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Errata corrige
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Ad istanza dell'avv. Giancarlo Viglione difensore del ten. col. Glauco Cali' titolare del ricorso attualmente pendente presso la sezione I bis del TAR Lazio con il numero R.G. 13070/2002 proposto nei confronti del Ministero della difesa, ten. col. Alessandro Federici, ten. col. Claudio Montanino, ten. col. Damiano Beccastrini, per l'annullamento dell'esito del giudizio di avanzamento al grado superiore per l'anno 2002 di cui al provvedimento del Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, II Reparto, 4ª Divisione, Stato Giuridico avanzamento e contenzioso ufficiali prot. n. DGPM/II/4/2/4686.37 datato 31 luglio 2002 in base al quale il ricorrente, pure essendo stato giudicato idoneo per l'avanzamento a scelta al grado superiore, non e' stato iscritto in quadro, ma collocato al 37° posto della graduatoria di merito in quanto ritenuto affetto da «Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 legge n. 1137/1955, cosi' come integrato dal decreto legislativo n. 490/97, Eccesso di potere in senso relativo», ragione per la quale si chiedeva l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato con riferimento alla deteriore valutazione del ricorrente rispetto ai colleghi citati (iscritti in quadro a differenza del ricorrente), doglianze e conclusione ribadite con motivi aggiunti, redatti a seguito della disamina della documentazione, con i quali si eccepivano gli ulteriori vizi di «violazione e falsa applicazione dell'art. 26 legge n. 1137/55 nonche' del decreto legislativo n. 490/97, eccesso di potere in senso relativo», al fine di integrare il contraddittorio, in ottemperanza a quanto stabilito con ordinanza n. 112/2010 della Sez. I bis del TAR Lazio nei confronti dei signori Michelangelo Damiano, Sandro Luziatelli, Antonio Rizzotto, Roberto Bramati, Luca Semeraro, tutti iscritti in quadro nel giudizio di avanzamento contestato, con invito ai succitati Ufficiali a costituirsi nei tempi e secondo le formalita' di legge nel predetto giudizio n. 13070/2002. Si dichiara che il presente procedimento non e' soggetto al contributo integrativo in quanto esente da qualsiasi imposta o tassa in ragione della materia trattata ai sensi dell'art. 9 comma 8, legge n. 488/99 (pubblico impiego). Roma, 31 gennaio 2011 Avv. Giancarlo Viglione TS11ABA1084