impiego). 
    Roma, 31 gennaio 2011 

                       Avv. Giancarlo Viglione 

 
TS11ABA1084
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